Sentenza n. 270/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione, del decreto emesso e notificato in data 31.03.2026, con cui il Questore di Campobasso ha rifiutato la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza italiana a suo tempo presentata dall’interessato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto di essere discendente da avo italiano e di avere presentato al Comune un’istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, nonché alla Questura una richiesta di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, ottenendo inizialmente un titolo provvisorio. Il diniego è stato fondato su una nota comunale che, da un lato, attestava l’assenza di una pratica di riconoscimento della cittadinanza e, dall’altro, affermava genericamente la carenza dei requisiti previsti dalla normativa sopravvenuta. Sono stati dedotti: erronea applicazione del d.l. n. 36/2025, violazione del principio di affidamento e di irretroattività, eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza e difetto di motivazione. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che il permesso per attesa cittadinanza presuppone la pendenza della procedura di riconoscimento, senza consentire all’amministrazione di anticipare il giudizio sul merito della domanda; che l’istruttoria si era basata su una nota comunale contraddittoria e generica; e che non erano stati adeguatamente considerati il suo inserimento lavorativo, la capacità reddituale e l’assenza di pericolosità sociale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo assorbenti le censure relative al difetto di motivazione e di istruttoria, e ha annullato il diniego. La nota comunale posta a fondamento dell’atto era contraddittoria, perché negava contemporaneamente la presentazione di una domanda di cittadinanza e la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento. Inoltre, la motivazione non indicava concretamente quali requisiti sarebbero mancati e risultava erronea alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente, che attestava la presentazione dell’istanza. La Questura aveva utilizzato tale nota come unica base istruttoria, senza verificare puntualmente se la domanda di cittadinanza fosse stata presentata e se il relativo procedimento fosse stato formalmente concluso con un provvedimento negativo. Il giudice ha quindi ordinato all’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza in conformità ai principi esposti nella sentenza. Le residue doglianze sono state assorbite e le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del giudizio nel merito, ricorrendone i presupposti, dopo aver sentito le parti.
art. 21-octies l. 241/1990
Natura vincolata del presente provvedimento
Il richiamo alla natura vincolata dell’atto non esonera l’amministrazione dall’obbligo di svolgere un’istruttoria adeguata e di fornire una motivazione coerente e comprensibile.
art. 10-bis l. 241/1990
è omessa la comunicazione ex art. 10bis della medesima Legge
La questione dell’omissione del preavviso di rigetto è rimasta assorbita, poiché il provvedimento è stato annullato per autonomo e assorbente difetto istruttorio e motivazionale.
d.l. n. 36/2025, convertito in l. n. 74/2025
non presentano i requisiti fondamentali richiesti alla luce della nuova normativa introdotta dal Decreto-legge 36/2025, convertito in Legge 74/2025
La normativa è stata richiamata dall’amministrazione quale fonte dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza, ma il giudice ha censurato la mancata indicazione concreta dei requisiti ritenuti carenti e l’uso di una nota comunale contraddittoria.
Massime di principio
- Il diniego del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza non può fondarsi su una valutazione meramente prognostica e generica circa l’insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza, senza indicare in concreto quali requisiti manchino e senza verificare lo stato effettivo del relativo procedimento.
- Quando l’amministrazione fonda il diniego su una comunicazione dell’ente competente intrinsecamente contraddittoria, non può recepirla automaticamente, ma deve svolgere ulteriori accertamenti per chiarire i fatti decisivi e acquisire la documentazione necessaria.
- Un provvedimento amministrativo è illegittimo per difetto di motivazione quando non consente di comprendere se la domanda presupposta non sia mai stata presentata, se sia ancora pendente oppure se sia stata già definita negativamente, e non esplicita le ragioni concrete della ritenuta carenza dei requisiti.
- L’amministrazione deve accertare se il procedimento presupposto sia ancora pendente o sia stato formalmente concluso prima di negare un titolo di soggiorno collegato a quel procedimento; l’assenza di tale verifica determina un deficit istruttorio.
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