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Legge

L.R. Lombardia 10/2011

Promozione, riconoscimento e sviluppo delle confraternite enogastronomiche e di associazioni consimili

Normativa regionaleL.R. Lombardia 10/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riconosce e sostiene in Lombardia le confraternite enogastronomiche e associazioni consimili senza scopo di lucro, attive da almeno due anni e iscritte nei registri provinciali. Prevede registri provinciali ed elenco regionale, aggiornamenti annuali, interventi di promozione e servizi informativi/di assistenza. L’attuazione è demandata a regolamento e deliberazioni della Giunta regionale.

Promozione delle confraternite enogastronomiche lombarde

Promozione delle confraternite enogastronomiche in Lombardia

La legge regionale disciplina il riconoscimento e la promozione delle confraternite enogastronomiche e delle associazioni consimili operanti nel territorio lombardo. L’obiettivo è tutelare e valorizzare i prodotti agroalimentari, i piatti tipici e la cultura enogastronomica locale, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione Lombardia riconosce l’associazionismo enogastronomico come strumento di valorizzazione del patrimonio agroalimentare e delle tradizioni culinarie territoriali. Viene inoltre favorito il ruolo degli enti locali che promuovono iniziative rivolte a qualificare queste realtà associative sul territorio regionale.

Soggetti destinatari e requisiti

Possono beneficiare degli interventi regionali le associazioni enogastronomiche, comprese confraternite, accademie, magisteri e figure consimili, purché rispettino alcune condizioni essenziali:

  • assenza di fine di lucro;
  • operatività da almeno due anni;
  • rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale sul volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso;
  • previsione statutaria della tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio, nonché della promozione della cultura enogastronomica e delle tradizioni locali tramite iniziative sociali e culturali;
  • iscrizione nei registri provinciali previsti dalla legge.

Registri provinciali ed elenco regionale

Presso ogni provincia è istituito un registro delle confraternite enogastronomiche e delle associazioni consimili aventi i requisiti previsti. Sulla base dei dati comunicati dalle province, la Regione predispone un elenco regionale delle associazioni registrate e lo pubblica ogni anno sul Bollettino ufficiale regionale e sul proprio sito istituzionale.

Iscrizione, aggiornamento e cancellazione dai registri

La domanda di iscrizione al registro provinciale è presentata dal legale rappresentante al Presidente della provincia e deve essere corredata da:

  • atto costitutivo e statuto;
  • elenco delle cariche sociali e attestazione della consistenza numerica dell’associazione;
  • relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e su quella programmata.

Le province accettano le domande secondo termini e modalità stabiliti dalla disciplina attuativa regionale. Ogni anno le associazioni devono trasmettere alla provincia una relazione sull’attività, una dichiarazione sul permanere dei requisiti e l’aggiornamento di statuto, cariche sociali e sedi operative. La perdita dei requisiti o la cessazione dell’attività comporta la cancellazione dal registro provinciale e il conseguente aggiornamento dell’elenco regionale. È inoltre prevista la possibilità per le associazioni di costituire confederazioni provinciali o interprovinciali.

Interventi di promozione e forme di sostegno

La Regione sostiene le finalità della legge favorendo le iniziative degli enti locali e delle associazioni tramite:

  • sostegno a specifici progetti, anche mediante la messa a disposizione di spazi e attrezzature regionali;
  • servizi di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche in collaborazione con strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e con soggetti rappresentativi del settore, tra cui consorzi di tutela, consorzi di promozione, titolari di marchi provinciali, regionali, nazionali e comunitari e associazioni di categoria della ristorazione.

Attuazione e disciplina secondaria

La Giunta regionale deve disciplinare, con regolamento, i termini e le modalità di iscrizione nei registri provinciali nonché i requisiti, gli strumenti e le modalità per accedere agli interventi di promozione. La stessa Giunta adotta inoltre i provvedimenti necessari per l’attuazione della legge.

Aspetti finanziari

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti mediante la legge di approvazione del bilancio regionale, senza una specifica quantificazione nella norma primaria.

Rilievo temporale e attualità della disciplina

La legge non contiene un termine finale di applicazione né una disciplina transitoria. Si tratta di una normativa organizzativa e promozionale ancora astrattamente vigente, ma priva di effetti limitati a un esercizio finanziario o a un evento ormai concluso; pertanto non risulta deprecata.

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