L.R. Lombardia 7/2011
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Lombardia il Parco naturale delle Groane e modifica il testo unico regionale sui parchi, ampliando i confini del Parco regionale. Definisce finalità, gestione, piano e regolamento del parco naturale, introduce divieti e disciplina transitoria nelle aree ampliate fino all’adozione/approvazione degli strumenti di piano.
Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco regionale
Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento del Parco regionale
La legge regionale lombarda istituisce il Parco naturale delle Groane e interviene sul testo unico regionale in materia di parchi per coordinare la disciplina del nuovo parco naturale con l’ampliamento dei confini del Parco regionale delle Groane. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio individuato nella planimetria allegata.
Delimitazione territoriale e finalità
Il Parco naturale delle Groane è istituito ai sensi della legge regionale n. 86/1983. I confini sono definiti nella planimetria “Parco delle Groane” in scala 1:10.000 allegata alla legge e richiamata negli atti coordinati.
Le finalità del parco naturale sono:
- conservare e incrementare biodiversità, valori naturalistici, ecosistemici e paesaggistici, nonché la funzionalità della rete ecologica;
- mantenere e migliorare le attività forestali e agricole tradizionali;
- promuovere la conservazione e riqualificazione del territorio nei suoi valori naturali e culturali e delle attività agricole connesse;
- favorire una fruizione sostenibile per fini sociali, culturali, educativi, ricreativi e scientifici;
- concorrere, con i comuni e gli enti gestori delle aree protette limitrofe, alla costruzione di corridoi ecologici integrati.
Gestione e strumenti di pianificazione
La gestione del parco naturale è affidata al consorzio già previsto dalla normativa regionale di settore.
Il perseguimento delle finalità avviene attraverso il piano per il parco, che disciplina il territorio secondo zone con diverso regime di tutela e tipologie di intervento per la conservazione di valori naturali, ambientali, storici, culturali, antropologici e tradizionali. Il piano ha particolare riguardo a:
- aree di elevato interesse naturalistico floristico e faunistico;
- complessi boscati;
- complessi agricoli di valore storico e ambientale;
- infrastrutturazione agricola di impianto storico e roccoli;
- contenuti dell’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il piano è approvato dal Consiglio regionale. Esso si conforma al piano paesaggistico regionale e, in quanto tale, vale anche come piano paesaggistico e come piano urbanistico, con efficacia prevalente sui piani urbanistici di qualsiasi livello.
Regolamento del parco: contenuto, procedura e decorrenza
L’ente gestore approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente al piano e comunque non oltre sei mesi dalla sua approvazione.
Il regolamento disciplina:
- le attività consentite nel territorio del parco;
- la localizzazione e la graduazione dei divieti;
- la valorizzazione di usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali delle popolazioni residenti e delle espressioni culturali locali.
La procedura prevede:
- adozione da parte dell’assemblea dell’ente gestore;
- pubblicazione per 30 giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati;
- presentazione di osservazioni entro i successivi 30 giorni;
- pubblicazione per 15 giorni della deliberazione di approvazione o dell’avviso di assenza di osservazioni;
- pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia;
- entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino.
Divieti nel parco naturale
Nel Parco naturale delle Groane sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali, con particolare riferimento a flora, fauna e habitat. In particolare sono vietati:
- cattura, uccisione o disturbo degli animali e introduzione di specie non autoctone, salvi i prelievi e gli abbattimenti selettivi necessari per riequilibri ecologici accertati;
- raccolta e danneggiamento di specie vegetali e introduzione di specie vegetali non autoctone, salvo nelle aree agro-forestali e fatta salva la raccolta di funghi e frutti del sottobosco secondo regolamento;
- apertura ed esercizio di cave e miniere e asportazione di minerali, salvo interventi per progetti di riqualificazione ambientale, idrogeologica e naturalistica approvati dall’ente gestore, comprese vasche di laminazione;
- discariche, abbandono o deposito di rifiuti di qualsiasi genere;
- nuove derivazioni o captazioni d’acqua e interventi che modifichino regime idrico o composizione delle acque, salvi i prelievi agricoli autorizzati;
- attività pubblicitarie fuori dai centri urbani non autorizzate;
- introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e mezzi per la cattura di fauna, salvo quanto connesso ai prelievi faunistici consentiti;
- accensione di fuochi all’aperto, salvo per attività agricola o forestale e nelle aree destinate alla fruizione o presso i fabbricati;
- sorvolo con velivoli non autorizzati, salve le norme sulla disciplina del volo e i mezzi di pubblico servizio;
- nuove strade, elettrodotti aerei in alta tensione e nuove reti di trasporto di vettori energetici, con esclusione della viabilità minore, degli elettrodotti interrati in media e bassa tensione, delle reti di servizio a insediamenti esistenti e degli interventi di razionalizzazione/risanamento degli elettrodotti esistenti, previa autorizzazione dell’ente gestore;
- attività sportiva edonistica con motori a combustione interna;
- mancato guinzaglio dei cani fuori dai recinti attorno alle abitazioni.
Il regolamento può stabilire deroghe nei limiti della legge quadro sulle aree protette e delle finalità del parco. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici esercitati secondo le consuetudini locali.
Disciplina transitoria nelle aree di ampliamento
Nelle aree oggetto di ampliamento del parco regionale, la variante al piano territoriale di coordinamento deve essere adottata dal consorzio entro due anni dall’entrata in vigore della legge e approvata secondo la procedura dell’articolo 19 della l.r. 86/1983.
Fino all’adozione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dall’entrata in vigore della legge, nelle aree ampliate, salvo disposizioni urbanistiche più restrittive, non sono consentiti:
- nuove cave;
- alterazione o distruzione di zone umide;
- depositi permanenti o temporanei di rifiuti o materiali dismessi;
- abbandono di rifiuti;
- ammasso di materiali fuori dalle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi;
- captazione o deviazione di acque e interventi che modificano il regime idrico o la composizione delle acque;
- chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico, strade vicinali o consortili, strade poderali o capezzagne, salvo autorizzazione dell’ente gestore;
- trasformazione d’uso dei terreni boscati;
- eliminazione di siepi boscate;
- recinzioni delle proprietà fuori dalle aree di pertinenza di abitazioni e insediamenti produttivi o per la tutela di beni di elevato valore economico o ambientale, e comunque non in forma cieca o con prefabbricati in calcestruzzo;
- transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali, salvo mezzi di servizio e mezzi per attività agricola e forestale;
- impianti fissi e percorsi per sport con mezzi motorizzati;
- concessioni per cartelli o manufatti pubblicitari, salvo segnaletica pubblica, del parco, viaria, turistica e indicazioni di edifici, servizi pubblici o aziende agricole;
- nuovi edifici o manufatti edilizi.
Per gli edifici esistenti nelle aree in ampliamento, fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale del parco regionale, sono ammessi manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, consolidamento statico e ristrutturazione edilizia senza demolizione.
Regime applicabile fino all’approvazione del piano per il parco naturale
Fino all’approvazione del piano per il parco naturale continuano ad applicarsi il piano territoriale di coordinamento approvato dalla Giunta regionale nel 2004 e successive modificazioni, nonché i piani di settore e il regolamento dell’ente parco, purché non contrastino con i divieti introdotti dalla nuova sezione.
Per quanto non previsto dalla disciplina specifica del parco naturale, si applicano la legge quadro n. 394/1991, il Codice dei beni culturali e del paesaggio e la l.r. 86/1983.
Effetti sul testo unico regionale e sulla cartografia
La legge abroga l’articolo 11 della l.r. 16/2007 e inserisce la nuova sezione dedicata al Parco naturale delle Groane, aggiornando anche l’allegato A con il richiamo alla legge di modifica.
La planimetria “Parco delle Groane” in scala 1:10.000 sostituisce la precedente cartografia e individua i confini sia del parco regionale sia del parco naturale.
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