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Legge

L.R. Lombardia 8/2011

Istituzione del Consiglio per le pari opportunità

Normativa regionaleL.R. Lombardia 8/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Lombardia il Consiglio per le pari opportunità (CPO), ne disciplina composizione, nomina, durata, funzioni consultive e di controllo, rapporti con gli uffici regionali e i tempi di relazione annuale. Prevede inoltre un centro risorse regionale e attività di ricerca/formazione, con abrogazione della disciplina previgente in materia.

Istituzione del Consiglio per le pari opportunità della Lombardia

Istituzione e finalità del Consiglio per le pari opportunità

La legge della Regione Lombardia disciplina composizione, organizzazione e funzioni del Consiglio per le pari opportunità (CPO), organismo autonomo volto a valutare l’applicazione delle norme antidiscriminatorie e degli strumenti di programmazione e legislazione regionale, verificando l’attuazione del principio di parità e promuovendo la cultura della parità sul territorio lombardo.

Composizione, nomina e requisiti

Il CPO è costituito con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è formato da sette componenti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato. Alle sedute può partecipare, su invito del CPO, il consigliere di parità regionale.

I componenti devono essere cittadini italiani e possedere:

  • laurea in ambito giuridico, economico, politico, sociale o psicologico, oppure
  • comprovata esperienza almeno quinquennale presso associazioni, organizzazioni, enti o aziende pubbliche o private.

È richiesta elevata e riconosciuta competenza negli ambiti di intervento del CPO, e la candidatura deve essere corredata da curriculum.

Sono esclusi dalla carica:

  • consiglieri regionali, provinciali, delle comunità montane, della città metropolitana e comunali;
  • assessori regionali, provinciali, delle comunità montane, della città metropolitana e comunali.

L’esclusione non opera per consiglieri e assessori dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Per quanto non disciplinato dalla legge si applicano le norme regionali sulle nomine e designazioni del Consiglio regionale, in particolare in tema di candidature, requisiti, incandidabilità, incompatibilità e conflitto di interessi.

Durata in carica, sostituzioni e rieleggibilità

Il CPO dura in carica fino alla scadenza ordinaria o anticipata della legislatura regionale e continua a esercitare le proprie funzioni fino all’elezione del nuovo CPO, che deve comunque avvenire entro 150 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale.

In caso di cessazione o dimissioni di non più di tre componenti, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione attingendo alle candidature già acquisite. Se invece cessano o si dimettono contestualmente almeno quattro componenti, il Presidente del Consiglio regionale dichiara lo scioglimento dell’intero CPO.

Se lo scioglimento avviene entro i primi dodici mesi dalla costituzione, si procede alla nuova elezione utilizzando le candidature già acquisite; oltre tale termine, si riattivano le ordinarie procedure di candidatura.

Le dimissioni sono efficaci dal giorno della presentazione al Presidente del Consiglio regionale. I componenti sono rieleggibili una sola volta. Se il CPO è sciolto prima della scadenza naturale, i suoi componenti possono essere rieletti e le eventuali elezioni nella stessa legislatura valgono come un unico mandato ai fini del limite di rieleggibilità.

Presidente, vicepresidente e organizzazione interna

Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro 30 giorni dall’elezione, il CPO elegge Presidente e Vicepresidente con due votazioni distinte e a maggioranza dei due terzi dei componenti, garantendo la rappresentanza della minoranza.

Il Presidente rappresenta il CPO nei rapporti con l’amministrazione regionale e verso l’esterno; il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il CPO ha sede presso il Consiglio regionale, che deve assicurare locali, risorse umane e strumentali adeguate. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua o istituisce la struttura di supporto e ne definisce la dotazione organica. Il compenso mensile dei componenti è stabilito con deliberazione dell’Ufficio di presidenza.

Funzioni consultive, di proposta e di controllo

Il CPO svolge funzioni consultive, di proposta e di controllo per realizzare gli obiettivi statutari in materia di pari opportunità, nel rispetto della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo, della Costituzione e della Carta europea per l’uguaglianza e la parità degli uomini e delle donne nella vita locale.

Le principali funzioni comprendono:

  • valutazione dello stato di attuazione in Lombardia delle leggi statali, regionali e della normativa UE relative direttamente o indirettamente alle pari opportunità, con particolare riguardo a lavoro, formazione professionale e servizi sociosanitari;
  • indicazione per la redazione dei documenti programmatori regionali e formulazione di proposte per i diversi settori dell’amministrazione;
  • parere obbligatorio su proposte di legge regionale in materia statutaria, elettorale e di nomine, nonché su progetti di legge e atti con rilevanza diretta o indiretta in materia di pari opportunità;
  • osservazioni e indicazioni al Consiglio e alla Giunta per l’adeguamento della legislazione regionale;
  • promozione e sostegno della democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica della Regione;
  • diffusione della cultura della parità in Lombardia tramite iniziative informative verso istituzioni, mondo del lavoro, popolazione femminile, informazione e opinione pubblica;
  • facoltà di convocare amministratrici e amministratori locali e soggetti istituzionali operanti nelle pari opportunità;
  • instaurazione di rapporti di collaborazione con organismi di parità territoriali, nazionali e sovranazionali.

Pareri, relazioni e programmazione annuale

Per i pareri obbligatori sulle proposte di legge e sugli atti indicati dalla legge, il Presidente del Consiglio regionale trasmette gli atti al CPO. Il parere deve essere reso entro 15 giorni dalla ricezione, o entro i diversi termini previsti dalla programmazione consiliare; se il termine decorre inutilmente, si prescinde dal parere.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il CPO trasmette al Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta, sui dati e sulle informazioni relative all’applicazione delle norme antidiscriminatorie e all’attuazione del principio di pari opportunità in Lombardia. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito del Consiglio regionale.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il CPO trasmette il documento programmatico per l’anno successivo.

Funzionamento, pubblicità e collaborazione con altri soggetti

Il CPO opera in piena autonomia e stabilisce le proprie modalità organizzative e di funzionamento. Può articolarsi in gruppi o sezioni di lavoro, anche con esperti, e svolgere audizioni e consultazioni.

Le sedute sono convocate e presiedute dal Presidente; la convocazione può essere richiesta da almeno un terzo dei componenti. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Il CPO approva a maggioranza assoluta un regolamento interno, salvo quanto diversamente disposto dalla legge.

Per garantire visibilità e conoscenza delle attività, gli ordini del giorno e la documentazione delle sedute sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale.

Per l’esercizio dei compiti istituzionali il CPO può avvalersi della collaborazione di soggetti istituzionali operanti nelle pari opportunità, nonché di enti, organizzazioni e istituzioni competenti o specializzate nelle materie oggetto di parere; può inoltre avvalersi dei soggetti previsti dalla legge e del contributo degli amministratori locali per diffondere la cultura della parità.

Gli uffici regionali e gli enti del sistema regionale devono fornire, su richiesta, tutti i dati e gli elementi necessari. Al CPO non può essere opposto il segreto d’ufficio, fermo restando l’obbligo di riservatezza per componenti e funzionari ammessi alle sedute.

Centro risorse regionale e attività della Regione

La legge conferma e valorizza il Centro risorse regionale per l’integrazione delle donne nella vita economica e sociale, già istituito presso la Giunta regionale. Il Centro svolge attività di informazione, formazione, animazione e supporto alla progettazione, rivolte in particolare a enti locali, organismi di parità e servizi di consulenza per le donne, anche per promuovere progetti di sviluppo locale favorevoli all’inserimento femminile nella vita economica e sociale.

La Regione promuove inoltre attività di ricerca, formazione e comunicazione per sviluppare la conoscenza e la diffusione delle iniziative volte a realizzare il principio di parità tra uomo e donna e le politiche di pari opportunità; tali proposte possono essere presentate anche dai soggetti iscritti al Centro risorse regionale.

Disposizioni transitorie, abrogazioni e entrata in vigore

La prima elezione del CPO deve avvenire entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Ogni richiamo alla precedente “Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna” deve intendersi riferito al nuovo CPO.

Sono abrogate la disciplina regionale previgente istitutiva della Commissione per le pari opportunità e alcune disposizioni successive che vi si riferivano. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Aspetti finanziari

Gli oneri derivanti dal funzionamento del CPO e dalle relative funzioni sono posti a carico delle risorse stanziate per il funzionamento del Consiglio regionale per l’esercizio 2011 e successivi. Per le attività del Centro risorse regionale e per le attività di ricerca, formazione e comunicazione è autorizzata una spesa complessiva di 50.000 euro, coperta mediante riduzione del Fondo per altre spese correnti e con corrispondente incremento della dotazione finanziaria della pertinente unità di bilancio.

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