L.R. Lombardia 12/2011
Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riforma in Lombardia gli enti gestori dei parchi regionali, trasformando i consorzi in enti di diritto pubblico, ridefinendo organi, statuti, direttore e partecipazione. Modifica anche la l.r. 86/1983 su RER, Rete Natura 2000, regolamenti e PLIS, e coordina/abroga varie norme. La maggior parte delle disposizioni ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione (5 agosto 2011), con termini iniziali di 120, 60, 30 e 15 giorni per gli adempimenti di trasformazione.
Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette lombarde e modifiche alla disciplina di parchi e PLIS
Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette in Lombardia
La legge disciplina la trasformazione dei consorzi di gestione dei parchi regionali lombardi in enti di diritto pubblico e ridisegna l’assetto organizzativo delle aree protette regionali. Interviene inoltre sulla disciplina dei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), della Rete ecologica regionale e dei siti di Rete Natura 2000.
Trasformazione dei consorzi dei parchi regionali
I consorzi di gestione dei parchi regionali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge sono trasformati in enti di diritto pubblico. La trasformazione riguarda i consorzi individuati dalla normativa regionale di settore e deve essere completata entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, termine definito essenziale e perentorio.
Fino all’insediamento dei nuovi organi restano in carica gli organi precedenti, ma solo per:
- attuare le procedure di trasformazione;
- svolgere l’ordinaria amministrazione;
- compiere atti di straordinaria amministrazione solo se indifferibili e urgenti.
L’adeguamento dello statuto è proposto dal consiglio di amministrazione e adottato dall’assemblea consortile con maggioranza dei due terzi dei componenti e dei voti. La deliberazione è poi trasmessa alla Giunta regionale, che la approva; dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale, lo statuto diventa efficace dal giorno successivo.
Una volta efficace l’adeguamento statutario, l’ente subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del consorzio. Entro 15 giorni dall’efficacia, il presidente in carica convoca la comunità del parco per eleggere i componenti del consiglio di gestione, acquisito il nominativo designato dalla Regione.
Se il termine di 120 giorni decorre inutilmente, la Regione procede in via sostitutiva con commissario ad acta, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni. Il termine di 120 giorni è sospeso dalla ricezione da parte della Regione della deliberazione assembleare di adozione dello statuto e riprende dalla pubblicazione del provvedimento approvato.
Esclusioni e gestioni speciali
La disciplina generale della trasformazione non si applica alle gestioni speciali previste per alcuni parchi. In particolare, per taluni parchi è mantenuto un regime speciale di gestione, poi in parte superato da successive modifiche e abrogazioni.
Organizzazione degli enti parco
La legge riforma l’assetto degli enti gestori dei parchi regionali, che sono enti di diritto pubblico composti dagli enti locali territorialmente interessati e da quelli volontariamente aderenti.
Gli organi dell’ente sono:
- presidente;
- consiglio di gestione;
- comunità del parco;
- revisore dei conti.
Gli organi restano in carica cinque anni.
Il presidente è eletto dalla comunità del parco ed è il rappresentante legale dell’ente. Convoca e presiede consiglio e comunità, fissa l’ordine del giorno, conferisce l’incarico al direttore sentito il consiglio di gestione e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni.
Il consiglio di gestione è composto dal presidente e da due o quattro membri eletti dalla comunità del parco, uno dei quali designato dalla Giunta regionale. Al consiglio spettano, tra l’altro, l’approvazione dei regolamenti, la dotazione organica e il regolamento degli uffici, i piani attuativi, i progetti, le convenzioni, gli impegni pluriennali di spesa e gli atti non riservati al direttore o alla comunità.
La comunità del parco è composta da un rappresentante per ciascun ente territoriale interessato e per gli enti volontariamente aderenti, con voto rapportato alla quota di partecipazione. Partecipano ai lavori, con diritto di parola, rappresentanti di associazioni ambientaliste, agricole o produttive, venatorie e piscatorie, di promozione del territorio e dei servizi turistici. La comunità elegge e revoca presidente e consiglio di gestione, elegge il revisore, approva bilancio e rendiconto, decide su patrimonio immobiliare, modifiche statutarie, pianificazione territoriale, proposta di istituzione di parchi naturali, modifiche dei confini e approvazione dei piani di gestione Natura 2000.
La Giunta regionale, previo parere consiliare, stabilisce i limiti massimi delle indennità per presidente, componenti del consiglio e revisore. Ai membri della comunità spetta solo il rimborso spese.
Per i componenti del consiglio valgono le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per gli enti locali; non possono farne parte i membri della comunità del parco.
Direttore, personale e supporto tecnico-scientifico
La Giunta regionale istituisce un elenco dei direttori dei parchi e definisce requisiti e competenze per l’iscrizione. Il direttore è scelto tra gli iscritti e nominato con contratto di diritto privato, di durata tra tre e cinque anni, rinnovabile.
Se l’incarico è affidato a dirigenti già dipendenti dell’ente, la sottoscrizione del contratto a termine determina la novazione del rapporto; alla cessazione, salvo giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nel precedente inquadramento, con conservazione dell’anzianità maturata.
Il direttore dirige il parco, rilascia autorizzazioni e nulla osta, assiste ai lavori degli organi come segretario salvo diversa previsione statutaria, comunica variazioni negli organi di gestione e trasmette i dati per il monitoraggio regionale. L’ente impiega personale assunto secondo la normativa vigente e applica il CCNL del personale delle autonomie locali. Lo statuto può prevedere un comitato tecnico-scientifico.
Partecipazione delle associazioni
Lo statuto deve prevedere forme di partecipazione e consultazione delle associazioni ambientaliste, agricole, venatorie e piscatorie operanti nel territorio del parco. La consultazione delle associazioni agricole e venatorie è garantita per i provvedimenti di rispettivo interesse e, in particolare, prima della convocazione della conferenza per l’individuazione dei parchi naturali.
Rete ecologica regionale e gestione della flora invasiva
La Rete ecologica regionale (RER) viene definita come insieme delle aree protette e delle aree di collegamento ecologico individuate nel Piano territoriale regionale. La Giunta regionale ne definisce criteri di gestione e manutenzione, anche prevedendo compensazioni per garantire la biodiversità.
Le province verificano l’applicazione di tali criteri in sede di compatibilità dei PGT e possono introdurre prescrizioni vincolanti, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nel contesto esaminato. La RER deve essere recepita nei piani territoriali regionali d’area, nei PTCP, nei PGT comunali e nei piani territoriali dei parchi.
È inoltre attribuito agli enti gestori delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000, per i territori di competenza, o alle province per il resto del territorio regionale, il contenimento della flora esotica invasiva, nei limiti delle risorse disponibili.
Poteri derogatori, opere pubbliche e pianificazione
La Giunta regionale può autorizzare, in deroga al regime del parco e previo parere della competente commissione consiliare e dell’ente gestore, la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale e di reti e interventi infrastrutturali previsti dalla programmazione regionale, purché non localizzabili altrove. Restano ferme le specifiche procedure per le opere di interesse statale.
La Giunta regionale definisce anche i criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento e delle relative varianti, nonché la documentazione minima da allegare alle proposte.
Piano del parco naturale e regolamenti dei parchi regionali
Per ogni parco naturale è approvato un piano; se il parco naturale è istituito all’interno di un parco regionale, tale piano costituisce un titolo specifico del piano territoriale di coordinamento.
Il piano del parco naturale:
- suddivide il territorio in zone con diversi regimi di tutela;
- prevede tipologie di intervento per la conservazione dei valori naturali, ambientali, storici, culturali e antropologici;
- individua le attività antropiche tradizionali compatibili;
- promuove un’agricoltura eco-compatibile;
- ha valore di piano urbanistico con efficacia prevalente sugli strumenti urbanistici di ogni livello;
- deve conformarsi al piano paesaggistico regionale.
Per l’approvazione si applicano le procedure del piano territoriale di coordinamento.
I regolamenti dei parchi regionali possono essere previsti dal piano territoriale di coordinamento e disciplinano le attività consentite e la localizzazione e graduazione dei divieti. Sono adottati dalla comunità del parco, pubblicati per 30 giorni, con 30 giorni per osservazioni, quindi approvati definitivamente e pubblicati sul Bollettino ufficiale regionale, entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)
I PLIS sono aree di interesse sovracomunale per valore naturale, paesistico e storico-culturale, anche in contesti urbanizzati o degradati. Non possono essere individuati all’interno di parchi naturali o regionali e riserve naturali.
Sono istituiti dai comuni interessati, singoli o associati, con deliberazione consiliare che definisce perimetro e disciplina d’uso del suolo, e può valere come variante urbanistica. I comuni scelgono la forma di gestione, mediante convenzione tra comuni, eventualmente estesa ad enti del sistema regionale, oppure mediante consorzio di servizi.
Il riconoscimento dell’interesse sovracomunale spetta alla provincia, in conformità agli indirizzi del PRAP, verificata la compatibilità con il PTCP e la coerenza con la rete ecologica regionale e provinciale. La deliberazione provinciale determina criteri di pianificazione e gestione e la perimetrazione del PLIS.
Regione e province concorrono alla realizzazione degli interventi previsti dai piani pluriennali del soggetto gestore. Quest’ultimo:
- approva un piano pluriennale di tutela, riqualificazione e valorizzazione;
- promuove la fruizione del parco nel rispetto della proprietà privata e delle attività esistenti;
- svolge vigilanza e informa le autorità competenti.
Se un comune intende recedere, la provincia valuta la compatibilità con il PTCP e le conseguenze per il PLIS, esprimendo un parere obbligatorio sulla permanenza dell’interesse sovracomunale.
Natura 2000, vigilanza e valutazione di incidenza
La disciplina rafforza il ruolo degli enti gestori dei siti di Rete Natura 2000. Essi esercitano la vigilanza nei siti di competenza e, per gli atti del PGT e delle sue varianti, effettuano la valutazione di incidenza prima dell’adozione del piano, aggiornandola eventualmente in sede di parere motivato finale di VAS.
In presenza di determinati siti, la valutazione ambientale del PGT si estende anche al piano delle regole e al piano dei servizi, limitatamente ai profili derivanti dalla valutazione di incidenza. Le misure adottate in tale ambito hanno efficacia immediatamente vincolante.
Disposizioni finanziarie e coordinamento con altre leggi regionali
Le previsioni finanziarie già richiamate dalla legge regionale n. 4 del 2002 per la tutela di habitat e specie si intendono riferite alle nuove previsioni in materia di valutazione di incidenza contenute nella l.r. 86/1983.
Disposizioni transitorie
Per i richiami contenuti in leggi statali e regionali e nei relativi atti attuativi ai consorzi di gestione dei parchi regionali, si intende ora fatto riferimento agli enti di diritto pubblico previsti dalla l.r. 86/1983. La legge dispone quindi il coordinamento automatico della normativa regionale correlata.
L’assemblea consortile approva l’adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione già vigenti, che non possono essere modificate in tale sede.
Per i PLIS già riconosciuti alla data di entrata in vigore della legge restano ferme le forme di gestione esistenti, compresi i consorzi di servizi.
La Giunta regionale deve aggiornare l’allegato A della l.r. 16/2007 con le modifiche territoriali approvate. Il comma si applica anche alle rettifiche di perimetro deliberate prima dell’entrata in vigore della legge regionale di semplificazione 2016.
I consorzi di gestione di alcune riserve naturali sono trasformati in enti di diritto pubblico con le medesime procedure previste per i parchi regionali.
Modifiche alla disciplina del parco della Grigna Settentrionale
La gestione del parco è affidata alla Comunità montana Valsassina - Valvarrone - Val d’Esino e Riviera. Le integrazioni e modifiche statutarie necessarie alla gestione e alla regolamentazione del parco seguono la procedura prevista per le comunità montane.
Abrogazioni
Sono abrogate diverse disposizioni previgenti, tra cui la legge regionale n. 26 del 1996 sulla riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali e ulteriori commi o articoli di leggi regionali collegate, nonché specifiche norme di coordinamento che risultano superate dalla nuova disciplina.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
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