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Regolamento

R.R. Lombardia 3/2011

Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera m), l.r. 5 gennaio 2000, n. 1))

Normativa regionaleR.R. Lombardia 3/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale Lombardia 20 giugno 2011 n. 3 modifica in più punti il r.r. 1/2004 su assegnazione, gestione, decadenza, subentro, ospitalità e mobilità degli alloggi ERP. Introduce nuovi requisiti economici e procedurali, una disciplina del mix abitativo, esclusioni e forme di assistenza sociale. Per il testo applicabile occorre considerare il r.r. 1/2004 coordinato.

Modifiche al regolamento regionale lombardo sugli alloggi ERP

Modifiche al regolamento regionale sugli alloggi ERP

Il regolamento interviene sul sistema lombardo di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, aggiornando il r.r. 10 febbraio 2004, n. 1. La disciplina risultante si applica nel territorio della Regione Lombardia e va letta nel testo coordinato del regolamento originario.

Ambito di applicazione e finalità

Le modifiche ribadiscono che i comuni possono applicare il regolamento anche per particolari alloggi soggetti a speciali finalità, nel rispetto delle norme richiamate. Viene rafforzata la logica di integrazione sociale, parità di trattamento, razionalizzazione del patrimonio ERP e adeguamento della disciplina alle condizioni familiari ed economiche dei richiedenti e degli assegnatari.

Assegnazione degli alloggi e bandi pubblici

L’assegnazione degli alloggi ERP disponibili nel territorio comunale deve avvenire tramite bandi pubblici, tenendo conto del fabbisogno abitativo, dell’offerta di alloggi e dello stato della graduatoria precedente. Il bando deve garantire uniformità dell’anno fiscale di riferimento per la valutazione economica dei partecipanti.

Sono previsti intervalli ordinari tra un bando e il successivo di:

  • sei mesi o un anno;
  • due anni solo per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

Il periodo di raccolta delle domande deve essere adeguato alle dimensioni demografiche e non può essere inferiore a 30 giorni.

Per i comuni con meno di 5.000 abitanti, l’assegnazione dei soli alloggi di risulta può avvenire con procedure semplificate; per alloggi di nuova costruzione, recuperati o comunque acquisiti è invece sempre necessario il bando.

Mix abitativo e bando speciale

Per favorire l’integrazione sociale, nei casi di nuova edificazione e di recupero edilizio di alloggi a canone sociale, il comune può destinare fino al 30% degli alloggi a un bando speciale. Tale scelta richiede motivazione sul fabbisogno abitativo complessivo e, ove prevista, la consultazione della commissione consultiva.

Il bando speciale deve assicurare la presenza di nuclei familiari diversificati per categorie e composizione, compresi i nuclei monoparentali.

Requisiti di accesso e condizioni soggettive

Vengono aggiornati alcuni requisiti per l’accesso all’ERP, in particolare:

  • cittadinanza italiana, di Stato UE, o di altro Stato nei casi previsti da convenzioni o trattati internazionali; per gli stranieri valgono le condizioni della normativa vigente, inclusi carta di soggiorno o permesso di soggiorno;
  • assenza di sfratto per morosità da alloggi ERP negli ultimi 5 anni e pagamento delle somme dovute, salvo difficoltà di pagamento accertate e valutate con il parere della commissione competente.

Sono altresì ridefinite le soglie economiche per l’accesso agli alloggi di diverse tipologie, con conseguente aggiornamento anche dell’allegato sul reddito:

  • alloggi di cui all’art. 1, comma 3, lett. a): ISEE-ERP non superiore a 16.000 euro oppure ISE-ERP non superiore a 17.000 euro;
  • alloggi di cui all’art. 1, comma 3, lett. b): ISEE-ERP tra 14.000 e 40.000 euro.

Formazione della graduatoria e tutela contro i ricorsi

La graduatoria viene formata dal comune alla scadenza del termine per le domande, mediante accesso al sistema informatico regionale, e pubblicata immediatamente.

È ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro 15 giorni dalla pubblicazione. Durante questo periodo la graduatoria è sospesa solo per la quota di alloggi necessaria a tutelare i ricorrenti e, in ogni caso, per non più di 15 giorni dal termine per il ricorso; decorso tale periodo la graduatoria diviene definitiva.

Criteri di abbinamento alloggio-nucleo familiare

L’abbinamento degli alloggi deve tenere conto del numero dei componenti del nucleo familiare, compreso il nascituro, e della presenza di patologie croniche o invalidanti che richiedano spazi aggiuntivi per cure o assistenza.

Viene precisata una tabella di riferimento sulle superfici utili residenziali, distinta tra tipologia A e tipologia B e tra alloggi realizzati/acquisiti prima o dopo la riforma del 2000. La tabella non ha efficacia vincolante e consente anche l’abbinamento di alloggi di superficie inferiore a quella indicata per il numero di utenti.

Valutazione delle situazioni di deroga e commissione consultiva

Per i comuni con più di 20.000 abitanti è istituita una commissione consultiva composta da esperti, indicati anche da parti sociali, associazioni dell’utenza e ALER locale, per le assegnazioni in deroga.

La percentuale massima di assegnazioni in deroga viene elevata al 25%, con possibilità per il comune di chiedere alla Regione autorizzazione ad aumentarla.

Assegnazioni d’urgenza e canone di locazione

Il comune può derogare ai requisiti di accesso all’ERP, con provvedimento motivato, nelle situazioni di carenza o assenza di locazione abitativa anche temporanea, per assegnazioni d’urgenza a favore di:

  • soggetti con patologie croniche e gravemente invalidanti, senza fissa dimora o soggetti a sfratto esecutivo, che necessitino di assistenza sanitaria domiciliare continuativa;
  • famiglie che necessitano dell’alloggio come condizione imposta dai servizi sociali per evitare l’allontanamento di figli minori o per consentire il ritorno in famiglia.

Per la locazione, il soggetto gestore applica le norme del codice civile e determina il canone tenendo conto del valore locativo dell’allegato B della l.r. 27/2009 e delle condizioni economiche del nucleo. È prevista anche una disciplina transitoria per alcuni casi di subentro non perfezionato o di omessa richiesta di autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare entro il 31 dicembre 2010.

Decadenza dall’assegnazione e perdita dei requisiti

La disciplina della decadenza viene estesa e dettagliata. La decadenza può essere dichiarata in presenza, tra l’altro, di:

  • violazione delle regole sull’ospitalità;
  • comportamenti contrari alla pubblica sicurezza e alla polizia locale;
  • perdita dei requisiti di accesso o permanenza nell’ERP, con specifiche eccezioni legate alla soglia economica;
  • morosità;
  • possesso di diritti di proprietà o reali su alloggi adeguati ubicati nella stessa provincia o entro 70 km;
  • gravi e ripetute violazioni contrattuali;
  • mancata presa di possesso dell’alloggio nei termini stabiliti.

Sono disciplinati anche:

  • i criteri per la valutazione dei valori economico-patrimoniali;
  • il concetto di alloggio adeguato ai fini della proprietà in relazione al numero dei componenti;
  • il criterio di misurazione della distanza secondo le modalità ACI.

Per gli alloggi di cui all’art. 1, comma 3, lett. a), il soggetto gestore invia preavviso di decadenza; se le condizioni permangono in ulteriori accertamenti, comunica la situazione all’assegnatario e al comune, che provvede entro 60 giorni. Se le condizioni cessano prima dell’esecuzione del provvedimento e permangono i requisiti ERP, il comune revoca la decadenza su istanza dell’interessato.

Contratto di locazione, mancata sottoscrizione e risoluzione

La mancata sottoscrizione del contratto comporta la cancellazione dalla graduatoria.

La durata e gli effetti del contratto dipendono dal permanere dei requisiti per l’ERP, dall’assenza di cause di decadenza e di inadempimento contrattuale. Se il soggetto gestore accerta la perdita dei requisiti o cause di decadenza, ne informa immediatamente il comune; il provvedimento comunale di decadenza costituisce titolo per la risoluzione immediata del contratto.

L’inquilino ha inoltre diritto alla documentazione analitica delle voci di spesa nei casi previsti dall’art. 9 della legge 392/1978.

Subentro nell’assegnazione e ampliamento del nucleo familiare

In caso di decesso dell’assegnatario subentrano i componenti del nucleo presenti al momento dell’assegnazione e conviventi continuativamente fino al decesso, se in possesso dei requisiti richiesti.

È inoltre riconosciuto il subentro per ascendenti e discendenti di primo grado già appartenenti al nucleo e poi usciti e rientrati, purché:

  • la convivenza sia stata autorizzata da almeno un anno;
  • il rientro sia avvenuto per assistenza all’assegnatario o a un familiare anziano, disabile o gravemente invalido, oppure per separazione legale o cessazione della convivenza more uxorio documentate.

L’ampliamento del nucleo familiare è ammesso per un massimo di tre anni anche per soggetti non originariamente conviventi, se legati da parentela o affinità, e in casi ulteriori se sussistono finalità di assistenza morale e materiale e stabilità della convivenza.

Ospitalità nell’alloggio ERP

La disciplina dell’ospitalità viene ampliata e rinominata semplicemente “ospitalità”. È ammessa, previa comunicazione motivata all’ente gestore, l’ospitalità di persone estranee al nucleo per un periodo non superiore a un anno, se finalizzata alla reciproca assistenza e se l’ospite non elegge l’alloggio a proprio domicilio.

Per esigenze di assistenza continuativa a favore di un componente del nucleo, l’ospitalità può durare più a lungo, purché l’invalidità sia accertata dalle autorità competenti e non si determini sovraffollamento. In tali casi l’ospite può eleggere l’alloggio a domicilio.

L’ospitalità non produce effetti amministrativi ai fini di subentro, cambio alloggio e determinazione del reddito familiare. In caso di violazione, il soggetto gestore diffida l’assegnatario a regolarizzare entro 30 giorni; in caso di inottemperanza, il comune dichiara la decadenza.

Mobilità degli assegnatari

La disciplina della mobilità viene riorganizzata tra alloggi a canone sociale, moderato e concordato.

Sono previsti, tra gli altri, questi principi:

  • il bando di mobilità e la graduatoria sono definiti dal comune e dai gestori tramite convenzione;
  • in mancanza di convenzione, ciascun gestore opera sul proprio patrimonio;
  • la mobilità da canone sociale a canone moderato è ammessa;
  • la mobilità da canone moderato o concordato verso canone sociale è possibile quando il nucleo rientri nei limiti economici previsti;
  • nei casi di canone moderato, il peggioramento economico documentato consente l’applicazione transitoria del canone previsto dalla disciplina regionale già dal momento del peggioramento, se anteriore all’entrata in vigore della modifica.

Il soggetto gestore può provvedere direttamente al cambio di alloggio anche fuori dal comune in ipotesi determinate, tra cui esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio ERP e i casi legati alla mobilità tra canoni diversi. Inoltre trasmette annualmente al comune l’elenco degli assegnatari con alloggi sovradimensionati rispetto al nucleo, favorendo il cambio alloggio compatibilmente con la disponibilità.

Esclusioni dalla disciplina regolamentare

La Giunta regionale può autorizzare, su richiesta del comune proprietario, l’esclusione di alloggi di proprietà comunale dalla disciplina del regolamento quando destinati a finalità pubbliche e tenuto conto del patrimonio ERP presente.

Può inoltre autorizzare, su richiesta dell’ALER e con comunicazione al comune, l’esclusione di alloggi ALER fino a un massimo del 10% degli alloggi di cui all’art. 1, comma 3, lett. a), per diversificazione sociale, riqualificazione abitativa e ragioni di interesse generale.

Assistenza sociale agli inquilini ERP

I comuni e gli enti gestori possono attivare iniziative di assistenza sociale in favore degli inquilini ERP, tra cui:

  • custodi sociali o altre forme di accompagnamento sociale;
  • contributi di solidarietà.

Locazione temporanea di alloggi e posti alloggio

Per la locazione temporanea possono partecipare le categorie stabilite di volta in volta dalla Giunta regionale, nel rispetto di specifici requisiti:

  • la situazione economica del nucleo familiare di origine non deve superare il limite ISEE previsto dalla legge regionale 27/2009;
  • per gli studenti la distanza tra residenza familiare e luogo di studio non deve essere inferiore a 30 chilometri;
  • per le altre locazioni temporanee, in particolare per lavoro o cura, si applica il medesimo criterio di distanza del nucleo familiare.

Disposizioni transitorie e termini di attuazione

Sono previsti alcuni termini attuativi rilevanti:

  • lo schema di contratto di locazione deve essere adottato dalla Giunta regionale entro 180 giorni dalla pubblicazione del regolamento di modifica;
  • le commissioni consultive di cui all’art. 14, comma 5, devono essere costituite entro 6 mesi dall’entrata in vigore;
  • fino a tale termine i comuni possono procedere senza i pareri delle commissioni;
  • per il subentro nel contratto, le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi a chi, alla data di entrata in vigore della modifica, aveva già ottenuto l’autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare.

Aggiornamento degli allegati economici

Sono aggiornate le soglie economiche dell’allegato 1, parte III, punto 6:

  • lettera a): da 14.000 a 16.000 euro;
  • lettera b): da 17.000 a 40.000 euro.

Obsolescenza

Il regolamento è una modifica al r.r. 1/2004 e, per la sua funzione, resta rilevante solo come testo coordinato. Tuttavia molte previsioni sono strettamente collegate alla disciplina ERP vigente e continuano ad avere utilità pratica per l’interpretazione del sistema lombardo.

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