R.R. Lombardia 4/2011
Regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento del sistema bibliotecario biomedico lombardo (SBBL)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Lombardia l’organizzazione del Sistema bibliotecario biomedico lombardo, definendone organi, compiti, modalità di adesione e accesso, contributi regionali e prime norme di attuazione. Prevede una fase iniziale con termini stringenti per la costituzione degli organi e la stipula delle convenzioni, oggi riferita alla sola avvio originario del sistema.
Organizzazione e funzionamento del Sistema bibliotecario biomedico lombardo (SBBL)
Sistema bibliotecario biomedico lombardo (SBBL)
Il regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Sistema bibliotecario biomedico lombardo, in attuazione della legge regionale lombarda in materia di sanità. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Lombardia e definisce struttura di governo, soggetti aderenti, accesso ai servizi, finanziamento e fase di prima applicazione.
Struttura di governance del sistema
Il sistema è articolato su tre livelli principali: comitato di indirizzo, comitato scientifico e direttore del sistema. Il coordinamento operativo è affidato al direttore, mentre il centro di riferimento regionale svolge funzioni tecniche, organizzative e di supporto.
Comitato di indirizzo
Il comitato di indirizzo è costituito con decreto del direttore della direzione regionale competente in materia di sanità ed è composto da:
- direttore della direzione regionale competente in materia di sanità o suo delegato, con funzioni di presidente;
- sei rappresentanti dei soggetti aderenti al sistema;
- dirigente regionale competente per il sistema;
- dirigente regionale competente in materia di servizio bibliotecario nazionale.
I sei rappresentanti dei soggetti aderenti sono scelti previa comparazione delle candidature, in base a professionalità ed esperienza nella biblioteconomia scientifica. Il comitato:
- nomina il direttore del sistema tra persone di alto profilo tecnico-scientifico con almeno due anni di esperienza nella organizzazione e nel coordinamento di biblioteche biomediche;
- approva il programma annuale delle attività e gli altri provvedimenti di indirizzo;
- approva il bilancio preventivo, la rendicontazione intermedia e il bilancio consuntivo, su proposta del direttore e sentito il direttore generale del centro di riferimento regionale.
Si riunisce almeno tre volte l’anno presso la direzione regionale competente, delibera con la presenza di due terzi dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deleghe non sono ammesse, salvo la sostituzione del presidente. In sedute che richiedano competenze altamente specialistiche, i componenti istituzionali possono essere affiancati da collaboratori esperti senza diritto di voto. Le convocazioni avvengono via posta elettronica almeno otto giorni prima. La partecipazione è gratuita.
Comitato scientifico
Il comitato scientifico è costituito con decreto del direttore della direzione regionale competente e comprende:
- quattro esperti in discipline sanitarie, di cui uno con funzioni di presidente;
- due esperti in organizzazione e gestione di biblioteche biomediche individuati fra i soggetti aderenti.
È convocato dal presidente con almeno quindici giorni di anticipo e si riunisce presso la direzione regionale competente. Le riunioni sono valide con la presenza di cinque componenti; i pareri sono scritti e adottati a maggioranza dei presenti. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita. Il comitato supporta il direttore del sistema nella definizione del programma annuale delle attività.
Direttore del sistema
Il direttore del sistema svolge funzione di raccordo tra comitato di indirizzo e centro di riferimento regionale e partecipa alle riunioni del comitato senza voto e senza concorrere al numero legale. In particolare:
- propone il programma annuale delle attività, gli altri provvedimenti di indirizzo, il bilancio di previsione, la rendicontazione intermedia e il bilancio di esercizio;
- coordina l’attuazione dei provvedimenti di indirizzo;
- stipula i contratti con gli editori;
- predispone e trasmette le relazioni periodiche alla direzione regionale competente.
La sede del direttore è presso il centro di riferimento regionale, che deve garantirgli spazi e risorse umane e strumentali. I rapporti con il centro sono regolati da convenzione.
Durata degli incarichi
Comitato di indirizzo, comitato scientifico e direttore del sistema restano in carica cinque anni e possono essere rinnovati per altri cinque.
Centro di riferimento regionale (CRR)
Il centro di riferimento regionale è il soggetto operativo centrale del sistema. Svolge funzioni di attuazione dei provvedimenti di indirizzo, gestione del catalogo collettivo, sviluppo del sistema informativo e del sito www.sbbl.it, cura delle istruttorie per contratti con editori e fornitori, supporto al direttore nella programmazione e nel bilancio, rapporti con soggetti aderenti e utenti, promozione del sistema e attività di indagine sulla soddisfazione dell’utenza.
Il CRR:
- valuta le domande di adesione e sottopone gli esiti al comitato di indirizzo;
- stipula convenzioni con i soggetti aderenti, valide fino alla scadenza della convenzione con la Regione;
- mette a disposizione un servizio di supporto per la contrattazione con gli editori, per uniformare condizioni e tariffe.
Possono candidarsi come CRR aziende ospedaliere pubbliche, ASL e fondazioni IRCCS di diritto pubblico del SSR che abbiano esperienza nella promozione e nel coordinamento di progetti sanitari e dispongano di biblioteca biomedica accessibile, infrastrutture telematiche adeguate, personale qualificato e spazi idonei. Le candidature devono descrivere i requisiti e includere un progetto operativo. Il CRR è individuato con decreto dirigenziale sulla base della comparazione delle candidature. Il patrimonio documentale acquisito con fondi regionali è di proprietà della Regione.
Soggetti aderenti al sistema
Possono aderire al sistema soggetti pubblici e privati che dispongano di:
- biblioteca biomedica con proprio regolamento di funzionamento;
- infrastrutture telematiche e strumentazione informatica adeguata;
- personale qualificato;
- esperienza nella comunicazione e promozione del servizio bibliotecario, documentabile tramite il numero annuale di accessi.
Le domande di adesione sono presentate al CRR secondo modalità definite con decreto regionale. I soggetti aderenti devono attuare i provvedimenti di indirizzo, contribuire all’ampliamento del patrimonio bibliografico, catalogare secondo criteri uniformi, assicurare collegamenti e consultazione, garantire supporto agli utenti interni, fornire dati per indagini conoscitive e consentire la consultazione del patrimonio a chi documenti un interesse professionale o di studio. I servizi offerti ai soggetti aderenti sono gratuiti. L’elenco degli aderenti è pubblicato annualmente sui siti regionali e del sistema.
Soggetti che accedono al sistema e condizioni economiche
Accedono gratuitamente al patrimonio bibliografico tutte le strutture del sistema sanitario regionale, pubbliche e private accreditate a contratto, che facciano richiesta al CRR.
Le strutture pubbliche e private diverse da quelle indicate possono accedere previa valutazione del CRR. Le condizioni di accesso e la quantificazione degli oneri sono definite con decreto regionale, sentito il direttore del sistema, in relazione alle caratteristiche del soggetto e ai servizi richiesti.
Contributo regionale e risorse
Per lo svolgimento dei compiti del CRR è previsto un contributo annuale regionale deliberato dalla Giunta, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base del programma annuale e del bilancio di previsione. Il contributo comprende anche le spese generali e il compenso annuo del direttore del sistema.
L’erogazione segue le modalità stabilite dalla convenzione tra Regione e CRR ed è subordinata alla presentazione di rendicontazioni dettagliate delle attività e delle spese. Possono aggiungersi entrate dai servizi del sistema e ulteriori risorse dei soggetti convenzionati, destinate al miglioramento e allo sviluppo del sistema.
Prima applicazione
La disciplina iniziale prevedeva scadenze ravvicinate per l’avvio del sistema:
- entro 15 giorni dall’entrata in vigore: costituzione del comitato di indirizzo con i componenti istituzionali e adozione del decreto sulle modalità di adesione;
- entro i 60 giorni successivi: presentazione delle candidature a CRR e, nei 30 giorni seguenti, stipula della convenzione Regione-CRR;
- entro 60 giorni dalla convenzione con il CRR: presentazione delle domande di adesione al sistema e, nei 30 giorni successivi, stipula delle convenzioni con i soggetti aderenti;
- entro 40 giorni da tali convenzioni: individuazione dei rappresentanti dei soggetti aderenti e degli esperti del comitato scientifico, costituzione completa dei comitati, nomina del direttore e approvazione del programma annuale.
Queste disposizioni hanno carattere transitorio e sono riferite esclusivamente all’avvio originario del sistema.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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