Sentenza n. 2246/2026 - Catania, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di ratifica dell'aggiudicazione del servizio di ristorazione presso due mense universitarie in favore dell'impresa prima classificata
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 57, 110 e 130 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 22 del disciplinare, sostenendo che l'offerta dell'aggiudicataria fosse anormalmente bassa, non sostenibile e inaffidabile. In particolare, ha evidenziato lo scostamento dei costi della manodopera rispetto all'importo indicato nel disciplinare, l'insufficienza dell'importo residuo per coprire i costi delle derrate, anche in relazione ai prodotti biologici offerti, nonché la sottostima di utenze, TARI, formazione, investimenti, manutenzioni, spese generali e utile d'impresa. Ha inoltre lamentato che la stazione appaltante avesse ritenuto congrua l'offerta senza un'effettiva verifica, senza acquisire giustificazioni e senza esplicitare il percorso motivazionale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 8 del disciplinare, sostenendo che l'aggiudicataria avesse offerto interventi elettrici e idraulici senza dichiarare il subappalto e senza possedere le necessarie capacità e abilitazioni.
La decisione
Il ricorso è stato accolto limitatamente al primo motivo. Il Collegio ha rilevato che la verifica di anomalia costituisce espressione di discrezionalità tecnica, ma resta sindacabile per irragionevolezza, travisamento, erroneità, vizi dell'istruttoria e lacune motivazionali. Nel caso concreto, dagli atti non risultavano né giustificazioni dell'aggiudicataria sulle voci di prezzo e di costo né un percorso motivazionale idoneo a spiegare il giudizio di congruità. Gli elementi dedotti dalla ricorrente — tra cui l'elevata incidenza dei costi della manodopera, l'importo residuo insufficiente per le derrate, la possibile sottostima di utenze e TARI e gli ulteriori costi dell'offerta tecnica — erano idonei a porre in dubbio l'attendibilità complessiva dell'offerta e imponevano un'istruttoria effettiva e una motivazione adeguata. La mera esperienza pregressa dell'aggiudicataria, la differenza minima tra i prezzi offerti e il riferimento ai principi di risultato e fiducia non erano sufficienti a supplire all'assenza di verifica documentata. Il secondo motivo è stato respinto: gli interventi elettrici e idraulici indicati nell'offerta sono stati qualificati come forniture o prestazioni accessorie, non consistenti nell'affidamento a terzi di una parte delle prestazioni principali del servizio, e quindi estranei alla disciplina del subappalto. Il decreto di ratifica dell'aggiudicazione è stato annullato. Le domande di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro sono state assorbite e precluse allo stato, dovendo l'amministrazione rieditare il potere. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 110 d.lgs. 36/2023
Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che, in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati, appaia anormalmente bassa; in presenza di un'offerta anormalmente bassa richiedono per iscritto le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti.
La verifica di anomalia deve essere effettiva e deve fondarsi su spiegazioni e dati idonei a valutare complessivamente congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. L'offerta deve essere esclusa quando le spiegazioni non giustificano adeguatamente i prezzi o i costi o quando risultano violati gli obblighi ambientali, sociali, lavoristici o in materia di subappalto.
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
I costi della manodopera dichiarati dall'operatore economico costituiscono uno degli elementi da considerare nella verifica della congruità dell'offerta.
art. 119 d.lgs. 36/2023
La disciplina del subappalto riguarda l'affidamento a terzi, in tutto o in parte, delle prestazioni oggetto del contratto; non si applica alle forniture o prestazioni meramente accessorie e strumentali che non integrano l'esecuzione di una parte della prestazione principale.
art. 57 d.lgs. 36/2023
La norma è richiamata nel motivo relativo alla verifica dell'offerta, ma la decisione fonda l'annullamento principalmente sul difetto di istruttoria e motivazione nella verifica di anomalia.
art. 130 d.lgs. 36/2023
La norma è richiamata dalla ricorrente tra quelle asseritamente violate, senza un'autonoma interpretazione decisiva nella motivazione.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio di risultato non amplia la discrezionalità della stazione appaltante fino a consentire valutazioni non supportate da un'istruttoria effettiva e proporzionata.
art. 2 d.lgs. 36/2023
Il principio della fiducia non esonera la stazione appaltante dall'obbligo di svolgere un'istruttoria effettiva e di motivare adeguatamente la valutazione di congruità dell'offerta.
art. 22 del disciplinare di gara
Il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta; richiede al concorrente le spiegazioni sulle componenti specifiche ritenute anomale e, ove necessario, ulteriori chiarimenti; esclude le offerte complessivamente inaffidabili.
La lex specialis imponeva una verifica concreta delle componenti dell'offerta e una motivazione idonea a rendere comprensibile il giudizio di congruità.
Massime di principio
- La valutazione di non anomalia dell'offerta, pur costituendo espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo quando emergano irragionevolezza, travisamento, erroneità, vizi dell'istruttoria o lacune motivazionali; il sindacato non è sostitutivo, ma comprende la verifica della congruità dell'istruttoria e dell'adeguatezza della motivazione.
- Quando elementi specifici — quali uno scostamento significativo dei costi della manodopera, la potenziale insufficienza delle risorse residue per le derrate e la sottostima di ulteriori costi necessari — pongono in dubbio l'attendibilità complessiva dell'offerta, la stazione appaltante deve svolgere una verifica effettiva e documentata, acquisendo le necessarie giustificazioni e rendendo una motivazione tecnicamente adeguata.
- L'onere di dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà del giudizio di non anomalia grava sul concorrente non aggiudicatario; tale onere può essere assolto mediante la prospettazione e documentazione di elementi concreti, valutati nel loro complesso, idonei a evidenziare l'inattendibilità dell'offerta.
- Il richiamo ai principi di risultato e di fiducia non consente alla stazione appaltante di prescindere dall'istruttoria effettiva e proporzionata né dalla motivazione del giudizio di congruità dell'offerta.
- Le forniture o prestazioni meramente accessorie e strumentali all'esecuzione del servizio principale non costituiscono subappalto quando non comportano l'affidamento a terzi, a diretto beneficio del committente, di una parte delle prestazioni oggetto del contratto.
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