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Sentenza

Sentenza n. 4332/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento -della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 355/2022 del 05/11/2022 di rigetto dell'istanza di riesame della scheda di piano di massima occupabilità di Via San Giovanni in Laterano; -della nota prot. n. QH/2022/1616 del 13/01/2022 di comunicazione di avvio di procedimento; -dei verbali della Commissione Tecnica del 20/01/2022, 28/01/2022, 07/02/2022, menzionati e non comunicati; -della nota prot. QH/2022/20874 del 07/04/2022; -nonché di ogni altro atto, parere, nota sconosciuto alla ricorrente e che possa ritenersi ostativo alla sua istanza.

Giustizia amministrativa202214588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta Capitolina n. 355/2022, recante l'inammissibilità dell'istanza di riesame della scheda del Piano di massima occupabilità relativa a Via San Giovanni in Laterano, con conferma del piano vigente, nonché gli atti presupposti e istruttori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la deliberazione con cui Roma Capitale ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione del Piano di massima occupabilità di Via San Giovanni in Laterano, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento, ai verbali della Commissione tecnica e alla nota conclusiva dell'istruttoria. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. 241/1990, sostenendo che il procedimento, avente natura discrezionale e iniziato su istanza di parte, avrebbe richiesto un effettivo contraddittorio endoprocedimentale e una comunicazione dei motivi ostativi. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 10, 12 e 37 della disciplina capitolina sui PMO e dell'art. 1 del d.l. 1/2012, nonché difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erroneità e arbitrarietà, sostenendo che sussistessero i presupposti per il riesame: lo spostamento della fermata del trasporto pubblico, l'evoluzione della giurisprudenza sulla compatibilità tra sosta tariffata e occupazione di suolo pubblico, gli effetti economici della pandemia e l'aumento delle soste tariffate. Con il terzo motivo ha dedotto ulteriore difetto di istruttoria e motivazione, travisamento e arbitrarietà, contestando che la Giunta Capitolina si fosse limitata a recepire le valutazioni della Commissione tecnica senza svolgere una propria autonoma valutazione. La società ha inoltre sostenuto che le problematiche relative al cono visivo riguardassero soltanto una parte della strada e che il riesame dovesse essere valutato con riferimento al solo esercizio richiedente, senza considerare le altre attività di somministrazione presenti sulla via.

La decisione

Il ricorso è stato respinto integralmente. Quanto al primo motivo, il TAR ha rilevato che la società era stata informata dell'avvio del procedimento con apposita nota e aveva conosciuto le ragioni ostative attraverso la comunicazione del 7 aprile 2022, che aveva concluso l'istruttoria dichiarando l'inammissibilità dell'istanza. La società, inoltre, sapeva che il procedimento avrebbe dovuto essere definito con un provvedimento espresso della Giunta, tanto da avere promosso un precedente giudizio avverso il silenzio, e avrebbe potuto presentare controdeduzioni; non è stata quindi ravvisata una lesione delle garanzie partecipative. Quanto al secondo motivo, il giudice ha ritenuto legittima la qualificazione dell'istanza come inammissibile ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990 e ha condiviso la valutazione secondo cui l'art. 10, comma 4, della disciplina capitolina consente la revisione di un PMO già approvato soltanto in presenza di specifici mutamenti, quali modifiche normative incidenti sullo stato dei luoghi, progetti di decoro o rigenerazione urbana, mutamento delle condizioni poste alla base di un precedente diniego o modifiche della viabilità. Lo spostamento della fermata del trasporto pubblico era temporaneo e collegato a lavori di manutenzione stradale, sicché non costituiva un mutamento definitivo dello stato dei luoghi. L'evoluzione giurisprudenziale e gli effetti della pandemia non integravano, di per sé, cambiamenti dello stato dei luoghi o modifiche della viabilità; l'aumento delle soste tariffate risaliva inoltre al 2018, dunque era anteriore all'approvazione della scheda del 2020. Il TAR ha altresì riconosciuto l'ampia discrezionalità amministrativa nella localizzazione delle aree concedibili e nei criteri dei PMO, sindacabile soltanto per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o macroscopico travisamento dei fatti, vizi non riscontrati. La pianificazione doveva considerare non solo l'interesse del singolo esercente, ma anche circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente, tutela del patrimonio storico-artistico e le esigenze delle altre attività presenti sulla via. Quanto al terzo motivo, la motivazione per relationem mediante richiamo ai verbali della Commissione tecnica è stata ritenuta sufficiente, poiché esprimeva la piena condivisione delle valutazioni tecniche e richiamava le risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione. Le spese di lite sono state compensate per la specificità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 10-bis l. 241/1990

    Le garanzie partecipative risultano rispettate quando il privato è informato dell'avvio del procedimento e conosce le ragioni ostative attraverso un atto endoprocedimentale, potendo interagire con l'amministrazione prima dell'adozione dell'atto conclusivo.

  • art. 2, comma 1, l. 241/1990

    se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

    L'amministrazione può definire con motivazione semplificata un'istanza manifestamente inammissibile, indicando sinteticamente il presupposto fattuale o giuridico risolutivo.

  • art. 10, comma 4, D.A.C. 21/2021

    in caso di modifiche normative che comportino cambiamenti dello stato dei luoghi, ovvero su impulso degli organi politici in relazione a specifici progetti volti al decoro ed alla rigenerazione urbana dell'area o, in occasione di mutamento delle condizioni poste alla base di un precedente diniego, di modifiche alla viabilità

    La revisione di un PMO già approvato è subordinata alla presenza dei presupposti specificamente previsti dal regolamento; non basta un generico mutamento delle condizioni, se non accompagnato da cambiamenti dello stato dei luoghi o modifiche della viabilità rilevanti secondo la disciplina.

  • art. 37, comma 15, D.A.C. 21/2021

    le istanze di revisione dei Piani di Massima Occupabilità, già inviate all’Amministrazione, devono essere confermate dall’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del suddetto Regolamento e saranno istruite in ordine cronologico dalla data di comunicazione di conferma dell’istanza. Il termine del procedimento è fissato in 150 (centocinquanta) giorni.

    La disposizione disciplina, in sede di prima applicazione, la conferma e l'istruttoria cronologica delle istanze di revisione dei PMO.

  • art. 1 d.l. 1/2012

    È richiamato dalla ricorrente, ma il rigetto non risulta fondato su una specifica interpretazione decisiva di tale disposizione.

Massime di principio

  • I Piani di massima occupabilità, pur perseguendo finalità generali di pianificazione del territorio, hanno natura provvedimentale quando individuano specificamente attività, indirizzi e occupazioni, producendo effetti immediati nei confronti di destinatari determinati o determinabili.
  • La revisione di un Piano di massima occupabilità già approvato può essere richiesta soltanto in presenza dei presupposti previsti dalla disciplina regolamentare, tra cui modifiche normative incidenti sullo stato dei luoghi, progetti di decoro o rigenerazione urbana, mutamenti delle condizioni poste alla base di un precedente diniego o modifiche della viabilità; una mera evoluzione giurisprudenziale, una crisi economica o sanitaria o un fatto già esistente al momento dell'approvazione del piano non sono sufficienti, di per sé, a integrare tali presupposti.
  • Lo spostamento temporaneo di una fermata del trasporto pubblico, disposto per consentire lavori di manutenzione stradale, non costituisce un mutamento definitivo dello stato dei luoghi idoneo, da solo, a giustificare la revisione di un Piano di massima occupabilità.
  • Le scelte relative all'individuazione delle aree concedibili e ai criteri di disciplina delle occupazioni nell'ambito di un Piano di massima occupabilità costituiscono esercizio di discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o macroscopico travisamento dei fatti.
  • La motivazione per relationem di un provvedimento è sufficiente quando richiama valutazioni tecniche e verbali istruttori conoscibili o conosciuti dall'interessato e manifesta chiaramente la condivisione, da parte dell'organo competente, delle ragioni poste a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoRegolamenti e atti amministrativi generaliPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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