Cassazione Penale, Sentenza n. 221/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pena inflitta (detenzione ai fini di spaccio di 1572,924 g di cocaina, principio attivo 79,58%), alla luce della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73 d.P.R. 309/90 nella parte in cui prevedeva il minimo edittale di 8 anni anziché 6. In sede di cognizione la pena base era stata fissata in 8 anni e C 25.000, aumentata per continuazione a 9 anni e ridotta per il rito a 6 anni e C 18.000 di multa; il Tribunale di Monza, con ordinanza del 15/03/2021, aveva respinto la richiesta di rideterminazione ritenendo che il caso non rientrasse nella cosiddetta 'zona grigia' che giustificava la declaratoria costituzionale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza e rinviando al Tribunale di Monza per un nuovo esame. Ha ritenuto dovuta la rideterminazione della pena in executivis quando la condanna non è totalmente espiata e la commisurazione compiuta in cognizione era parametrata al minimo edittale poi dichiarato incostituzionale. Il giudice dell'esecuzione deve operare un nuovo giudizio di commisurazione alla stregua degli artt. 132 e 133 c.p., vincolandosi alle componenti già riconosciute in cognizione (anche se frutto di valutazione discrezionale) e assicurando comunque un risultato piu' favorevole al reo; la decisione impugnata è quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
declarato incostituzionale nella parte in cui prevedeva un minimo edittale di otto anni anziché sei
La Corte costituzionale ha ridotto il minimo edittale da 8 a 6 anni; tale modifica ha effetto sulla legittimità della pena inflitta se non completamente espiata e quando la commisurazione è stata parametrata al minimo poi dichiarato incostituzionale
art. 30 legge n. 87/1953
Impone la rideterminazione, anche in esecuzione, della pena non completamente espiata inflitta applicando una norma poi dichiarata incostituzionale
Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019
sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte di art. 73 DPR 309/90 relativa al minimo edittale, lasciando invariato il massimo; la pronuncia implica la possibilità di rideterminazione della pena in melius quando applicata la cornice edittale incostituzionale
Giurisprudenza di legittimità (Sez. Un.) - es. Ercolano, Marcon, Jazouli, Sebbar
Orientamento consolidato secondo cui, se la pena non è interamente espiata, il giudice dell'esecuzione deve procedere alla rideterminazione in executivis alla luce della normativa risultante dalla declaratoria di incostituzionalità; il nuovo giudizio deve tener conto delle valutazioni già operate in cognizione e garantire un risultato più favorevole al condannato
Massime di principio
- Se la Corte costituzionale dichiara incostituzionale una parte della cornice edittale (es. il minimo) e la pena non è stata interamente espiata, il giudice dell'esecuzione è tenuto a rideterminare la pena in executivis
- La rideterminazione non è una mera trasposizione matematica: il giudice dell'esecuzione compie un nuovo giudizio commisurativo disciplinato dagli artt. 132 e 133 c.p., ma vincolato agli elementi e alle valutazioni gi à emerse in sede di cognizione
- Il risultato del nuovo giudizio deve essere in melius (più favorevole al reo); il giudice dell'esecuzione ha discrezionalità nel ridurre la pena, ma non può aumentarla
- Quando l'illegalità riguarda aumenti per continuazione o reati 'satellite', occorre rivalutare l'intero trattamento sanzionatorio alla luce della nuova cornice edittale
- La presenza di attenuanti o di valutazioni discrezionali già riconosciute in cognizione deve essere considerata dal giudice dell'esecuzione nella rideterminazione, salvo che si giunga comunque a un esito più favorevole
- Se la pena commisurata in cognizione era prossima al minimo poi dichiarato incostituzionale, la rideterminazione è generalmente necessaria, perché il parametro originario ha inciso in modo determinante sulla scelta del quantum
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