Circolare numero 9 del 27-01-2023
Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 10 novembre 2022 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 271 del 19 novembre 2022) per l’anno 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn base alle leggi n. 419/1975 e n. 88/1987 e ai decreti ministeriali sulla perequazione delle pensioni, le indennità antitubercolari sono aggiornate in relazione alla variazione del trattamento minimo pensionistico: +1,9% dal 1° gennaio 2022 e +7,3% dal 1° gennaio 2023. Sono riportati i nuovi importi giornalieri e mensili, la procedura automatizzata è stata adeguata e si precisa che, dal 1° gennaio 2023, l'indennità giornaliera per gli assicurati soggetti a indennità di malattia non può essere inferiore a € 14,76.
Aggiornamento degli importi delle indennità antitubercolari per il 2022-2023
Punti principali
Riferimenti normativi e variazioni percentuali
Aggiornamento previsto dall'art. 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419 e dall'art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88; percentuali di perequazione determinate dai decreti ministeriali: +1,9% con decorrenza 1° gennaio 2022 e +7,3% con decorrenza 1° gennaio 2023.
Nuovi importi delle indennità
Importi risultanti: Indennità giornaliera (assicurati) € 13,76 (1/1/2022) → € 14,76 (1/1/2023); Indennità giornaliera (familiari, pensionati, titolari di rendita) € 6,86 → € 7,36; Indennità post-sanatoriale (assicurati, giornaliera) € 22,92 → € 24,59; Indennità post-sanatoriale (familiari, giornaliera) € 11,46 → € 12,30; Assegno di cura o di sostentamento (mensile) € 92,49 → € 99,24.
Adeguamento procedura di liquidazione
La procedura automatizzata per la liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata aggiornata con i nuovi importi relativi al 2022 e al 2023.
Regola sull'indennità di malattia
Per gli assicurati contro la tubercolosi la diaria corrisposta nei primi 180 giorni è pari all'indennità di malattia; tuttavia, dal 1° gennaio 2023 se l'indennità di malattia risultasse inferiore, deve essere erogata la misura fissa giornaliera di € 14,76.
Decorrenze e operatività
Gli aggiornamenti decorrono rispettivamente dal 1° gennaio 2022 e dal 1° gennaio 2023; le nuove misure sono operative e già integrate nel sistema di liquidazione.
Firma
Circolare firmata dal Direttore Generale Vincenzo Caridi.
Testo integrale
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