Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 12 del 01-02-2023

Con la presente circolare si comunicano le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2023 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare determina le aliquote contributive 2023 per gli iscritti alla Gestione separata (collaboratori, figure assimilate e professionisti), le aggiunte per maternità/DIS‑COLL/ISCRO, le aliquote speciali per soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali, le modalità di ripartizione dell'onere contributivo e i criteri di applicazione per compensi erogati entro il 12 gennaio 2023. Vengono inoltre riportati massimale, minimale e gli importi minimi di accredito contributivo.

Aliquote contributive e regole per la Gestione separata – anno 2023

Punti principali

Aliquote per collaboratori e figure assimilate

Aliquota base IVS 33% per i soggetti senza altra copertura; aliquote aggiuntive in vigore: 0,50% (maternità/ANF/malattia), 0,22% (ex D.M. 12.7.2007) e 1,31% (contributo DIS‑COLL ove previsto). Totali: 35,03% per i casi con DIS‑COLL, 33,72% per i casi senza DIS‑COLL.

Aliquote per professionisti (con partita IVA)

Aliquota IVS 25% per i professionisti non assicurati altrove; aliquote aggiuntive 0,72% (maternità/ANF/malattia) e 0,51% (ISCRO) per il 2022‑2023. Aliquota complessiva per il 2023: 26,23%.

Soggetti già pensionati o assicurati presso altre gestioni

Per i soggetti già titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria l'aliquota applicata per il 2023 è confermata al 24% (sia per collaboratori/assimilati sia per professionisti).

Tabelle riassuntive

Riepilogo aliquote per categorie: collaboratori/assimilati 35,03% o 33,72% (a seconda della contribuzione DIS‑COLL), professionisti 26,23%, soggetti con altra tutela 24%.

Ripartizione dell'onere contributivo

Per i rapporti con committente la contribuzione è ripartita 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente. L'obbligo di versamento incombe sul committente; pagamento entro il 16 del mese successivo tramite F24 telematico (F24 EP per pubbliche amministrazioni).

Obblighi e scadenze per i professionisti

I professionisti iscritti alla Gestione separata versano l'intero onere a carico proprio con F24 alle scadenze fiscali per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo e acconti). L'acconto 2023 va calcolato applicando le aliquote 2023.

Compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2023

Ai sensi dell'art. 51 TUIR (principio di cassa allargato) le somme erogate entro il 12 gennaio si considerano percepite nell'anno precedente; i contributi relativi a compensi pagati entro il 12/01/2023 si riferiscono a prestazioni del 2022 e devono applicarsi le aliquote 2022.

Massimale e minimale

Per il 2023 il massimale di reddito è €113.520,00; il minimale di reddito è €17.504,00. Accrediti contributivi minimi annui: €4.200,96 per aliquota 24%; €4.591,30 (26,23%); €5.902,35 (33,72%); €6.131,65 (35,03%), con indicazione della quota rilevante ai fini pensionistici.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.