Circolare numero 12 del 01-02-2023
Con la presente circolare si comunicano le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2023 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare determina le aliquote contributive 2023 per gli iscritti alla Gestione separata (collaboratori, figure assimilate e professionisti), le aggiunte per maternità/DIS‑COLL/ISCRO, le aliquote speciali per soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali, le modalità di ripartizione dell'onere contributivo e i criteri di applicazione per compensi erogati entro il 12 gennaio 2023. Vengono inoltre riportati massimale, minimale e gli importi minimi di accredito contributivo.
Aliquote contributive e regole per la Gestione separata – anno 2023
Punti principali
Aliquote per collaboratori e figure assimilate
Aliquota base IVS 33% per i soggetti senza altra copertura; aliquote aggiuntive in vigore: 0,50% (maternità/ANF/malattia), 0,22% (ex D.M. 12.7.2007) e 1,31% (contributo DIS‑COLL ove previsto). Totali: 35,03% per i casi con DIS‑COLL, 33,72% per i casi senza DIS‑COLL.
Aliquote per professionisti (con partita IVA)
Aliquota IVS 25% per i professionisti non assicurati altrove; aliquote aggiuntive 0,72% (maternità/ANF/malattia) e 0,51% (ISCRO) per il 2022‑2023. Aliquota complessiva per il 2023: 26,23%.
Soggetti già pensionati o assicurati presso altre gestioni
Per i soggetti già titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria l'aliquota applicata per il 2023 è confermata al 24% (sia per collaboratori/assimilati sia per professionisti).
Tabelle riassuntive
Riepilogo aliquote per categorie: collaboratori/assimilati 35,03% o 33,72% (a seconda della contribuzione DIS‑COLL), professionisti 26,23%, soggetti con altra tutela 24%.
Ripartizione dell'onere contributivo
Per i rapporti con committente la contribuzione è ripartita 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente. L'obbligo di versamento incombe sul committente; pagamento entro il 16 del mese successivo tramite F24 telematico (F24 EP per pubbliche amministrazioni).
Obblighi e scadenze per i professionisti
I professionisti iscritti alla Gestione separata versano l'intero onere a carico proprio con F24 alle scadenze fiscali per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo e acconti). L'acconto 2023 va calcolato applicando le aliquote 2023.
Compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2023
Ai sensi dell'art. 51 TUIR (principio di cassa allargato) le somme erogate entro il 12 gennaio si considerano percepite nell'anno precedente; i contributi relativi a compensi pagati entro il 12/01/2023 si riferiscono a prestazioni del 2022 e devono applicarsi le aliquote 2022.
Massimale e minimale
Per il 2023 il massimale di reddito è €113.520,00; il minimale di reddito è €17.504,00. Accrediti contributivi minimi annui: €4.200,96 per aliquota 24%; €4.591,30 (26,23%); €5.902,35 (33,72%); €6.131,65 (35,03%), con indicazione della quota rilevante ai fini pensionistici.
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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