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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26463/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari ai sensi degli artt. 299 e 284, comma 3, cod. proc. pen.; dedotte la proporzionalità della misura, l'evoluzione positiva del comportamento del detenuto (istanza di patteggiamento, assenza di rilievi durante la detenzione, presunta allontanamento dalle dinamiche criminali), e la sussistenza di legami familiari e di un permesso di soggiorno che avrebbero escluso il pericolo di fuga.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il Tribunale aveva correttamente valutato la persistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione di reati) sulla base di elementi concreti quali la natura organizzata dei reati, l'assenza di prova che l'imputato si fosse allontanato dai contesti criminali, la mancanza di attività lavorativa e l'assenza di valido titolo per restare in Italia. Il secondo motivo è stato dichiarato non consentito, in quanto il pericolo di fuga non era stato dedotto specificamente in appello e l'ordinanza originaria che lo aveva ritenuto non era stata impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla richiesta di sostituzione della misura cautelare; utilizzata come fondamento procedurale per l'istanza avanzata dal difensore.

  • art. 284, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale collegata all'istanza di applicazione/sostituzione della misura; contestualmente considerata nella valutazione del tribunale sulla proporzionalità della misura.

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiama la previsione delle esigenze cautelari (in particolare la reiterazione di reati) come possibile giustificazione per la custodia cautelare; il Tribunale ha ritenuto che la natura dei reati indicasse il rischio di reiterazione.

  • art. 275, commi 1 e 3, cod. proc. pen.

    Norma sulla determinazione e modulazione delle misure cautelari; interpretata come criterio per valutare la proporzionalità e la persistenza delle esigenze cautelari, giustificando il mantenimento della misura più afflittiva in assenza di elementi concreti di attenuazione.

  • art. 274, lett. b) cod. proc. pen.

    Indica il pericolo di fuga come una delle esigenze cautelari; la Corte ha evidenziato che la valutazione di tale rischio deve essere fondata su elementi oggettivi e concreti e che nel caso specifico l'assenza di impugnazione dell'ordinanza originaria ha impedito la sua riconsiderazione.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina misure alternative e modalità di controllo (es. braccialetto elettronico); la Corte ha ritenuto che, rispetto al profilo della adeguatezza del controllo, vi fossero elementi che rendevano insufficiente la misura alternativa evocata.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite formale alla possibilità di dedurre motivi in cassazione: il ricorso è stato proposto nei limiti consentiti da tale disposizione.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (convertito)

    Citate come fondamento procedurale per la requisitoria del Procuratore Generale rassegnata nel procedimento (autorizzazione a specifiche modalità di conclusione nella fase emergenziale).

  • artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021

    Citate insieme al precedente decreto per motivare la forma della requisitoria del Procuratore Generale; uso procedurale in sede di redazione delle conclusioni.

Massime di principio

  • In appello contro un'ordinanza che rigetta la richiesta di sostituzione della custodia in carcere, il tribunale di appello non riscrive integralmente il giudizio cautelare: controlla che l'ordinanza impugnata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata e valuta solo eventuali nuovi fatti (preesistenti o sopravvenuti) idonei a modificare il quadro cautelare.
  • La mera decorrenza del tempo in carcere o la semplice intenzione di patteggiare non sono di per sè sufficienti a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari; occorrono elementi concreti e oggettivi che dimostrino l'affidabilità del soggetto e la rottura dai contesti criminosi.
  • Il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione devono essere valutati sulla base di dati concreti (assenza di attività lavorativa, legami con contesti criminali, titolo di soggiorno, rapporti familiari, modalità organizzativa del reato): valutazioni meramente congetturali sono insufficienti, ma se la questione non è stata impugnata nel modo dovuto non può essere riconsiderata in appello.
  • L'idoneità di misure alternative come gli arresti domiciliari con controllo elettronico va valutata anche alla luce dell'efficacia deterrente rispetto alla specifica condotta del detenuto e della sua capacità di rispettare prescrizioni; la presenza di radicati rapporti con contesti criminali può giustificare il mantenimento della custodia carceraria.
  • Dal punto di vista processuale, richieste e fatti nuovi devono essere specificamente dedotti e documentati in sede di appello: la mancata deduzione di un profilo rilevante (es. venuta meno del pericolo di fuga) comporta l'improcedibilità della relativa censura in sede di gravame.

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