Sentenza n. 3668/2026 - Milano, Sezione 3
Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 46/2024, depositata il 07.02.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 46/2024, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente, o altro equipollente, per gli anni scolastici 2020/2021-2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria carta docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 46/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente, o altro strumento equipollente, per quattro anni scolastici, nella misura di euro 500,00 annui oltre accessori. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo giudiziale e l'omesso pagamento delle somme dovute. Il TAR ha precisato che l'azione non comprendeva le spese di lite liquidate dal giudice ordinario, essendo tali spese state distratte in favore del difensore e non essendo stata esperita, nel presente giudizio, l'azione di ottemperanza relativamente a esse. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l'esistenza o l'entità del credito e non ha fornito indicazioni sull'esecuzione della sentenza. È stata inoltre richiesta una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell'oggetto dedotto, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano. Ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche. Poiché non risultava effettuato alcun pagamento, neppure parziale, e il Ministero non aveva contestato an o quantum del credito, il giudice ha ordinato all'amministrazione di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari a carico e spese dell'amministrazione inadempiente; l'incarico è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto. La richiesta di penalità di mora è stata respinta, perché, considerati il tempo trascorso e l'entità delle somme, la condanna sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni deve essere decorso prima di poter accertare l'inottemperanza al titolo esecutivo.
art. 114 c.p.a.
La disciplina dell'ottemperanza è applicata mediante l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione entro un termine e la nomina preventiva del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- Quando una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è passata in giudicato, ritualmente notificata ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, la mancata esecuzione del pagamento consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inadempimento e ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine specifico.
- Nel giudizio di ottemperanza, se l'amministrazione non contesta né l'esistenza né l'entità del credito e non dimostra di avere effettuato pagamenti, neppure parziali, l'inottemperanza può essere accertata sulla base del titolo giudiziale e della documentazione e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione, precisandone poteri, termini e possibilità di delega.
- La penalità di mora richiesta nel giudizio di ottemperanza non deve essere disposta quando, alla luce del tempo trascorso e dell'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
- L'oggetto dell'ottemperanza è delimitato dal titolo azionato e dalle domande formulate: le spese di lite distratte in favore del difensore non sono comprese se l'azione esecutiva non è stata proposta anche con riferimento a esse.
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