Cassazione Penale, Sentenza n. 00874/2026 del 09/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi avverso il decreto del 18/02/2025 con cui la Corte d'appello di Napoli ha disposto, nei confronti di Antimo Castiglione, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per 2 anni e 6 mesi e, congiuntamente, il sequestro e la confisca di un immobile intestato alla figlia Raffaella. Antimo censura la carenza o apparente motivazione in ordine all'attualità della pericolosità sociale, lamentando che il richiamo al giudicato di condanna per concorso esterno (fatti fino al 2013) e alle cosiddette "nuove prove decisive" (intercettazione del 13/07/2017 e servizi di osservazione GdF del 27-28/12/2021) non sia stato adeguatamente motivato e che la produzione difensiva sia stata ignorata. Raffaella contesta la confisca dell'immobile, sostenendo di aver documentato la lecita provenienza delle provviste usate per l'acquisto e lamentando omissioni motivazionali da parte dei giudici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi: in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva dell'ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente. I giudici hanno ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente motivato l'attualizzazione della pericolosità di Antimo richiamando la condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa e valorizzando le nuove acquisizioni investigative (intercettazione del 13/07/2017 e servizi di osservazione della GdF) che collegano l'attività professionale del proposto agli scopi illeciti del clan. Le censure di merito (presunto travisamento, omissione di documenti) erano valutative e non integravano una motivazione assente o priva dei requisiti minimi. Quanto a Raffaella, quale formale intestataria, può contestare solo l'effettiva titolarità o la provenienza lecita: la Corte ha ritenuto fondata la presunzione di fittizietà dell'intestazione (giovane età dell'acquirente, mancanza di adeguate disponibilità) e ha ritenuto congrua la motivazione sulla sproporzione reddituale; le deduzioni difensive risultavano generiche e non idonee a dimostrare la provenienza lecita dei fondi. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia)
art. 4, comma 1, lett. a) e b.; art. 10, comma 3; art. 27, comma 2; art. 19, comma 3
Disciplina le misure di prevenzione personali e patrimoniali: consente l'applicazione della sorveglianza speciale per pericolosità sociale (art.4) e prevede regole sulle misure reali e sulle indagini per la loro applicazione; art.19(3) stabilisce la presunzione di fittizia intestazione a favore di coniuge, figli e conviventi quando non risultino risorse proprie sufficienti.
legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Richiamata in ordine all'ammissione del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge (limite inderogabile al sindacato di merito).
legge 31 maggio 1965, n. 575
art. 3 ter, secondo comma
Richiamata in connessione con i limiti del ricorso per cassazione nelle misure di prevenzione: conferma che il rimedio di legittimità è riservato alle ipotesi di violazione di legge.
Sentenza Corte di Cassazione (giurisprudenza citata nella motivazione)
Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 (Gattuso); Sez. 5, n. 35870 del 2024; Sez. 5, n. 37297 del 23/06/2022 (Stanek); Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018 (Salanitro)
Principi utilizzati: definizione estesa di "appartenenza" alla associazione mafiosa anche per condotte funzionali agli scopi associativi; ammissibilità di valutare condotte pregresse e nuove acquisizioni per attualizzare la pericolosità; presunzione di fittizietà dell'intestazione a favore di parenti stretti e onere probatorio della difesa sulla provenienza lecita dei beni.
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata in tema di condanna alle spese processuali e criteri di esenzione dalla condanna per assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; le critiche di merito o le rivalutazioni degli elementi di fatto non sono idonee ad integrare l'inammissibilità se non configurano una motivazione assente o meramente apparente.
- Una condanna penale definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa può costituire fondamento rilevante per l'applicazione di misure di prevenzione personali, e tali condanne possono essere integrate da nuove acquisizioni investigative per attualizzare la pericolosità.
- Le "nuove prove" (es. intercettazioni, servizi di osservazione) possono essere legittimamente valorizzate nel procedimento di prevenzione per collegare attività professionali o patrimoniali agli scopi illeciti dell'associazione, purché il giudice motivi il nesso in modo comprensibile.
- In caso di confisca di beni intestati formalmente a terzi (coniuge, figli, conviventi), questi ultimi possono limitatamente contestare l'effettiva titolarità o la provenienza lecita dei beni; sussiste una presunzione di fittizietà dell'intestazione quando non risultano risorse proprie sufficienti.
- L'onere della prova a carico della difesa nelle misure patrimoniali richiede elementi fattuali concreti che dimostrino la legittima provenienza dei fondi; mere affermazioni o la semplice esistenza di un mutuo non sono sufficienti.
- Per essere ammesso in Cassazione il motivo che denuncia carenza motivazionale occorre dimostrare che la motivazione è totalmente assente o talmente incoerente da non rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito.
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