Sentenza del 28/02/2017 n. 152 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Accertamento - Accertamento nei confronti della società - Definitività - Produce effetti anche nei confronti del socio - Processo - Notificazioni - Utilizzo del servizio postale - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’accertamento emesso nei suoi confronti non potesse considerarsi definitivo, poiché contestava l’efficacia dell’accertamento originariamente emesso nei confronti della società. Deduceva inoltre la violazione dello schema procedimentale previsto dall’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 in materia di notificazione degli atti tributari.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Poiché il reddito della società era stato imputato al socio pro quota ai sensi degli artt. 44 e 47 del TUIR e l’accertamento nei confronti della società non era stato utilmente impugnato, tale accertamento è divenuto definitivo. Di conseguenza, è stato ritenuto definitivo anche l’accertamento relativo al socio, la cui posizione dipende direttamente e imprescindibilmente da quella della società. È stata inoltre ritenuta irrilevante la censura relativa all’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, poiché la notificazione era stata validamente effettuata mediante il procedimento notificatorio a mezzo posta previsto dall’art. 14 della legge n. 890/1992.
Norme richiamate
Artt. 44 e 47 del TUIR
Il reddito accertato a carico della società può essere imputato pro quota al socio. La posizione fiscale del socio dipende quindi, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile, da quella della società.
Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari. La mancata applicazione di una specifica modalità non determina l’illegittimità dell’atto se la notificazione è stata validamente eseguita mediante un diverso procedimento previsto dalla legge.
Art. 14 della legge n. 890/1992
Consente la notificazione a mezzo posta degli atti, modalità ritenuta valida nel caso concreto e sufficiente a escludere la censura relativa al mancato rispetto dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.
Massime di principio
- Quando il reddito del socio deriva direttamente da quello accertato nei confronti della società, la mancata tempestiva impugnazione dell’accertamento societario può renderlo definitivo anche nei confronti del socio, nei limiti del collegamento previsto dalla legge.
- Il socio non può normalmente rimettere in discussione, nel proprio giudizio, un accertamento societario ormai definitivo, salvo contestare autonomamente i presupposti o la corretta applicazione dell’imputazione del reddito nei suoi confronti.
- In materia di notificazioni tributarie, l’atto non è necessariamente illegittimo solo perché non è stata utilizzata una specifica procedura: è sufficiente che sia stata rispettata un’altra modalità notificatoria prevista dalla legge.
- La validità della notificazione va valutata in concreto verificando se il procedimento utilizzato sia legalmente previsto e se abbia consentito al destinatario di conoscere l’atto e di esercitare il diritto di difesa.
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