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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21846/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un contratto a progetto stipulato il 22 luglio 2014 nell'ambito di un progetto finanziato dalla Regione. La collaboratrice ha ottenuto in primo grado l'accertamento dell'illegittimità del recesso anticipato disposto dall'ente e la condanna al risarcimento del danno parametrato al compenso che sarebbe maturato fino alla scadenza naturale del rapporto. In appello l'ente ha sostenuto, tra l'altro, che la revoca del finanziamento regionale giustificasse il recesso ai sensi delle clausole contrattuali. La Corte d'appello ha respinto il gravame, ritenendo tardiva/inammissibile la deduzione della revoca del finanziamento e interpretando il contratto nel senso che la revoca incidesse solo sul pagamento del corrispettivo, non sulla validità del contratto. In cassazione l'ente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per asserita illegittima composizione del collegio d'appello, con questione di costituzionalità sulla partecipazione stabile di magistrati onorari; 2) violazione di legge, motivazione apparente e omesso esame di un fatto decisivo, per avere ritenuto inammissibile il motivo d'appello fondato sulla delibera regionale di revoca del finanziamento; 3) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., per mancata corretta interpretazione delle clausole contrattuali che prevedevano la sospensione/cessazione del finanziamento come valido motivo di risoluzione/recesso e per la contraddittorietà tra tale affermazione e la liquidazione del danno come se il compenso fosse dovuto integralmente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittima la composizione del collegio d'appello alla luce della disciplina sulla magistratura onoraria e della sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: ha affermato che la questione della revoca del finanziamento non costituiva un'eccezione nuova preclusa in appello, ma una mera difesa già rientrante nel thema decidendum; ha inoltre rilevato un vizio di motivazione intrinsecamente contraddittoria, perché la sentenza d'appello aveva trascurato la clausola contrattuale che consentiva il recesso/risoluzione in caso di cessazione del finanziamento e, al tempo stesso, aveva riconosciuto un danno risarcibile nonostante la sospensione e revoca del finanziamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte chiarisce che il divieto di introdurre nuove eccezioni in appello opera solo quando venga introdotto un nuovo tema di indagine; nella specie la deduzione sulla revoca del finanziamento non era nuova eccezione ma mera difesa, e quindi non poteva essere dichiarata inammissibile.

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    Nel rito del lavoro la preclusione in appello riguarda solo le eccezioni nuove che alterino il thema decidendum; qui la questione del finanziamento era già parte della controversia.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    È configurabile il vizio di motivazione quando la sentenza presenti contraddittorietà intrinseca o motivazione solo apparente su punti decisivi.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve avvenire considerando complessivamente tutte le clausole e non isolandone una sola; la Corte censura l'omessa considerazione della clausola che prevedeva la risoluzione in caso di cessazione del finanziamento.

  • art. 106 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale sulla composizione del collegio viene superata richiamando la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto temporaneamente tollerabile il regime della magistratura onoraria sino al riordino previsto dalla normativa di settore.

  • d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013 n. 98

    La disciplina sulla partecipazione dei magistrati onorari ai collegi d'appello è considerata legittimamente applicata nel periodo transitorio.

  • d.lgs. n. 116 del 2017, art. 32

    È richiamato come termine del riordino della magistratura onoraria cui la Corte costituzionale ha ancorato la temporanea tollerabilità del sistema.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, una deduzione nuova in appello è preclusa solo se introduce un tema di indagine completamente diverso; se invece si limita a contestare fatti già posti a base della domanda o della difesa avversaria, essa costituisce mera difesa e resta ammissibile.
  • Ai fini dell'interpretazione del contratto, il giudice deve leggere le clausole in modo sistematico e coordinato, valorizzando tutte le pattuizioni pertinenti; è viziata la decisione che attribuisca rilievo solo a una clausola e ignori un'altra che disciplina espressamente la stessa vicenda.
  • Una motivazione è intrinsecamente contraddittoria quando, da un lato, nega un presupposto negoziale decisivo e, dall'altro, fonda comunque il riconoscimento di un danno risarcibile su quel medesimo presupposto di fatto.
  • La revoca o sospensione di un finanziamento previsto quale elemento rilevante del rapporto può incidere non solo sul pagamento del compenso, ma anche sulla possibilità stessa di scioglimento del contratto, se così dispone il regolamento contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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