Cassazione Penale, Sentenza n. 25377/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza di conferma del divieto di dimora per tentata estorsione aggravata (uso di bastone). I motivi principali: omissione/illogicità di motivazione sull'attendibilità della persona offesa (Cosimo Maiolo) e del teste Chiera Salvatore; errata qualificazione giuridica della condotta per mancanza di idoneità intimidatoria della frase "tu te ne devi andare da qua questa è casa mia"; mancata prova dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio, essendo l'episodio isolato e anteriore; nullità per termine di deposito dell'ordinanza superiore ai 30 giorni senza motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto congrua la ricostruzione del Tribunale del riesame secondo cui le minacce, anche se riferite a episodi distinti e a persone diverse della famiglia Curcio, concorrono a un disegno unitario volto a escludere la società del Maiolo dalla gestione degli eventi nel Villaggio "Baia degli Dei". La minaccia è stata ritenuta idonea anche per il gesto di brandire un bastone e per gli elementi documentali e dichiarativi raccolti. Il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio è stato ritenuto attuale e fondato su condotte, collegamenti e atteggiamenti rilevanti, nonché sulla circostanza che la vittima non aveva denunciato ripetutamente, segnalando il timore. Quanto al termine di deposito superiore a 30 giorni, la Corte ha ricordato che il tribunale del riesame è tenuto solo a indicarlo nel dispositivo e non deve motivare specificamente la scelta. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
comma 10 (termine per la motivazione dell'ordinanza di riesame)
Il tribunale del riesame può superare il termine di 30 giorni purché indichi il termine nel dispositivo; non è necessaria una motivazione aggiuntiva sulla complessità
comma 1, lett. a) e lett. c) (esigenze cautelari: inquinamento probatorio e pericolo di reiterazione)
L'attualità del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio può essere desunta dalle modalità delle condotte, dai collegamenti con l'ambiente criminale e dagli atteggiamenti sintomatici, anche se l'episodio è isolato o risalente
art. 292, comma 3-bis cod. proc. pen.
riguardo al contraddittorio anticipato
La deduzione del pericolo che giustifica misure ostative deve essere motivata, ma non è viziata se fondata su elementi di fatto non manifestamente illogici relativi alla protezione delle fonti dichiarative
condanna alle spese e ammende
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e disporre una sanzione economica alla Cassa delle ammende se ravvisa colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La valutazione della attendibilità della persona offesa va compiuta nel suo complesso: discrepanze temporali o minori incongruenze non necessariamente invalidano il quadro probatorio se esistono elementi di conferma documentali o dichiarativi
- Una minaccia accompagnata da una condotta materiale (es. brandire un bastone) aumenta l'idoneità intimidatoria anche se la frase in sé appare generica; va valutata la portata complessiva del comportamento
- Il pericolo di reiterazione e l'inquinamento probatorio possono essere desunti dalle modalità del fatto, dai collegamenti familiari/ambientali e dalla persistenza di atteggiamenti inclini al reato, indipendentemente dall'essere il fatto isolato o risalente nel tempo
- Nel riesame il superamento del termine ordinario per la motivazione oltre i 30 giorni è ammissibile se indicato nel dispositivo del provvedimento senza necessità di motivazioni supplementari sulla presunta complessità
- La richiesta di annullamento di una misura cautelare per 'episodio isolato' deve fornire elementi concreti per smentire la sussistenza di legami o finalità comuni che giustifichino l'applicazione della misura; altrimenti il giudice può ritenere fondate le esigenze cautelari
- Il rischio di inquinamento delle prove può essere valutato anche in fasi avanzate delle indagini e non si esaurisce con la mera acquisizione di atti: la tutela della genuinità delle fonti dichiarative può giustificare misure personali
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