Cassazione Penale, Sentenza n. 20029/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del G.I.P. che convalidava il decreto del Questore di Parma del 30/12/2023, notificato l'08/01/2024, con cui si vietava l'accesso a manifestazioni sportive e si imponeva l'obbligo di presentazione alla Questura di Reggio Emilia per cinque anni. Il ricorrente deduce: (1) violazione della legge 13/12/1989 art.6 e dell'art.178 c.p.p., lett. c) per eccessiva compressione del tempo a difesa e convalida intervenuta prima delle 48 ore; (2) omessa motivazione circa la necessità e urgenza della misura; (3) difetto di motivazione sulla ragione dell'obbligo di presentazione in occasione delle partite amichevoli; (4) omissione della valutazione della memoria difensiva depositata prima della scadenza delle 48 ore; (5) violazione e difetto di motivazione in ordine alla previsione di due presentazioni in questura per le trasferte.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la convalida del G.I.P. è intervenuta prima del decorso delle 48 ore dalla notifica (notifica 08/01/2024 ore 18:00; richiesta di convalida del P.M. 10/01/2024 ore 9:34; convalida G.I.P. 10/01/2024 ore 12:46). Poiché il ricorrente aveva depositato una memoria difensiva entro il termine dilatorio delle 48 ore, la convalida anticipata ha precluso l'effettivo esercizio del diritto di difesa, determinando nullità ex art.178 c.p.p., lett. c). Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e dichiarata cessata l'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione; è rimasto invece intatto il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La Procura generale aveva richiesto analoga statuizione.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
art. 6, comma 2 e comma 3 (richiamati nel testo)
La normativa disciplina i provvedimenti del Questore (divieto di accesso e obbligo di presentazione) e prevede una fase di convalida giudiziale nella quale deve essere garantito il contraddittorio cartolare; la giurisprudenza richiede che la convalida non intervenga prima del decorso di 48 ore dalla notifica per consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa
Art. 178 c.p.p.
La violazione del termine dilatorio delle 48 ore, che impedisca l'effettivo esercizio del diritto di difesa, integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art.178 c.p.p., lett. c)
Massime di principio
- La convalida giudiziale del provvedimento questorale non può intervenire prima del decorso delle 48 ore dalla notifica: il mancato rispetto di questo termine determina nullità rilevante ai fini dell'annullamento, specialmente quanto all'obbligo di presentazione.
- Se l'interessato deposita memoria difensiva entro le 48 ore, il giudice deve tenerne conto prima di convalidare; la convalida antecedente alla scadenza preclude l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
- La nullità derivante dalla violazione del termine può comportare la cessazione dell'efficacia solo di taluni aspetti del provvedimento (es. obbligo di presentazione), mentre altre misure (es. divieto di accesso) possono rimanere valide se sorrette da adeguata motivazione e diversa valutazione di merito.
- Nel ricorso contro la convalida è strategico contestare prioritariamente il rispetto del termine dilatorio e l'eventuale mancata valutazione della memoria difensiva: questi profili sono spesso decisivi per ottenere l'annullamento.
- Le autorità devono garantire il principio del contraddittorio cartolare nella convalida dei provvedimenti questorali, rispettando termini e modalità procedurali; la violazione formale di tali garanzie ha conseguenze sostanziali sulla validità delle misure imposte.
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