Sentenza del 29/01/2016 n. 1702 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento per maggiori IRES e IRAP relativo al periodo d’imposta 1 luglio 2005–30 giugno 2006. L’Agenzia contestava, da un lato, la deduzione di una sopravvenienza passiva derivante da una clausola contrattuale di rendimento minimo garantito riconosciuta all’acquirente di un complesso immobiliare, ritenendo il costo privo dei requisiti di certezza e determinabilità e l’operazione antieconomica; dall’altro, contestava il tasso del 2% applicato a finanziamenti infragruppo, ritenendolo inferiore al tasso normale del 4,3% e quindi contrario alla disciplina del transfer pricing. In Cassazione l’Agenzia denunciava principalmente la violazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente dichiarato inammissibile il suo appello per difetto di specificità. Con un secondo motivo deduceva vizi di motivazione sul merito della deducibilità del costo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l’appello dell’Agenzia individuasse chiaramente le statuizioni impugnate e contenesse contestazioni sufficientemente specifiche, anche se formulate senza rigorosi formalismi. La CTR aveva quindi erroneamente dichiarato inammissibile l’appello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le considerazioni svolte dalla CTR sul merito erano meramente aggiuntive rispetto alla pronuncia pregiudiziale di inammissibilità e, pertanto, non costituivano una decisione autonomamente impugnabile. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
L’appello deve contenere i motivi specifici dell’impugnazione.
Nel processo tributario il requisito della specificità non richiede formule rigide o una redazione formalistica. È sufficiente che dall’atto, considerato complessivamente, risultino in modo chiaro e univoco le statuizioni contestate e le ragioni per cui se ne chiede la riforma, anche mediante una riproposizione o una sintesi delle contestazioni già formulate.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 4
Nullità della sentenza o del procedimento.
La violazione delle regole processuali sull’ammissibilità e sulla specificità dell’appello può essere fatta valere in Cassazione come error in procedendo.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il vizio di motivazione può rilevare quando la decisione sia priva delle ragioni essenziali, ma non è utile contestare argomentazioni di merito svolte solo ad abundantiam dopo una pronuncia di inammissibilità.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 1, comma 2, e 36, comma 2
Richiamati in relazione ai requisiti della sentenza tributaria e alla motivazione della decisione.
Principio di competenza fiscale
La deduzione di un costo richiede, tra l’altro, che esso sia certo e determinabile nell’esercizio di competenza; nel caso concreto la questione è stata rinviata al giudice di merito perché valutasse specificamente tali requisiti.
Disciplina del transfer pricing
Per i finanziamenti infragruppo l’Amministrazione può contestare l’adeguatezza del tasso applicato rispetto a condizioni normali di mercato, ma la questione sostanziale non è stata definita dalla Cassazione in questa pronuncia.
Massime di principio
- Nel processo tributario un appello non è inammissibile per difetto di specificità solo perché ripropone argomenti già esposti nell’atto impositivo: è sufficiente che individui chiaramente i capi della sentenza contestati e le ragioni della richiesta di riforma.
- La specificità dei motivi va valutata considerando l’atto d’appello nel suo complesso, comprese esposizione dei fatti, argomentazioni e conclusioni; non sono necessari formalismi particolari.
- Quando il giudice dichiara preliminarmente inammissibile un’impugnazione, eventuali osservazioni aggiuntive sul merito hanno natura meramente subordinata e non devono essere autonomamente impugnate, salvo che costituiscano una vera e propria ratio decidendi.
- In sede di rinvio il giudice dovrà esaminare nel merito le contestazioni dell’Amministrazione, inclusi i requisiti di certezza e determinabilità del costo e l’eventuale antieconomicità dell’operazione.
- La decisione di Cassazione non stabilisce chi abbia ragione sulle questioni fiscali sostanziali: il successo dell’Agenzia riguarda esclusivamente l’errata declaratoria di inammissibilità dell’appello.
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