Cassazione Civile, Ordinanza n. 29830/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., intervenuta dopo che la sentenza impugnata era stata oggetto di revocazione, e ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Le spese sono state compensate per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Esito
Favorevole al resistente (Agenzia delle Entrate)
La controversia
La controversia nasceva da avvisi di accertamento relativi alle annualità 2003, 2004 e 2005, emessi sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con cui l'Amministrazione contestava al titolare dell'impresa la violazione dell'obbligo, quale sostituto d'imposta, di effettuare e versare le ritenute d'acconto sui compensi corrisposti a lavoratori ritenuti dipendenti dell'impresa. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva riformato la decisione e accolto l'appello dell'Agenzia. In cassazione il contribuente ha poi depositato atto di rinuncia al giudizio, rappresentando altresì che la sentenza impugnata era stata oggetto di revocazione da parte del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ.
La rinuncia ritualmente depositata dal ricorrente determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente proposta, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Se sopravviene la carenza di interesse alla decisione, anche per effetto di ulteriori vicende processuali sul provvedimento impugnato, le spese possono essere compensate.
- Quando il giudizio di cassazione è estinto per rinuncia, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso.
Come è indicizzato
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