Cassazione Penale, Sentenza n. 26027/2025 del 15/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Verducci ha chiesto la rideterminazione della pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Napoli del 18/01/2010 (divenuta irrevocabile il 13/04/2011) in relazione al reato previsto dall'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990 e art. 99, quarto comma, c.p., alla luce delle modifiche normative introdotte dal d.l. n. 146/2013 e dal d.l. n. 36/2014 e delle pronunce della Corte costituzionale (tra cui n. 251/2012). Ha dedotto la violazione del principio di fungibilità (art. 657 c.p.p.), sostenendo che la pena richiesta non era stata ancora interamente espiata al momento della presentazione dell'istanza poiché rientrerebbe in un cumulo ancora in esecuzione e che la detenzione già sofferta dovrebbe essere imputata ad altra sentenza di condanna (Corte d'appello di Napoli 21/04/2022, irrevocabile 19/10/2023) per reati più gravi commessi anteriormente alla detenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha confermato l'orientamento secondo cui la rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione è possibile solo se il trattamento sanzionatorio non è stato interamente eseguito; verificato dagli atti che la pena relativa alla sentenza del 18/01/2010 era stata interamente espiata alla data del 04/04/2024, la declaratoria di illegittimità costituzionale non influisce sull'esecuzione già esaurita. Inoltre la Corte ha ritenuto le censure generiche e prive dei necessari riferimenti fattuali e documentali richiesti dall'art. 657 c.p.p. circa l'applicabilità del principio di fungibilità, per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Riguarda le circostanze attenuanti speciali (e il minimo edittale). Le modifiche normative (d.l. 146/2013 e d.l. 36/2014) e le pronunce costituzionali incidono sulla cornice edittale, ma la loro applicazione retroattiva è limitata: le modifiche più favorevoli si applicano solo ai fatti commessi dopo la loro entrata in vigore o nella misura in cui la pronuncia della Corte costituzionale disponga efficacia retroattiva.
art. 99 cod. pen.
Disciplina la recidiva. Il rapporto tra la recidiva e l'attenuante di cui all'art. 73 è stato oggetto di scrutinio costituzionale; la Corte ha richiamato la necessità di rispettare i limiti posti dalle pronunce della Corte costituzionale sul tema.
art. 69 cod. pen.
Riferimento alla previsione del divieto di prevalenza della circostanza attenuante rispetto alla recidiva; la giurisprudenza costituzionale e di legittimità è stata richiamata per definire il corretto rapporto tra queste norme.
d.l. 23 dicembre 2013 n. 146 (conv. legge 21 febbraio 2014, n. 10)
Ha introdotto modifiche al regime sanzionatorio (art. 73) più favorevoli; tuttavia, per la rideterminazione in sede esecutiva, tali modifiche non possono trovare applicazione se il fatto è stato commesso anteriormente alla loro entrata in vigore, salvo diversa efficacia retroattiva stabilita dalla Corte costituzionale.
d.l. n. 36/2014
Ulteriore modifica normativa richiamata nell'ambito della successione delle norme penali; applicazione subordinata al criterio temporale dei fatti.
Sentenze Corte Costituzionale n. 251/2012, n. 32/2014, n. 40/2019
Le pronunce della Consulta hanno inciso sulla legittimità e sull'interpretazione di parti dell'art. 73 e del relativo regime sanzionatorio; la giurisprudenza di legittimità precisa che, in seguito a tali pronunce, il giudice dell'esecuzione può rideterminare la pena se l'esecuzione non è esaurita, applicando i criteri indicati dalle pronunce stesse.
art. 657 cod. proc. pen.
Disciplina la fungibilità e le modalità di imputazione della detenzione a diverse sentenze. La giurisprudenza richiede che la detenzione in eccesso sia sofferta dopo la commissione dell'altro reato e impone al ricorrente l'onere di specificare e dimostrare i presupposti fattuali per l'applicazione della fungibilità; la genericità delle censure è causa di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rideterminazione della pena in sede esecutiva è possibile solo se il trattamento sanzionatorio non è stato interamente eseguito: se la pena è già espiata, manca interesse e la richiesta deve essere respinta.
- Il principio di 'fungibilità' (art. 657 c.p.p.) consente di imputare alla più grave condanna la detenzione eventualmente scontata in eccesso solo se: a) la detenzione in eccesso è stata scontata dopo la commissione del reato per cui si chiede la fungibilità; b) il richiedente documenta in modo puntuale la situazione (atti, calcro del cumulo, quote da imputare).
- La mera asserzione generica che la pena non è stata 'interamente espiata' non è sufficiente: il ricorrente deve indicare elementi fattuali e documentali specifici richiesti dall'art. 657 c.p.p.; l'assenza di tali elementi rende il ricorso inammissibile.
- La successione di leggi penali applica il principio del favor rei nel tempo: modifiche normative più favorevoli si applicano solo ai fatti commessi dopo la loro entrata in vigore, salvo diversa efficacia retroattiva stabilita dalla Corte costituzionale.
- Il giudice dell'esecuzione dispone di poteri approfonditi di accertamento e valutazione per rideterminare la pena, ma non può operare una ricostruzione favorevole se la detenzione è già esaurita o se mancano i presupposti di legge per la fungibilità.
- Presentare un ricorso senza adeguata documentazione e senza rispettare i requisiti procedurali può comportare dichiarazioni di inammissibilità, condanna alle spese e sanzioni (ad es. versamento alla Cassa delle ammende).
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