Sentenza n. 247/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva condannato il Ministero a corrispondere complessivamente 2.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza passata in giudicato della Sezione Lavoro del Tribunale ordinario, notificata all'Amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, la somma complessiva di 2.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Deduceva l'inottemperanza del Ministero e chiedeva: l'ordine di esecuzione del giudicato e di pagamento delle somme dovute; la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia; la condanna alle spese di giudizio. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'integrale adempimento. Nel corso del giudizio ha documentato soltanto il pagamento delle spese legali relative al giudizio definito dalla sentenza da eseguire.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L'ordine riguarda il pagamento delle somme previste dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, degli accessori di legge maturati e ancora dovuti, degli oneri di registrazione e delle spese aventi titolo nella pronuncia, nonché degli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non costituisce ex novo il diritto di credito, ma ne consente il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali; pertanto i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione quanto alla misura del capitale residuo e degli interessi, la cui esatta quantificazione deve essere verificata secondo il titolo e gli artt. 1283 e seguenti c.c. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Per l'eventuale perdurante inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato indicato in motivazione, attribuendogli 120 giorni dall'investitura per determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono eseguire i provvedimenti giudiziari che impongono il pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Regolano la debenza, la misura e la decorrenza degli interessi, la cui quantificazione deve essere verificata in sede di ottemperanza sulla base del titolo e della legge.
artt. 1283 e seguenti c.c.
Sono richiamati quali parametri per la verifica dell'esatta misura e decorrenza degli interessi dovuti.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni applicabili in materia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione debitrice di adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Il giudizio di ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva del diritto di credito: l'entità del dovuto discende dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali, sicché i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione quanto alla determinazione del capitale residuo e degli interessi.
- In sede di ottemperanza, l'Amministrazione deve corrispondere, nei limiti risultanti dal titolo, anche gli accessori di legge maturati, gli oneri e le spese che trovino titolo nella pronuncia da eseguire, nonché gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, previa verifica della loro misura e decorrenza.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa oggetto del giudicato; quando l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso aggiuntivo.
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