Cassazione Penale, Sentenza n. 43363/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione, con profili differenti, la sentenza di appello che li aveva condannati per riciclaggio e aveva disposto confische per equivalente. Bricchi ha contestato la motivazione circa la sua responsabilità nel reato (mancata indicazione del contributo causale e della piena consapevolezza) e ha altresì censurato l'applicazione del principio di solidarietà passiva nella confisca, sostenendo che la misura ablativa avrebbe dovuto limitarsi al profitto effettivamente conseguito da lui. Molino ha dedotto carenza di motivazione in ordine alla confisca, la mancata prova dell'effettivo conseguimento di somme da parte sua e la possibilità, a suo avviso documentata, di determinare direttamente l'importo riciclato (circa 429.000 euro) e quindi la sua quota di profitto, chiedendo la confisca diretta limitata a quella somma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile per aspecificità il primo motivo di Bricchi sulla responsabilità, ma ha accolto i motivi relativi alla confisca sia di Bricchi sia di Molino. Ha ritenuto erronea l'applicazione della solidarietà passiva nella misura ablativa e richiamato il principio secondo cui, in caso di concorso di persone, la confisca deve essere limitata a quanto concretamente conseguito da ciascun concorrente (con onere probatorio e contraddittorio per la determinazione). Per difetto di contraddittorio e carenza motivazionale sulla quantificazione del profitto individuale, la Corte ha annullato la parte della sentenza impugnata relativa alla confisca e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto; ha invece dichiarato inammissibile nel resto il ricorso di Bricchi. Le spese della parte civile sono rimesse alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Norma che disciplina il reato di riciclaggio. Dal testo della sentenza emerge che per la condanna si richiede prova del contributo causale e della consapevolezza dell'illiceità; la Corte ha valutato la motivazione del giudice di merito ma ha ritenuto aspecifico il primo motivo di Bricchi sul punto.
art. 648-quater cod. pen.
Norma che disciplina la confisca del profitto del reato di riciclaggio. La Corte ha interpretato che la confisca, in caso di concorso, deve essere commisurata al profitto concretamente conseguito dal singolo concorrente; l'applicazione automatica della solidarietà passiva è esclusa e solo in mancanza di possibilità di individuazione della quota si può ricorrere alla ripartizione in parti uguali.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme). La Corte ha utilizzato tali disposizioni per valutare l'ammissibilità e il merito dei motivi: ha dichiarato aspecifico e quindi inammissibile il primo motivo di Bricchi (lett. b)), e ha invece ritenuto fondate le doglianze sulla motivazione relative alla confisca (lett. b) ed e)).
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata in ordine all'inammissibilità per aspecificità: stabilisce conseguenze dell'aspecificità del motivo nell'impugnazione, richiamato per motivare l'inammissibilità del primo motivo di Bricchi.
Giurisprudenza: Sez. U, ric. Massini (orientamento recente)
R.G. n. 31775/2023, ud. 26/9/2024 (informazione provvisoria n. 12/2024)
La Corte si è riferita al principio affermato dalla Sezione Unite secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, va esclusa la solidarietà passiva per la confisca e la misura ablativa deve essere limitata a quanto ciascun concorrente ha concretamente conseguito; solo se non è possibile individuare la quota individuale, si applica la ripartizione in parti uguali.
Massime di principio
- La confisca per reati patrimoniali (riciclaggio) va commisurata al profitto concretamente conseguito dal singolo concorrente: non è ammessa la confisca solidale automatica tra più partecipanti se è possibile determinare la quota individuale.
- Se la quota di profitto individuale è individuabile, l'ablazione deve riguardare solo tale quota; solo se non è possibile individuare la quota va applicato il criterio della ripartizione in parti uguali.
- La determinazione della confisca richiede un contraddittorio specifico: le parti devono potersi confrontare sulle quantificazioni del profitto nei gradi di giudizio (se non è instaurato, la misura ablativa può essere annullata e rinviata).
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata: l'aspecificità comporta inammissibilità del ricorso.
- L'onere di provare l'effettivo conseguimento di somme (per attribuire la confisca) grava sulla pubblica accusa; se la prova della quantificazione è mancante o non debitamente valutata, il rimedio è la rinnovazione del giudizio sul punto.
- Chi impugna in appello (o in cassazione) la confisca dovrebbe documentare e mettere in contraddittorio le proprie allegazioni sulla quantificazione del profitto già nei gradi precedenti per evitare la mancata valutazione da parte del giudice di merito.
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