Ordinanza n. 185/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia del decreto del 2 febbraio 2026 con il quale è stata disposta l’archiviazione dell’istanza di nulla osta al lavoro stagionale prot. n. P-LT/L/Q/2025/110445.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di archiviazione dell’istanza di nulla osta al lavoro stagionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 2 febbraio 2026 con cui è stata archiviata l’istanza di nulla osta al lavoro stagionale, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. La controversia riguarda l’accertamento dell’incapacità economica del datore di lavoro agricolo, presupposto dell’archiviazione. Il ricorrente non ha fornito, nella prospettiva cautelare, elementi idonei a smentire la correttezza dell’accertamento amministrativo o a evidenziarne l’irragionevolezza.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo che, alla prima delibazione propria della fase cautelare, mancasse un evidente fumus boni iuris. L’accertamento dell’incapacità economica del datore di lavoro agricolo è stato ritenuto non irragionevole e non adeguatamente contestato dal ricorrente; inoltre, l’amministrazione aveva applicato i criteri specificamente previsti dal § 2.7 della circolare interministeriale del 16 ottobre 2025, adottata in attuazione dell’art. 9, comma 4, d.P.C.M. 2 ottobre 2025, e richiamati dalle circolari INL nn. 3 del 2022 e 2066 del 2023. La sospensione dell’atto è stata quindi negata. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento alla verifica del fumus boni iuris.
art. 9, comma 4, d.P.C.M. 2 ottobre 2025
Costituisce la base normativa diretta della circolare interministeriale che stabilisce i criteri applicati dall’amministrazione per l’accertamento rilevante ai fini del nulla osta al lavoro stagionale.
§ 2.7 circolare interministeriale prot. n. 8047 del 16 ottobre 2025
Prevede i criteri specifici applicati dall’amministrazione per l’accertamento dell’incapacità economica del datore di lavoro agricolo.
circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022
Richiama i criteri rilevanti per l’accertamento eseguito dall’amministrazione.
circolare INL n. 2066 del 21 marzo 2023
Richiama i criteri rilevanti per l’accertamento eseguito dall’amministrazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, alla prima delibazione, non emerga un evidente fumus boni iuris.
- L’accertamento dell’incapacità economica del datore di lavoro agricolo, rilevante ai fini del nulla osta al lavoro stagionale, non appare manifestamente illegittimo quando sia stato svolto applicando i criteri specificamente previsti dalla disciplina amministrativa di riferimento.
- La contestazione cautelare dell’accertamento amministrativo deve indicare elementi concreti idonei a dimostrarne l’irragionevolezza o l’inesattezza; in mancanza, non è integrato il fumus boni iuris.
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