Sentenza n. 12589/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno prot. n. K10/-OMISSIS-emesso in data 19.02.2025 (notificato in data 26.03.2025) con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 20.10.2021 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione adottato a seguito della valutazione di plurimi precedenti e notizie di reato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina sulla naturalizzazione, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, insufficienza dell’istruttoria, difetto di ragionevolezza e violazione dell’obbligo di motivazione. In particolare, ha sostenuto che la motivazione fosse apparente, non chiarendo se le notizie di reato relative a maltrattamenti in famiglia, percosse, minacce, resistenza a pubblico ufficiale e molestia o disturbo alle persone fossero sfociate in procedimenti penali pendenti o definiti. Le condotte erano riferite agli anni 2018 e 2021, mentre la domanda era stata presentata nel 2021. Il Ministero ha chiesto il rigetto; la Prefettura non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ritenuto adeguatamente motivato il diniego. I fatti penali indicati dall’Amministrazione, considerati complessivamente nella loro natura, reiterazione, periodicità e prossimità temporale alla domanda, sono stati ritenuti idonei a evidenziare una tendenza caratteriale connotata da allarme sociale e incompatibilità con i valori fondamentali della convivenza civile, in particolare il rispetto dei familiari, delle persone e dell’autorità pubblica. Il giudice ha chiarito che, nel procedimento di naturalizzazione, l’Amministrazione non deve limitarsi a valutare l’esistenza di condanne definitive né operare una valutazione atomistica dei singoli episodi: può apprezzare anche notizie e risultanze penali indipendentemente dall’esito processuale, al fine di formulare un giudizio prognostico sull’affidabilità, sull’assimilazione dei valori dell’ordinamento e sul rischio di futura pericolosità sociale. Il relativo standard valutativo è diverso da quello penale e può fondarsi sul «fondato sospetto». I reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale sono stati inoltre ritenuti particolarmente significativi, anche perché astrattamente ostativi persino alla cittadinanza per matrimonio ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992. La stabile occupazione, l’integrazione sociale e l’assenza di pericolosità non sono state considerate sufficienti a superare gli elementi negativi, trattandosi di condizioni ordinarie o prerequisiti della naturalizzazione. La cittadinanza per naturalizzazione implica infatti una valutazione dell’interesse pubblico e della piena adesione ai valori costituzionali, anche in prospettiva futura. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
La naturalizzazione dello straniero residente legalmente da almeno dieci anni richiede una valutazione non solo quantitativa della durata del soggiorno, ma anche qualitativa della condotta mantenuta nel periodo di osservazione e dell’assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento.
art. 6 l. 5 febbraio 1992, n. 91
Le condotte punite con pena edittale pari o superiore a tre anni possono essere automaticamente ostative alla cittadinanza per matrimonio; tale rilievo è stato utilizzato come parametro a fortiori nella valutazione della naturalizzazione.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
L’Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi alla domanda e, non essendo pervenute osservazioni, ha successivamente adottato il diniego.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
L’obbligo di motivazione risulta assolto quando il provvedimento esplicita gli elementi penali e le ragioni per cui, valutati nel loro complesso, essi denotano inaffidabilità e mancata compiuta integrazione.
art. 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La stabile integrazione e il rispetto delle condizioni richieste per il soggiorno costituiscono il percorso ordinario dello straniero regolarmente soggiornante e non garantiscono, da soli, la naturalizzazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Le condizioni di integrazione e di assenza di pericolosità rilevanti per il soggiorno sono state considerate requisiti minimi e ordinari, non equivalenti alla prova della piena affidabilità richiesta per la cittadinanza.
art. 572 c.p.
Il reato di maltrattamenti in famiglia è stato considerato particolarmente significativo del mancato rispetto dei valori di dignità, non coercizione e pacifica convivenza.
art. 337 c.p.
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è stato ritenuto indicativo della scarsa osservanza delle regole e dell’autorità pubblica.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita una valutazione discrezionale e prognostica sull’affidabilità del richiedente, sulla sua assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento e sulla probabilità di futura integrazione e assenza di pericolosità sociale.
- Le risultanze penali possono essere valutate negativamente ai fini amministrativi anche indipendentemente dall’esistenza di una condanna definitiva o dall’esito del procedimento penale, poiché non si tratta di irrogare una sanzione, ma di formulare un giudizio sull’affidabilità e sulla futura adesione ai valori dell’ordinamento.
- Gli elementi penali rilevanti devono essere apprezzati in modo complessivo e non atomistico, considerando natura, reiterazione, periodicità, reciproca connessione e prossimità temporale dei fatti alla domanda di cittadinanza.
- Condotte riguardanti maltrattamenti in famiglia, violenza, minacce, resistenza a pubblico ufficiale o altri comportamenti gravemente contrari alla civile convivenza possono sostenere il diniego della naturalizzazione quando, valutate nel complesso, rivelino una significativa inaffidabilità del richiedente.
- La stabile occupazione, l’integrazione sociale ed economica e l’assenza di pericolosità costituiscono, di regola, condizioni ordinarie o prerequisiti dello straniero regolarmente soggiornante e non impongono il riconoscimento della cittadinanza, se persistono elementi negativi idonei a fondare un giudizio prognostico sfavorevole.
- La motivazione del diniego è sufficiente quando individua gli elementi pregiudizievoli e illustra, anche mediante una valutazione complessiva, perché essi siano incompatibili con la piena adesione ai valori costituzionali e con l’interesse pubblico alla concessione della cittadinanza.
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