Cassazione Penale, Sentenza n. 44916/2023 del 08/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso è diretto avverso la statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Il ricorrente censura la motivazione per mancanza o manifesta illogicità, rilevando che il giudice si sarebbe limitato ad un apodittico riferimento al fatto che l'imputato si fosse sottratto agli accertamenti volti a verificare il suo eventuale stato di alterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla revoca della patente di guida. Ha annullato la sentenza impugnata esclusivamente con riferimento alla disposizione della revoca della patente e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno (altro magistrato). Le restanti statuizioni, inclusa l'applicazione della pena di un anno di reclusione in applicazione dell'art.444 c.p.p., sono rimaste impregiudicate.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Procedura di applicazione della pena su accordo delle parti (patteggiamento), con cui è stata definita la responsabilità dell'imputato nel caso concreto.
art. 590-bis cod. pen.
Fattispecie penale riferita alle lesioni personali stradali (capo A) contestata e oggetto della determinazione della pena.
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Norma del codice della strada relativa alla guida sotto l'effetto di alcool o sostanze; richiamata in relazione al capo B e alla possibile incidenza sulla sanzione amministrativa accessoria.
art. 222, comma 2, cod. strada
Dispositivo che disciplina la sospensione e la revoca della patente; la Corte richiama la modificata operatività dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale del precedente automatismo, precisando che il giudice può disporre la sospensione in alternativa alla revoca quando non ricorrono le circostanze aggravanti previste dall'art. 589-bis c.p.
art. 589-bis cod. pen.
Richiamato come norma che prevede circostanze aggravanti (collegate alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti); in assenza di tali circostanze il giudice può valutare la sospensione anziché la revoca della patente.
art. 218, comma 2, cod. strada
Contiene i parametri che il giudice deve considerare nella determinazione delle sanzioni accessorie; la Corte afferma che, se si opta per la revoca invece che per la sospensione, occorre motivare puntualmente richiamando tali parametri.
Massime di principio
- Dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'automatismo sulla revoca, il giudice può scegliere tra sospensione e revoca della patente quando non sussistono specifiche circostanze aggravanti: la scelta è discrezionale ma vincolata alla motivazione.
- La motivazione può essere anche sintetica e fondarsi su un solo parametro, ma se il giudice sceglie la misura più gravosa (revoca) rispetto a quella più favorevole (sospensione) deve motivare in modo puntuale e specifico richiamando i parametri dell'art.218, comma 2, cod. strada.
- La motivazione della sanzione amministrativa accessoria è autonoma rispetto a quella della sanzione penale: le due motivazioni non vanno confondute né raffrontate per dedurne incoerenze automatiche.
- Se la revoca è stata disposta con motivazione assente, apodittica o manifestamente illogica, il difensore può proporre ricorso; la Corte può annullare limitatamente alla misura accessoria e disporre il rinvio per un nuovo giudizio sul punto.
- In caso di patteggiamento, la discrezionalità del giudice sulla sanzione accessoria resta salvaguardata, ma il rispetto degli obblighi motivazionali rimane imprescindibile quando si incidono diritti soggettivi come la patente.
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