Cassazione Penale, Sentenza n. 39849/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/10/2022 che aveva respinto l'incidente di esecuzione e confermato la revoca della sospensione condizionale della pena. Il ricorso deduceva violazione di norme penali e processuali e carenza di motivazione, sostenendo la nullità delle notifiche relative al procedimento di revoca del beneficio ex art. 163 c.p. in quanto le notifiche erano state effettuate presso l'avv. Mongiu nominato domiciliatario nella fase di cognizione (procedimento a Monza) e non sarebbe stata valida l'elezione di domicilio per la fase di esecuzione, essendo quest'ultima autonoma rispetto al giudizio di cognizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il difensore della condannata fosse presente all'udienza camerale e non avesse eccepito l'irregolarità delle notifiche; trattandosi di una nullità a regime intermedio soggetta al regime di deducibilità, la comparizione senza riserva ha determinato la sanatoria prevista dall'art. 184 c.p.p. È stato inoltre ribadito il principio secondo cui l'elezione del domicilio operante nella fase di cognizione non si estende automaticamente al giudizio di esecuzione. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Indicata come il procedimento con cui era stata originariamente concessa la sospensione condizionale della pena (sentenza del GUP).
art. 163 cod. pen.
Norma richiamata quale base giuridica del beneficio la cui revoca è stata contestata; la doglianza riguardava la regolarità delle notifiche nel procedimento di revoca ex art. 163 c.p.
artt. 182 e ss. cod. proc. pen.
Richiamati in relazione al regime delle nullità a regime intermedio, soggette a deducibilità e alle relative sanatorie.
art. 184 cod. proc. pen.
Interpretata come norma che stabilisce la sanatoria della nullità per effetto della comparizione della parte interessata senza riserva, operante nel caso concreto.
art. 164 cod. proc. pen.
"per ogni stato e grado del procedimento"
Citato per chiarire il limite dell'elezione del domicilio: l'espressione non si ritiene idonea a ricomprendere la fase esecutiva, quindi la determinazione del domicilio nella cognizione non si estende automaticamente al procedimento di esecuzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma per la cassa delle ammende.
Corte Costituzionale, sentenza n. 183 del 13/6/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità (assenza di profili di colpa) nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto presente colpa e pertanto la condanna alle spese e alla somma è stata confermata.
Massime di principio
- Le nullità "a regime intermedio" (es. irregolarità di notifiche riferite a determinati atti) devono essere dedotte tempestivamente; la mancata eccezione nella prima occasione utile (ad es. udienza camerale) comporta la loro sanatoria per comparizione della parte ai sensi dell'art. 184 c.p.p.
- L'elezione del domicilio effettuata nella fase di cognizione non si estende automaticamente al giudizio di esecuzione: per la fase esecutiva è opportuno procedere ad una nuova elezione di domicilio o assicurarsi che le notifiche siano effettuate correttamente al soggetto o domicilio effettivo riferito a quella fase.
- La presenza del difensore all'udienza senza riserve vale come rinuncia all'eccezione sulle notifiche e può determinare l'inammissibilità dei rimedi successivi che si fondino su tale vizio.
- In sede di impugnazione in Cassazione, questioni procedurali non sollevate tempestivamente possono determinare l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione di spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.).
- Quando si contesta la regolarità di notifiche o domicili in fasi diverse del procedimento, è necessario documentare tempestivamente l'assenza di elezione di domicilio valido per la specifica fase e formulare l'eccezione nella prima udienza utile per preservare il vizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39699/2023 del 02/10/2023
- Sentenza penale · 2 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39700/2023 del 02/10/2023
- Sentenza penale · 2 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39701/2023 del 02/10/2023
- Sentenza penale · 2 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39703/2023 del 02/10/2023
- Sentenza penale · 2 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39706/2023 del 02/10/2023
- Sentenza penale · 2 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39707/2023 del 02/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →