Cassazione Penale, Sentenza n. 8111/2022 del 07/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva respinto la sua richiesta di alienazione (vendita) anticipata di un'autovettura sottoposta a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., sostenendo che l'art. 260, comma 3, c.p.p. (che consente la vendita o la distruzione di cose sequestrate suscettibili di alterazione) si applica anche al sequestro preventivo e che nulla nella norma limita l'alienazione alle sole cose destinate alla confisca obbligatoria; inoltre il PM osservava che l'alienazione non equivale a una "confisca anticipata" e quindi la natura obbligatoria o facoltativa della confisca definitiva non può escludere l'applicabilità dell'art. 260.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur affermando che l'art. 260, comma 3, c.p.p. può applicarsi anche ai beni sottoposti a sequestro preventivo e che le ordinanze che autorizzano o negano la vendita o distruzione sono impugnabili ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p., la Corte ha ritenuto che il Procuratore non abbia allegato un interesse concreto all'impugnazione. La decisione motivava che la presentazione, da parte del PM, di un'istanza di vendita/distruzione indica implicitamente l'assenza di interesse all'ulteriore disponibilità del bene a fini investigativi o punitivi; inoltre non risulta attribuito al PM un onere specifico di tutela dell'economicità della custodia del bene a favore dell'Erario. Poiché l'appellante non ha specificato il pregiudizio concreto che intendeva rimuovere, il ricorso è risultato inammissibile senza esame del merito.
Norme richiamate
art. 260, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma come applicabile anche ai beni sottoposti a sequestro preventivo quando siano suscettibili di alterazione o deperimento, giustificando la possibilità di autorizzare la vendita o distruzione anticipata; tuttavia l'applicabilità non esime la necessità di tutela degli interessi processuali e delle garanzie previste.
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Regola il sequestro preventivo (anche c.d. "impeditivo"); nel caso di specie il bene è stato sequestrato come cosa pertinente al reato e strumento per agevolare la commissione di altri reati.
art. 322-bis, cod. proc. pen.
Consente l'appello avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo: la Corte conferma che rientrano anche le ordinanze che autorizzano o negano la vendita/distruzione di cose sequestrate, e ciò vale anche quando si impugna un provvedimento di rigetto.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Principio che richiede alle impugnazioni la sussistenza di un interesse concreto della parte: la Corte lo applica per escludere la legittimazione ad impugnare in mancanza di specifica allegazione dell'interesse.
d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico delle spese di giustizia)
Richiamato per affermare che non si rinviene norma che attribuisca al Pubblico Ministero un obbligo specifico di vigilanza in ordine all'economicità della custodia dei beni per conto dell'Erario, quindi l'argomento del PM circa il danno economico dello Stato non indica di per sé un interesse processuale del PM.
Massime di principio
- L'art. 260, comma 3, c.p.p. può essere applicato anche ai beni sottoposti a sequestro preventivo quando sono suscettibili di alterazione o deperimento; ciò autorizza il giudice a valutare la vendita o distruzione anticipata.
- Le ordinanze che autorizzano o rifiutano la vendita/distruzione di cose sequestrate sono impugnabili con appello ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p., sia se si tratta di sequestro probatorio sia di sequestro preventivo.
- Per proporre impugnazione è necessario dimostrare un interesse concreto e attuale a rimuovere il pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato; il semplice ruolo o l'iniziativa processuale non è sufficiente.
- Un'istanza del Pubblico Ministero volta alla vendita o distruzione di un bene indica in via implicita la mancanza di interesse del PM alla disponibilità futura del bene per le indagini o per l'azione penale, perciò il PM deve indicare chiaramente quale concreto interesse subisca dal rigetto per poter impugnare.
- La presunta economicità per l'Erario derivante dalla vendita del bene non costituisce automaticamente un interesse del PM all'impugnazione, salvo che non sia specificamente normato o adeguatamente allegato.
- Chi intende impugnare un provvedimento di rigetto sulla vendita/distruzione deve allegare il pregiudizio concreto e la natura dell'interesse (diritto reale, rapporto di godimento, o altra relazione qualificata) per superare l'onere di ammissione.
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