Sentenza n. 408/2026 - Catania, Sezione 5
per l’esatta ottemperanza alla sentenza n. 2054/2025 emessa il 14/5/2025 dal Tribunale di Catania nell'ambito del proc. n. 5424/2024 R.G. intercorso tra la prof.ssa Strano Maria e il Ministero dell’Istruzione e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Catania con cui sono state condannate le Istituzioni Scolastiche a riconoscere alla docente, la carta docente per l'anno 2023/2024 e quindi mettere a disposizione della parte la detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Catania che aveva riconosciuto alla docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione relativa all’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, n. 2054/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024 ed era stato condannato il Ministero all’attribuzione della carta per il valore nominale di 500 euro, oltre accessori. La sentenza era stata notificata il 16 maggio 2025 all’Amministrazione e agli uffici competenti, con indicazione dei dati necessari all’adempimento, ma il Ministero non aveva provveduto all’accredito o all’attivazione della carta. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’obbligo di ottemperanza, l’ordine di registrazione sulla piattaforma della Carta del docente e l’accredito dell’importo, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, l’applicazione della penalità di mora e la dichiarazione di nullità di eventuali atti elusivi o violativi del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio perché diretto all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione, del termine di deposito e dell’adempimento previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, consistente nella preventiva notificazione del titolo all’Amministrazione. Nel merito, ha accertato il perdurante inadempimento ministeriale e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Catania entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza del TAR. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia la disciplina relativa ai commissari nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne pecuniarie. È stata respinta la domanda di penalità di mora, poiché l’attivazione della Carta del docente richiede un procedimento complesso coinvolgente più soggetti e il ritardo è stato ritenuto ragionevolmente riconducibile anche all’eccezionale mole del contenzioso in materia. Non vi è stato luogo a provvedere sulla domanda di nullità di atti eventualmente elusivi, non essendo emersi atti o provvedimenti di tale natura. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto tempestivo, essendo stato proposto nel termine decennale previsto dalla disposizione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza richiamati dalla pronuncia.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Impone, per l’esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni, la preventiva notificazione del titolo all’Amministrazione; il requisito è stato ritenuto adempiuto.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva in caso di persistente inadempimento e di adottare misure conseguenti.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, già accertato dal giudicato ordinario.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
Individua la misura degli accessori dovuti sul valore della Carta, come richiamato dal titolo esecutivo.
art. 22 l. 724/1994
Richiama la disciplina degli accessori prevista dall’art. 16, comma 6, l. 412/1991, secondo quanto stabilito dalla sentenza da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disciplina sull’assenza di compenso per il commissario dirigente è stata ritenuta applicabile per analogia anche a giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile anche per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo riconosca una posizione giuridica e imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve dimostrare il passaggio in giudicato del titolo, la preventiva notificazione all’amministrazione ai sensi dell’art. 14 d.l. 669/1996 e il perdurante inadempimento dell’amministrazione.
- Accertato l’inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per eseguire il giudicato e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva alla scadenza del termine senza necessità di un ulteriore giudizio.
- La penalità di mora può essere negata quando l’esecuzione del giudicato richieda un procedimento complesso con il coinvolgimento di più soggetti e il ritardo dell’amministrazione sia ragionevolmente riconducibile anche all’eccezionale mole dei procedimenti pendenti nella stessa materia.
- La dichiarazione di nullità per violazione o elusione del giudicato presuppone l’esistenza di specifici atti o provvedimenti amministrativi lesivi del giudicato; in mancanza di tali atti, non vi è luogo a provvedere sulla relativa domanda.
- Quando il commissario ad acta sia individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo se rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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