Sentenza n. 9359/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previe misure cautelari - della Determinazione direttoriale n. 13106 del 14/12/2022 della Regione Umbria - Direzione Regionale Salute e Welfare, pubblicata in pari data, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l'’ “Accordo 181/CSR”); la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'’applicazione delle disposizioni previste dall'’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all'’accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale della ASL Umbria 1 n. 1118 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale della ASL Umbria 2 n. 1773 del 15.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell’AOdi Perugia n. 366 dell'’11.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell’AO di Terni n. 145 del 10.11.2022).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 e i relativi atti statali presupposti, inclusi i decreti ministeriali sul payback
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione della Regione Umbria che le attribuiva la quota di compartecipazione al ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali, le linee guida, gli accordi e gli ulteriori atti presupposti. Ha dedotto censure riferite sia all'illegittimità delle norme primarie disciplinanti il meccanismo del payback sia a vizi propri degli atti impugnati. Nel corso del giudizio è intervenuta una disciplina sopravvenuta che ha consentito alle aziende di estinguere gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure di merito. Ha ritenuto che la dichiarazione della ricorrente di avere versato la quota ridotta del 25 per cento facesse venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione degli atti di ripiano. Il Collegio ha escluso, nella fattispecie, la declaratoria di cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina sopravvenuta, poiché non risultavano adempiuti gli specifici obblighi comunicativi posti dalla novella a carico delle Regioni e delle Province autonome. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Disciplina gli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici in relazione al superamento dei tetti di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Richiamato quale fondamento dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano e degli importi dovuti dalle aziende.
art. 7, comma 1, d.l. 11 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
La disposizione consente l'estinzione degli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota del 25 per cento; prevede inoltre, al ricorrere degli adempimenti comunicativi regionali, la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Consente la trattazione da remoto della camera di consiglio e il previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia in rito.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio di annullamento, una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di estinguere l'obbligazione oggetto della controversia mediante il pagamento di una quota ridotta e il ricorrente dichiara di avere effettuato tale pagamento, viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere prevista direttamente dalla legge per i giudizi pendenti presuppone il perfezionamento degli specifici adempimenti comunicativi e pubblicitari posti dalla disciplina sopravvenuta a carico dell'amministrazione; in mancanza, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sulla base del comportamento processuale del ricorrente.
- La sopravvenuta carenza di interesse consente di definire il giudizio senza esaminare le censure di illegittimità, anche quando esse riguardino sia la disciplina primaria sia i vizi propri dei provvedimenti amministrativi impugnati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1129/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1130/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1141/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1143/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 949/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 950/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →