Sentenza n. 1201/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio di un permesso di soggiorno, sia per motivi di studio sia ad altro titolo, nonché silenzio della Prefettura sull’istanza di riesame del diniego del nulla osta alla conversione del permesso di studio in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia per frequentare un corso di laurea in informatica, era titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, scaduto il 31 luglio 2023. Aveva chiesto il rinnovo, ma la Questura gli aveva comunicato un preavviso di rigetto perché non risultava provato il superamento di almeno un esame nell’anno accademico precedente. Il ricorrente aveva quindi chiesto alla Prefettura il nulla osta alla conversione del permesso per studio in permesso per lavoro subordinato; tale istanza era stata respinta il 1° maggio 2024 e la successiva istanza di riesame era rimasta senza risposta. La Questura, con provvedimento del 25 marzo 2025, notificato il 4 agosto 2025, aveva negato il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio o ad altro titolo, ritenendo insussistenti i requisiti. Il ricorso era diretto sia contro tale diniego sia contro il silenzio-inadempimento della Prefettura. Il ricorrente aveva qualificato il giudizio come azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a.; il TAR aveva tuttavia rilevato la contemporanea presenza di una domanda di annullamento, soggetta al rito ordinario, e aveva disposto la conversione del rito ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 2, c.p.a. La stessa ordinanza aveva evidenziato che il documento informatico depositato come procura alle liti appariva costituito da una pagina completamente bianca, ordinando al ricorrente di provare, entro un termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto rilascio di una procura speciale anteriormente alla notificazione del ricorso, con avvertimento dell’inammissibilità in caso di mancata ottemperanza. Il ricorrente non aveva depositato la procura, non aveva svolto ulteriori attività processuali e non era comparso all’udienza pubblica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente doveva ritenersi privo di difensore, in violazione dell’art. 22 c.p.a., che impone il patrocinio di un avvocato nei giudizi amministrativi. L’inammissibilità è stata pronunciata in ragione della mancata dimostrazione dell’esistenza di una procura speciale alle liti anteriormente alla notificazione del ricorso, nonostante l’ordine espresso del Collegio e il termine perentorio assegnato. Il Tribunale non ha quindi esaminato nel merito né il diniego della Questura né il silenzio della Prefettura. Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.500,00, oltre al rimborso forfettario del 15%. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza e del fascicolo all’Ordine degli Avvocati competente per le valutazioni disciplinari relative alla condotta processuale del difensore.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
La qualificazione del ricorso come azione avverso il silenzio non impedisce al giudice di rilevare la presenza di una distinta domanda di annullamento, soggetta al rito ordinario.
art. 32, commi 1 e 2, c.p.a.
ha disposto la conversione del rito in quello ordinario, ai sensi dell’art. 32, 1° e 2° comma, c.p.a.
La contemporanea proposizione di domande soggette a riti diversi consente al giudice di convertire il rito secondo la disciplina processuale applicabile.
art. 73, comma 3, c.p.a.
è stata pure rilevata, ai sensi dell’art. 73, 3° comma, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso
Il giudice può prospettare alle parti una questione rilevata d’ufficio, assegnando la possibilità di interloquire prima della decisione.
art. 22 c.p.a.
impone il patrocinio di un avvocato nei giudizi davanti al giudice amministrativo
La mancata prova del conferimento di una procura speciale alle liti determina l’assenza di valida difesa tecnica e rende inammissibile il ricorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la mancata dimostrazione del conferimento di una procura speciale alle liti anteriormente alla notificazione del ricorso, nonostante l’ordine del giudice di depositarla entro un termine perentorio, determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di patrocinio, ai sensi dell’art. 22 c.p.a.
- Quando un ricorso contiene sia una domanda avverso il silenzio sia una domanda di annullamento di un provvedimento espresso, il giudice può rilevare la diversità dei riti applicabili e disporre la conversione nel rito ordinario ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 2, c.p.a.
- L’inammissibilità derivante dal difetto di valida procura processuale impedisce l’esame nel merito delle censure rivolte contro gli atti amministrativi impugnati e contro il silenzio dell’amministrazione.
- La mancata ottemperanza a un ordine istruttorio o processuale del giudice, accompagnato dall’espresso avvertimento circa le conseguenze dell’inadempimento, può condurre alla definizione del giudizio in rito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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