Cassazione Penale, Sentenza n. 1783/2024 del 15/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma in appello della condanna per falso ideologico (atti pubblici) relativa a donazioni di terreni ricompresi nel demanio forestale della Regione Sicilia. Di Dio Antonio contestava l'asserita offensività della condotta (sostenendo che i beni erano agevolmente individuabili come demaniali e dunque non vi fosse inganno idoneo a ledere la fede pubblica), la mancanza della consapevolezza della natura demaniale dei terreni (richiamando prove e circostanze quali visure catastali non chiare, presenza di cartelli e l'affidamento al notaio rogante) e la carenza di elementi per ritenere il concorso morale ex art. 110 c.p. Di Dio Domenico lamentava il diniego della rinnovazione istruttoria per escussione del notaio, un'insufficiente e illogica valutazione delle dichiarazioni difensive e l'assenza dell'elemento psicologico del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che molte delle censure fossero non specificamente sollevate in appello o consistessero in una mera riconsiderazione del merito (cosa non consentita in sede di legittimità). Quanto al merito, la Corte ha ribadito che l'attestazione notarile circa i presupposti fattuali rilevanti (titolarità dei terreni) è protetta dalla funzione documentale dell'atto pubblico e che la condotta non può essere considerata "falsa innocua". Ha altresì confermato la valutazione dei giudici di merito circa la consapevolezza dei ricorrenti sulla natura demaniale dei terreni (elementi probatori: ampiezza dei fondi, visure catastali con "intestazione mancante", mail del Di Dio Antonio che mostra ricerca catastale, presenza di recinzioni e cartelli indicanti il parco). Ha inoltre escluso che l'eventuale errore del notaio escluda la responsabilità degli autori mediati della falsità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a una sanzione a favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
Codice Penale - art. 110
Principio sul concorso di persone nel reato: non è necessario provare un previo concerto, ma la consapevolezza e la volontà di agire in comune. La Corte ha ritenuto sussistente il concorso sulla base del contributo consapevole fornito dai ricorrenti alla falsa rappresentazione.
Codice Penale - art. 117
Norma richiamata nel capo d'imputazione (connessa alla fattispecie); la Corte si è soffermata sul corretto inquadramento delle posizioni concorrenti nel reato.
Codice Penale - art. 479
Falso ideologico in atto pubblico: la Corte ha confermato che l'attestazione non veritiera nei presupposti fattuali dell'atto pubblico (rogito) ledono la fede pubblica e non sono "falso innocuo".
Codice di Procedura Penale - art. 606, co. 3
Limite di ammissibilità per censure non specificamente dedotte in sede di appello: la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo del ricorrente che non era stato specificamente eccepito in appello.
Codice di Procedura Penale - art. 603
Rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte ha ritenuto la richiesta del ricorrente esplorativa e non giustificata, confermando l'eccezionalità dell'istituto e il requisito di lacune manifeste per l'ammissione.
Codice di Procedura Penale - art. 616
Condanna alle spese del processo di cassazione: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e alla somma per la cassa delle ammende, per l'evidente inammissibilità dei ricorsi.
Normativa sulla responsabilità del notaio - art. 47 legge notarile (richiamata)
art. 47 legge notarile (richiamato in motivazione)
La prestazione del notaio non si limita a verificare la volontà delle parti ma comprende attività preparatorie volte ad assicurare la verità delle attestazioni; ciò non esclude tuttavia che il notaio possa essere ingannato da dichiarazioni false dei privati, senza escludere la responsabilità penale di questi ultimi.
Combinato disposto artt. 48 e 479 c.p.
artt. 48 e 479 c.p. (richiamati)
Configurazione dell'ipotesi criminosa quando l'attestazione falsa proviene dal pubblico ufficiale dopo inganno del terzo: la Corte ha ricordato che l'errore del notaio determinato dall'inganno non esclude la responsabilità degli autori mediati.
Legge n. 46/2006 (modifica art. 606 c.p.p.)
legge n. 46 del 2006 (modifica art. 606 c.p.p.)
Rilevanza della limitazione degli aspetti riesaminabili in Cassazione: la Corte ha applicato il principio per escludere la rinnovata valutazione del merito probatorio in sede di legittimità.
D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 - art. 165-bis, co. 2 (richiamato)
art. 165-bis, co. 2, d.lgs. 28/07/1989, n. 271
Riferimento alla disciplina delle modalità di deposito e allegazione di atti: la Corte ha richiamato l'onere dell'autosufficienza del ricorso e dell'allegazione degli atti che si assumono travisati.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio: i motivi che si limitano a proporre una lettura alternativa delle prove sono generalmente inammissibili.
- Le censure devono essere specifiche e coerenti con quelle formulate in sede di appello; questioni non dedotte in appello possono essere dichiarate inammissibili ex art. 606 c.p.p.
- L'attestazione di fatti rilevanti in un atto pubblico (es. rogito) ha funzione di fede privilegiata: una falsa rappresentazione dei presupposti di fatto è idonea a integrare il reato di falso ideologico e non può essere considerata "falso innocuo" se incide sulla funzione documentale.
- La responsabilità per falso in atti pubblici può ricadere anche su privati che, fornendo al notaio una rappresentazione falsa, determinano l'errata attestazione del pubblico ufficiale (autori mediati); il notaio può avere responsabilità autonoma ma l'errore del pubblico ufficiale non esclude automaticamente la responsabilità dei privati.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: va motivata con l'indicazione di lacune o manifeste illogicità nella motivazione di merito che avrebbero potuto essere colmate con l'acquisizione della prova richiesta.
- Il ricorso per cassazione deve essere "autosufficiente": se si deducono travisamenti di atti occorre indicare e allegare integralmente gli atti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
- Le spese e sanzioni in cassazione possono essere irrogate quando i motivi sono manifestamente inammissibili o evidentemente infondati.
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