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Sentenza

Sentenza n. 31/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 20/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1689/2023 del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.01.2025, notificata il 22.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202501119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al docente il beneficio della Carta elettronica del docente per complessivi euro 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 20/2025 del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il diritto a fruire del beneficio di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, ed era stato condannato il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di euro 1.000,00 mediante la Carta elettronica del docente, oltre agli accessori indicati nella sentenza. Il ricorrente ha dedotto che, nonostante la notifica del titolo esecutivo al Ministero il 22 gennaio 2025, l'Amministrazione non aveva eseguito la pronuncia. Ha inoltre evidenziato l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, prima della proposizione del ricorso per ottemperanza. Ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha verificato che la sentenza del giudice del lavoro era stata regolarmente notificata al Ministero, che era passata in giudicato e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'intervenuta esecuzione, ha accolto la domanda e ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventualità di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi ordinari, i capitoli di bilancio specificamente destinati e il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione rispetto ai compensi ordinari è stata motivata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato non eseguita dall'Amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva e, nel caso concreto, il ricorso per ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, secondo quanto stabilito dal TAR, il ricorso al pagamento in conto sospeso e ai capitoli di bilancio specificamente destinati, ove occorra per eseguire il giudicato in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente.

  • art. 1, comma 122, l. n. 107/2015

    È richiamato quale fondamento normativo del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo; la sentenza ne richiama le modalità per l'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione deve dare esecuzione effettiva e completa a una sentenza passata in giudicato che le imponga il pagamento o l'attribuzione di un beneficio, quando sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Quando dagli atti non risulta l'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine specifico e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di un giudicato può essere individuato nel dirigente della stessa Amministrazione debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente anche territoriale, e deve adottare tutti gli atti e le operazioni necessari all'esecuzione entro il termine assegnato dal giudice.
  • In caso di insufficienza dei fondi ordinari dell'Amministrazione soccombente, l'esecuzione di un giudicato avente contenuto pecuniario può avvalersi dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai relativi pagamenti e dell'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Non spetta un compenso al commissario ad acta quando la funzione è affidata a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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