Cassazione Penale, Sentenza n. 31245/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato irricevibile (correttamente interpretata come inammissibile) l'istanza di ricusazione presentata da Dario Bossi nei confronti del giudice del Tribunale di Varese dr. Luccarelli. Il ricorrente sosteneva che la dichiarazione di ricusazione fosse stata validamente depositata tramite la propria PEC in base al Decreto Ministeriale 18 luglio 2023 (e al precedente D.M. 4 luglio 2023), che aveva previsto modalità telematiche di deposito sperimentale per alcuni atti.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il ricorso infondato: la Corte d'appello aveva correttamente valutato l'atto come inammissibile per carenza dei requisiti di legittimazione e per modalità di presentazione non conformi. Al momento del deposito (23/11/2023) non esisteva una norma primaria o secondaria che consentisse al privato cittadino di presentare validamente una ricusazione con la propria PEC; i decreti citati disciplinavano i difensori, non gli utenti privati. Inoltre la PEC non garantisce l'identificazione certa del mittente e, nel caso concreto, l'invio era avvenuto a un indirizzo PEC non deputato al deposito ufficiale degli atti penali (CENTRALEPENALE.CA.MILANO@GIUSTIZIACERT.IT invece di DEPOSITOATTIPENALI.CA.MILANO@GIUSTIZIACERT.IT). La Corte ha richiamato l'obbligo di presentazione "con atto scritto" nella cancelleria, in conformità agli artt. 38 comma 3 e 41 c.p.p. Infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Decreto del Ministro della Giustizia 18 luglio 2023
"L'efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti... Sino alla scadenza del termine... è possibile, in via sperimentale, il deposito ... anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia"
Il decreto stabilisce regole transitorie per il deposito telematico relative ai difensori; non attribuisce ai privati la facoltà di depositare validamente mediante la propria PEC la ricusazione del giudice.
Decreto del Ministro della Giustizia 4 luglio 2023
Individua l'elenco degli atti (tra cui la ricusazione) per i quali il deposito da parte dei difensori deve avvenire tramite il Portale del Processo Penale Telematico; si riferisce ai difensori e richiede modalità tecniche specifiche.
Art. 38 comma 3 c.p.p.
"è presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere"
Prevede la forma di presentazione della richiesta di ricusazione (atto scritto depositato in cancelleria insieme ai documenti), richiedendo la forma fisica tradizionale a pena di inammissibilità salvo diversa previsione normativa.
Art. 41 c.p.p.
Regola l'inammissibilità delle ricusazioni che non rispettano i requisiti di legittimazione e le modalità di presentazione; il provvedimento impugnato va interpretato come statuizione di inammissibilità ai sensi di questa norma.
Art. 87 commi 6-bis e 6-ter D.Lgs. n. 150/2022
Disciplina il deposito telematico di specifici atti presso le Procure e individua la base normativa per i decreti ministeriali e le modalità telematiche; non include la ricusazione tra gli atti per i quali la disciplina diretta (comma 6-bis) imponeva il deposito telematico delle Procure, ma il comma 6-ter ha autorizzato l'estensione ad 'ulteriori atti' mediante decreto ministeriale.
Art. 87-bis comma 1 D.Lgs. n. 150/2022
Stabilisce che il deposito telematico per atti diversi da quelli del comma 6-bis è consentito con invio dalla PEC iscritta nel registro generale degli indirizzi elettronici e presso gli indirizzi PEC indicati dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi; dunque occorre utilizzare indirizzi PEC ufficiali e iscritti.
D.M. n. 44/2011 (ReginDE) e provvedimenti DGSIA
I provvedimenti e il registro istituiscono il Registro generale degli indirizzi elettronici (ReginDE) e le regole tecniche di identificazione: distinguono soggetti abilitati (enti pubblici, professionisti iscritti in albi) dagli utenti privati e richiedono modalità di identificazione informatica per l'accesso ai servizi telematici.
Circolare DGSIA 25 luglio 2023
"...è possibile, in via sperimentale, il deposito ... anche mediante il portale del processo penale telematico ... L'Amministrazione ritiene che relativamente agli atti indicati all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2023... le modalità di deposito sono, alternativamente: a) mediante deposito nel portale...; b) mediante invio tramite posta elettronica certificata (PEC); c) con modalità cartacee."
Ha chiarito in via amministrativa che, per gli atti indicati, sono possibili varie modalità sperimentali, ma si rivolge principalmente agli uffici e ai soggetti abilitati; non modifica l'assenza di disciplina che autorizzi il privato a usare la propria PEC per la ricusazione.
Art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata qui per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La presentazione di una istanza di ricusazione da parte di un privato, salvo diversa disposizione normativa, richiede l'atto scritto depositato in cancelleria accompagnato dai documenti: l'invio tramite PEC personale è, in linea generale, inammissibile se non espressamente previsto da norma.
- I decreti ministeriali che autorizzano depositi telematici si rivolgono, di norma, ai difensori o a soggetti iscritti nel Registro generale degli indirizzi elettronici (ReginDE); pertanto un privato non abilitato non può pretendere di avvalersi di tali disposizioni per validare un deposito tramite la propria PEC.
- La PEC garantisce l'integrità e la provenienza da un indirizzo PEC ma non fornisce automaticamente l'identificazione certa del soggetto quanto alla sua qualità giuridica: per atti che richiedono legittimazione specifica occorre utilizzare gli indirizzi ufficiali e le modalità tecniche previste (registro, portale, autenticazione).
- È essenziale inviare gli atti agli indirizzi PEC ufficiali indicati nei provvedimenti del Direttore generale DGSIA (es. DEPOSITOATTIPENALI...) se si intende depositare telematicamente; l'uso di un indirizzo PEC diverso e non previsto può determinare l'inammissibilità.
- Prima di compiere un deposito telematico verificare la normativa e i regolamenti in vigore alla data dell'invio (data di efficacia dei Decreti e dei Regolamenti), poiché la disciplina transitoria può mutare le modalità ammesse.
- Se si agisce senza difensore e la normativa non prevede espressamente la possibilità di deposito telematico per i privati, utilizzare la forma tradizionale cartacea per evitare inammissibilità e possibili condanne alle spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31185/2024 del 31/07/2024
- Sentenza penale · 31 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31187/2024 del 31/07/2024
- Sentenza penale · 31 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31188/2024 del 31/07/2024
- Sentenza penale · 31 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31190/2024 del 31/07/2024
- Sentenza penale · 31 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31191/2024 del 31/07/2024
- Sentenza penale · 31 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31192/2024 del 31/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →