Sentenza del 03/10/2016 n. 308 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Reddito conseguito all'estero - Infedeltà della dichiarazione - Residenza fiscale all'estero - Elementi di prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento della residenza fiscale di un soggetto che aveva conseguito redditi all'estero e ai cui danni era stata contestata l'infedeltà della dichiarazione. Il punto centrale era stabilire se la disponibilità di locali destinati allo svolgimento dell'attività produttiva, la sede di riferimento situata all'estero e la residenza continuativa fuori dall'Italia fossero sufficienti a dimostrare che il centro principale degli interessi lavorativi e la residenza fiscale fossero all'estero. È stata inoltre valutata la rilevanza della presunzione relativa prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del TUIR e della presenza in Italia di interessi privati e familiari.
La decisione
Secondo il principio riportato, gli elementi indicati sono stati ritenuti sufficienti a identificare all'estero il centro principale degli interessi lavorativi e la residenza fiscale del soggetto. La mera presenza in Italia di interessi familiari o privati non è stata considerata decisiva in senso contrario. Parimenti, non è stata ritenuta determinante la presunzione iuris tantum prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del TUIR, in presenza di prove concrete della stabile residenza e dell'attività principale all'estero. Il dispositivo finale, tuttavia, non è riportato nel testo disponibile.
Norme richiamate
Art. 2, comma 2-bis, del TUIR
La presunzione relativa collegata all'iscrizione all'AIRE o alla residenza in Stati o territori a fiscalità privilegiata non opera in modo automatico e può essere superata da elementi probatori concreti che dimostrino l'effettiva residenza fiscale all'estero.
Massime di principio
- Per determinare la residenza fiscale occorre valutare complessivamente il centro degli interessi personali, familiari, economici e lavorativi, senza attribuire rilievo esclusivo a un singolo elemento formale.
- La disponibilità all'estero di locali per l'attività produttiva, l'individuazione all'estero della sede operativa o di riferimento e la permanenza continuativa fuori dall'Italia costituiscono elementi probatori rilevanti della residenza fiscale estera.
- La presenza in Italia di legami familiari o di altri interessi privati non è necessariamente sufficiente a radicare la residenza fiscale in Italia, se il complessivo centro economico e lavorativo si trova all'estero.
- Le presunzioni fiscali in materia di residenza hanno natura relativa e possono essere vinte mediante una prova concreta, coerente e documentata della vita e dell'attività svolte prevalentemente all'estero.
- In casi analoghi è opportuno conservare documentazione su abitazione, permanenza effettiva, contratti di lavoro o d'impresa, sedi operative, utenze, conti, iscrizioni locali e altri elementi idonei a dimostrare il radicamento personale ed economico all'estero.
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