Cassazione Civile, Ordinanza n. 32478/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'uso di alcune aree di parcheggio e di un passaggio pedonale ricompresi in un compendio immobiliare situato in un parco commerciale. Due società sostenevano di aver diritto a continuare a utilizzare tali aree e chiedevano il risarcimento dei danni per lo spoglio subito del possesso, oltre al rimborso delle spese sostenute per reperire aree alternative e per rimuovere una pavimentazione realizzata su un fondo adiacente. La controparte, proprietaria del compendio, affermava che il diritto di utilizzo derivasse da un contratto di comodato stipulato nel 2012 con durata sino al 15/09/2012 e non rinnovabile, e che alla scadenza le attrici avrebbero dovuto cessare l'uso delle aree e ripristinare i luoghi. In appello le soccombenti censuravano: 1) l'inammissibilità di documenti prodotti in appello, sostenendo la necessità del documento di acquisto immobiliare e la producibilità di una relazione ministeriale formata successivamente; 2) l'interpretazione della natura dell'area parcheggio, che a loro avviso era di uso pubblico e non privata; 3) l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè la difficoltà di utilizzo del parcheggio dopo la chiusura del passaggio e la conseguente necessità di stipulare nuovi contratti per parcheggi sostitutivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta l'esclusione dei documenti nuovi in appello perché, ratione temporis, si applicava l'art. 345 c.p.c. nel testo novellato, che vieta la produzione di nuovi documenti salvo prova dell'impossibilità non imputabile di produrli in primo grado; inoltre la relazione ministeriale era comunque anteriore alle scansioni processuali rilevanti. Quanto ai secondi due motivi, la Corte ha rilevato che essi miravano in realtà a una rivisitazione del merito e dell'accertamento dei fatti, attività riservate al giudice di merito, e che la doglianza di omesso esame non riguardava un fatto storico decisivo ma valutazioni di merito. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti in favore della controricorrente, mentre nulla è stato disposto per la parte intimata non costituita.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Nel giudizio d'appello introdotto dopo l'entrata in vigore della riforma del 2012 non sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente i documenti richiamati e la loro collocazione processuale; la mancanza di tale indicazione rende la censura inammissibile.
art. 380-bis1 c.p.c.
La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1362 c.c.
Norma invocata dai ricorrenti per la censura interpretativa del contratto e della destinazione dell'area, ma non accolta.
art. 1363 c.c.
Norma invocata dai ricorrenti per la censura interpretativa del contratto e della destinazione dell'area, ma non accolta.
art. 823 c.c.
Norma invocata dai ricorrenti in relazione alla natura dell'uso pubblico dell'area, ma non determinante ai fini dell'accoglimento del ricorso.
art. 825 c.c.
Norma invocata dai ricorrenti in relazione alla natura dell'uso pubblico dell'area, ma non determinante ai fini dell'accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello successivo alla riforma del 2012, la produzione di nuovi documenti è preclusa salvo prova rigorosa dell'impossibilità di produrli in primo grado per causa non imputabile alla parte.
- La denuncia di violazione di norme sull'interpretazione del contratto non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se viene indicato un preciso fatto storico, discusso tra le parti e realmente non esaminato; non può essere usato per sollecitare una diversa ponderazione delle risultanze istruttorie.
- In cassazione è inammissibile la censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge o omesso esame, miri sostanzialmente a ottenere un terzo grado di merito.
- La specificità del ricorso per cassazione impone di indicare con precisione i documenti richiamati e il luogo processuale della loro produzione.
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