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Sentenza

Sentenza n. 183/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n.173 del 21 dicembre 2022 del Tribunale di Vasto, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico, di condanna dell’Amministrazione alle penalità di mora per il ritardo.

Giustizia amministrativa202600020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile di condanna al pagamento di €2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a. lamentando l'inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza n. 173 del 21 dicembre 2022 del Tribunale di Vasto, notificata in forma esecutiva. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a riconoscere in favore della docente la somma di €2.500,00, correlata agli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo. La ricorrente aveva chiesto, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione alle penalità di mora. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato di avere adempiuto nel gennaio 2026; in camera di consiglio la ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento e ha chiesto la declaratoria della cessata materia del contendere, con rifusione delle spese per soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'Amministrazione ha adempiuto alla sentenza civile durante il giudizio e la ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta né pronunciata la condanna alle penalità di mora richieste in via subordinata. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione dell'inadempimento che aveva reso necessario il ricorso, e liquidate in €800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza promossa per ottenere l'esecuzione della sentenza civile notificata in forma esecutiva.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Impone la declaratoria della cessata materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adempie e viene meno l'utilità concreta della decisione richiesta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento dell'Amministrazione intervenuto nel corso del processo e riconosciuto dalla parte ricorrente determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l'interesse concreto alla prosecuzione del giudizio.
  • Quando l'adempimento sopravvenuto rende inutilmente necessaria la pronuncia sull'esecuzione forzata, le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, se il ricorso era stato reso necessario dal precedente inadempimento dell'ente pubblico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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