Cassazione Civile, Ordinanza n. 26523/2021 del 30/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di IRES dovuta e non versata, oltre a sanzioni e interessi, per l'anno d'imposta 2007. La contribuente aveva sostenuto di avere effettuato, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il pagamento degli acconti IRES mediante ravvedimento operoso, versando anche sanzioni e interessi. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l'Agenzia aveva contestato sia l'eventuale ultrapetizione del primo giudice sia, soprattutto, l'applicabilità del ravvedimento operoso in presenza di interessi versati in misura inferiore a quella esatta. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che i giudici di merito avessero annullato integralmente la cartella nonostante parte del credito riguardasse un omesso versamento di imposta non coperto dal ravvedimento; 2) violazione dell'art. 13 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che, per perfezionare il ravvedimento operoso nella disciplina ratione temporis applicabile, fosse necessario l'integrale pagamento degli interessi moratori e non un versamento anche solo parzialmente insufficiente.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo erronea l'interpretazione dell'art. 13 d.lgs. n. 472/1997 adottata dalla CTR nella parte in cui aveva escluso la necessità dell'esatto pagamento degli interessi per il perfezionamento del ravvedimento operoso secondo la disciplina vigente all'epoca dei fatti. Ha tuttavia rilevato che, nelle more del giudizio, è sopravvenuto l'art. 13-bis d.lgs. n. 472/1997, introdotto dal d.l. n. 34/2019 e qualificato come norma di interpretazione autentica, che ammette il ravvedimento parziale o frazionato. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, affinché verifichi in fatto se ricorrano i presupposti per l'applicazione dello ius superveniens e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro per la dedotta ultrapetizione e il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 7 d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente in relazione ai poteri del giudice tributario
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
indicato come base della liquidazione automatizzata da cui è derivata la cartella
art. 13 d.lgs. n. 472/1997
formulazione ratione temporis; comma 2: il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
nella disciplina applicabile al caso, il ravvedimento operoso si perfeziona solo con il pagamento integrale del tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi legali; non è sufficiente un adempimento incompleto
art. 13-bis d.lgs. n. 472/1997
introdotto dall'art. 4-decies del d.l. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019
norma di interpretazione autentica dell'art. 13, che consente il ravvedimento anche in caso di versamento frazionato o parziale, con interessi e sanzioni commisurati alla parte di debito tardivamente versata
art. 4-decies d.l. n. 34/2019
ha introdotto l'art. 13-bis nel d.lgs. n. 472/1997
L. n. 58/2019
conversione del d.l. n. 34/2019
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
mezzo di censura per violazione di legge sostanziale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
mezzo di censura per nullità della sentenza
Massime di principio
- Nel regime previgente dell'art. 13 d.lgs. n. 472/1997, il ravvedimento operoso richiede il versamento integrale e contestuale del tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi legali; un pagamento solo parziale non perfeziona l'istituto.
- La formulazione dell'art. 13 d.lgs. n. 472/1997 deve essere letta in senso rigoroso quanto alle condizioni di perfezionamento del ravvedimento, poiché la norma usa un linguaggio imperativo e collega espressamente il beneficio all'esecuzione di tutti i pagamenti previsti.
- Lo ius superveniens sopravvenuto nel giudizio di cassazione può essere applicato d'ufficio solo se è successivo alla proposizione del ricorso e se attiene alle questioni effettivamente devolute al giudice di legittimità.
- La norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 13-bis d.lgs. n. 472/1997 consente il ravvedimento frazionato o parziale, con calcolo autonomo di sanzioni e interessi sulle singole quote di debito regolarizzate.
- Quando interviene una disciplina interpretativa sopravvenuta pertinente alla controversia, la sentenza impugnata può essere cassata con rinvio affinché il giudice di merito verifichi in fatto la ricorrenza dei presupposti applicativi della nuova regola.
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