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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32873/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

La controversia nasce da un pignoramento presso terzi promosso in forza di titolo giudiziale nei confronti di un avvocato, il quale ha proposto opposizione deducendo che l'atto di pignoramento non gli sarebbe mai stato notificato ritualmente. In sede di merito l'istanza cautelare di sospensione e l'opposizione sono state respinte; il giudice dell'esecuzione ha qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi e ha ritenuto tardive le difese svolte. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 543 c.p.c., sostenendo che la notifica del pignoramento presso terzi sarebbe stata erroneamente ritenuta regolare ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante invio dell'avviso; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 617 c.p.c., contestando che l'opposizione fosse tardiva e sostenendo che il termine di venti giorni dovesse decorrere non dalla notifica dell'atto, ma dalla sua effettiva conoscenza, avvenuta solo in seguito a un accesso presso la banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la notifica del pignoramento era avvenuta presso lo studio professionale del ricorrente, ubicato nel luogo indicato, e che la sentenza impugnata aveva motivato in modo chiaro sulla validità della notifica ex art. 140 c.p.c., attribuendo irrilevanza al mancato ritiro del plico per compiuta giacenza. Ha inoltre osservato che le deduzioni sulla pretesa irritualità del luogo di notifica erano comunque tardive perché non introdotte sin dall'originaria opposizione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, il termine per proporla decorre dalla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi e non dal momento della conoscenza degli effetti dell'atto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e alla corresponsione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    La notifica eseguita con le formalità previste dalla norma è stata ritenuta valida anche in presenza del mancato ritiro del plico restituito per compiuta giacenza.

  • art. 543 c.p.c.

    È richiamato quale disciplina del pignoramento presso terzi, rispetto alla quale il ricorrente denunciava un vizio di notifica.

  • art. 617 c.p.c.

    Per l'opposizione agli atti esecutivi il termine decorre dalla notifica dell'atto impugnato, non dalla successiva conoscenza dei suoi effetti.

  • art. 375 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Ricorrendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'opposizione agli atti esecutivi il termine decadenziale per impugnare decorre dalla notifica dell'atto esecutivo e non dal momento in cui il debitore percepisce concretamente gli effetti pregiudizievoli dell'atto.
  • La notificazione del pignoramento presso terzi eseguita presso il domicilio professionale del destinatario, se conformemente perfezionata nelle forme di legge, non è inficiata dal mancato ritiro del plico da parte del destinatario.
  • In cassazione non sono scrutinabili come vizio di legge censure fondate su allegazioni di fatto non tempestivamente prospettate nei gradi di merito, quando il giudice abbia già evidenziato la tardività delle relative deduzioni.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terziImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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