Cassazione Penale, Sentenza n. 9668/2024 del 06/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che, in riforma parziale dell'accoglimento del reclamo del detenuto 41-bis, aveva riconosciuto la facoltà di acquistare e detenere un lettore CD e compact disc musicali sigillati e contrassegnati SIAE. Il ricorso deduceva erronea applicazione degli artt. 35-bis, comma 4, e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., e violazione dell'art. 41-bis ord. pen., sostenendo che per i detenuti in regime 41-bis l'Amministrazione può legittimamente limitare tali autorizzazioni quando la messa in sicurezza dei dispositivi comporti un uso di risorse umane e materiali non sostenibile; inoltre criticava il mancato esame, da parte del Tribunale, dell'effettiva incidenza organizzativa e delle esigenze di sicurezza sulla base di dati oggettivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata rinviando il procedimento al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per un nuovo giudizio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il diniego amministrativo all'ingresso di CD e lettori è legittimo se la messa in sicurezza incide in modo rilevante sull'organizzazione dell'istituto in termini di risorse; ha censurato il Tribunale perché le sue conclusioni sull'inesigibilita' degli adempimenti richiesti all'Amministrazione non erano ancorate a dati oggettivi e precisi. Il rinvio ordina al Tribunale di valutare compiutamente, con adeguata motivazione e approfondimenti, l'incidenza delle operazioni di messa in sicurezza sulle risorse umane e materiali.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
Consente l'adozione di misure detentive differenziate e di elevata sicurezza; legittima limitare l'ingresso e la detenzione di beni quando ciò sia necessario per garantire l'isolamento dai contatti con l'organizzazione criminale e la sicurezza interna ed esterna; la magistratura di sorveglianza deve valutare l'effettiva incidenza delle misure di sicurezza sull'organizzazione dell'istituto.
art. 35-bis, comma 4, ord. pen.
Richiamato nella doglianza come parametro per la delimitazione dei poteri amministrativi nella gestione dei beni detenuti; la Corte segnala che la sua corretta applicazione richiede valutazioni concrete sull'impatto organizzativo quando si pronuncia sulla legittimità del diniego.
art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti delle autorizzazioni all'ingresso di beni nelle istituzioni carcerarie; la Corte evidenzia che il sindacato del giudice deve fondarsi su elementi oggettivi quando si discute la legittimità di provvedimenti organizzativi adottati dall'Amministrazione penitenziaria.
Massime di principio
- In regime 41-bis l'Amministrazione penitenziaria può legittimamente negare l'ingresso di dispositivi (es. lettori CD) se la loro messa in sicurezza richiede risorse umane o materiali non disponibili o sproporzionate.
- La magistratura di sorveglianza, prima di riconoscere il diritto del detenuto all'uso di tali dispositivi, deve verificare e motivare con dati oggettivi l'effettiva incidenza organizzativa e di sicurezza delle misure richieste all'Amministrazione.
- Se il diniego amministrativo è fondato su ragionevoli e provate esigenze di sicurezza e sull'impatto organizzativo, rientra nell'esercizio legittimo del potere organizzativo dell'istituto e va rispettato.
- In mancanza di prove concrete da parte dell'Amministrazione sull'onerosità delle operazioni di messa in sicurezza, il giudice può autorizzare limitazioni compatibili (es. supporti sigillati, controllo tramite impresa di mantenimento), bilanciando diritti ricreativi e sicurezza.
- L'onere di dimostrare che le misure richieste sono inesigibili o gravose grava sull'Amministrazione; il giudice non deve sostituirsi all'Amministrazione senza adeguata istruttoria e motivazione.
- In caso di decisione giurisdizionale favorevole al detenuto, il rinvio per nuovo esame deve prescrivere valutazioni argomentate sull'incidenza delle misure di sicurezza sulle risorse dell'istituto.
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