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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35568/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia origina da domande proposte da personale della scuola assunto con contratti a tempo determinato per ottenere, durante lo svolgimento del rapporto a termine, il riconoscimento della medesima progressione stipendiale prevista per il personale di ruolo, in ragione dell'anzianità maturata con i contratti a termine. Il Tribunale di Padova aveva riconosciuto il diritto all'anzianità di servizio ma aveva respinto le domande ulteriori di illegittimità dei termini e di risarcimento danni. La Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma, aveva confermato il diritto alla parità di trattamento retributivo, ritenendo applicabile la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, e aveva inoltre accolto l'impugnazione incidentale sul punto della condanna generica. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro e degli artt. 485, 489 e 569 d.lgs. n. 297/1994. Sosteneva che la Corte territoriale avesse confuso la domanda di progressione stipendiale del lavoratore a termine con la diversa materia della ricostruzione della carriera, disciplinata dalle norme del T.U. scuola, che prevedono criteri di favore e di riconoscimento solo parziale dell'anzianità dopo l'immissione in ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure del Ministero non fossero pertinenti al decisum della sentenza impugnata, perché investivano la disciplina della ricostruzione della carriera ex artt. 485, 489 e 569 d.lgs. n. 297/1994, mentre il giudizio riguardava invece la diversa pretesa alla parità di trattamento economico durante il rapporto a tempo determinato. La Corte ha ribadito che le due azioni, pur entrambe collegate alla clausola 4 dell'Accordo quadro, hanno presupposti e disciplina diversi. Conseguentemente, il ricorso è stato ritenuto carente del requisito di specificità e riferibilità alla decisione impugnata. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    impone di verificare se, nel rapporto a termine, sussista una giustificazione oggettiva alla disparità di trattamento retributivo rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato; non coincide con la disciplina della ricostruzione di carriera dopo l'immissione in ruolo.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    il motivo è stato formulato come denuncia di violazione di legge, ma è risultato non riferibile alla ratio decidendi e quindi inammissibile.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    i motivi di ricorso devono essere specifici, completi e pertinenti alla decisione impugnata; censure prive di specifica attinenza al decisum sono assimilate alla mancata enunciazione dei motivi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è stata assunta all'esito della procedura camerale non partecipata prevista dalla norma.

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    riguarda la ricostruzione della carriera del personale docente dopo l'immissione in ruolo, istituto distinto dalla pretesa alla parità retributiva durante il rapporto a termine.

  • art. 489 d.lgs. n. 297/1994

    concorre alla disciplina della ricostruzione della carriera e del riconoscimento del servizio pre-ruolo, ma non era pertinente alla domanda azionata.

  • art. 569 d.lgs. n. 297/1994

    norma del T.U. scuola relativa al riconoscimento del servizio ai fini della carriera, anch'essa estranea al thema decidendum del giudizio.

  • art. 526 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato per affermare che la retribuzione del personale a tempo determinato è parametrata a quella iniziale del personale di ruolo secondo la disciplina contrattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non è applicabile alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento del contributo unificato mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, completo e strettamente riferito alla ratio decidendi della sentenza impugnata; censure dirette contro una questione diversa da quella decisa sono inammissibili.
  • La domanda di parità di trattamento retributivo del personale assunto a termine durante la vigenza del rapporto è distinta dalla domanda di ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo: le due azioni hanno diversi presupposti di fatto e diverse fonti normative.
  • Quando la controversia riguarda la retribuzione del lavoratore a termine, il giudice deve verificare la compatibilità della disciplina contrattuale interna con la clausola 4 dell'Accordo quadro, senza confondere tale verifica con le regole speciali sul riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo dopo la stabilizzazione.
  • Le norme sulla ricostruzione della carriera del personale scolastico non sono invocabili per contrastare una decisione che ha statuito sulla sola parità di trattamento economico nel periodo di lavoro a termine.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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