Cassazione Penale, Sentenza n. 35474/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato la richiesta principale di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e, in via subordinata, aveva concesso la detenzione domiciliare per la pena di 3 mesi per il reato di sottrazione di beni sottoposti a pignoramento. Il ricorrente, assistito dall'avv. G. P. Mussimeci, lamentava inosservanza ed errata applicazione di norme penali e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale si era basato soltanto su informazioni di polizia senza valutare adeguatamente il carattere risalente dei precedenti, l'assenza di frequentazioni con pregiudicati, la sua età avanzata, la condizione di pensionato, i problemi di salute e la disponibilità ad attività di volontariato compatibili.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha richiamato il diverso grado di rigorosita richiesto per l'affidamento in prova (art. 47 Ord. pen.) rispetto alla detenzione domiciliare, evidenziando che il Tribunale aveva fondato il rigetto dell'affidamento su due rationes decidendi autonome, tra le quali la mancanza di adeguata revisione critica da parte del condannato, punto non contestato nel ricorso. Per questo motivo il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità nella critica dei motivi della decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario
La concessione dell'affidamento in prova richiede presupposti accertati con maggior rigore; la detenzione domiciliare è applicabile quando non ricorrono le condizioni per l'affidamento e può essere concessa sulla base della sua idoneità a prevenire il pericolo di recidiva.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 45511 del 11/11/2009 (Papandrea)
Richiamata per sostenere che la detenzione domiciliare è misurata meno rigorosa rispetto all'affidamento e può essere concessa quando l'affidamento non è idoneo a fronteggiare la pericolosità residua.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009 (Castiglione)
Sottolinea la distinzione tra affidamento in prova e detenzione domiciliare in relazione alla maggiore controllabilità della pericolosità sociale residua con la detenzione domiciliare.
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 2952 del 29/11/2019 (Grinn Karim) e Sez. 3, ord. n. 30021 del 14/07/2011 (F.)
Principio secondo cui il ricorso per cassazione che critica solo una delle rationes decidendi autonome è inammissibile per difetto di specificità.
Corte costituzionale, n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla valutazione di colpa per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'affidamento in prova al servizio sociale richiede accertamenti più rigorosi e presupposti più stringenti rispetto alla detenzione domiciliare.
- La detenzione domiciliare può essere concessa quando non sussistono le condizioni per l'affidamento in prova e quando la misura è idonea a ridurre il pericolo di recidiva; richiede comunque una prognosi favorevole e la meritevolezza del condannato.
- Se il giudice fonda la decisione su più motivi autonomi e sufficienti (rationes decidendi), il ricorrente deve criticare specificamente ciascuno di essi: la censura limitata a un solo motivo autonomia comporta l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
- Fattori personali come età, condizioni di salute, vita da pensionato o disponibilità a fare volontariato sono elementi rilevanti ma non necessariamente determinanti; devono essere valutati nel complesso e confrontati con elementi negativi come la mancanza di revisione critica o precedenti penali.
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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