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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31051/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda una condanna in appello per minaccia aggravata: la Corte territoriale, riformando l'assoluzione pronunciata in primo grado, ha ritenuto che l'imputato avesse rivolto alla persona offesa frasi minacciose, anche tramite un video nel quale comparivano coltelli, e ha applicato le aggravanti del mezzo simbolico e dell'uso di armi, con attenuanti generiche equivalenti. L'imputato ha proposto ricorso con cinque motivi: (1) vizio di motivazione per mancata "motivazione rafforzata" nel ribaltamento dell'assoluzione, sostenendo che la Corte d'appello non avesse affrontato le ragioni di inattendibilità della persona offesa valorizzate dal Tribunale; (2) violazione di legge sulla gravità della minaccia, deducendo che il video non era stato letto nel contesto complessivo e che lo stesso autore aveva dichiarato di non voler minacciare; (3) ulteriore vizio di motivazione sulla credibilità della persona offesa, richiamando contraddizioni, ritardo nella querela e asserite minacce ulteriori non riscontrate; (4) violazione di legge sulla configurabilità dell'aggravante della minaccia simbolica e dell'uso di armi, assumendo che la mera ripresa di coltelli non integrasse un surplus intimidatorio; (5) omessa applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., invocando occasionalità della condotta, tenuità del danno liquidato e assenza di reale intento minatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la Corte d'appello aveva riformato la sentenza assolutoria senza procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sulla prova dichiarativa decisiva, nonostante il ribaltamento dipendesse dalla diversa valutazione di attendibilità della persona offesa. Inoltre, la motivazione della sentenza di riforma non è stata ritenuta rafforzata, perché non ha confrontato gli specifici argomenti posti dal primo giudice a base dell'inattendibilità della persona offesa. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia; restano assorbite le ulteriori censure.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    disposizione incriminatrice della minaccia aggravata, richiamata quale base della condanna oggetto di impugnazione.

  • art. 603, comma 3-bis, c.p.p.

    "Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5"

    quando l'appello del pubblico ministero investe un proscioglimento fondato sulla valutazione della prova dichiarativa, il giudice di appello deve rinnovare l'istruzione dibattimentale nei casi previsti dalla norma; la mancata rinnovazione integra violazione di legge rilevabile anche d'ufficio.

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato dalla difesa quale possibile causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non si pronuncia nel merito perché il motivo è assorbito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento fondata sulla valutazione della prova dichiarativa, la riforma in senso di condanna richiede la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei casi previsti dall'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.; in difetto, la decisione incorre in violazione di legge.
  • Quando il giudice di appello ribalta un'assoluzione, la motivazione deve essere effettivamente rafforzata: non basta aderire in modo apodittico alla diversa valutazione della prova, ma occorre confrontarsi con gli argomenti specifici che avevano sorretto la decisione assolutoria di primo grado.
  • La mancata considerazione delle ragioni poste dal primo giudice a base del giudizio di inattendibilità della persona offesa può rendere carente la motivazione della sentenza di riforma, imponendo l'annullamento con rinvio.
  • Le censure sulla gravità della minaccia, sulla configurabilità dell'aggravante del mezzo simbolico e sull'eventuale particolare tenuità del fatto restano assorbite quando la decisione viene annullata per vizi preliminari relativi alla riforma dell'assoluzione e alla valutazione della prova dichiarativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinaccePene e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

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