Sentenza n. 2035/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento: a) della Deliberazione di Giunta Regionale della Campania - DGRC - n. 423 del 26.6.2025, pubblicata sul BURC n. 47 del 7.7.2025, recante «Riordino ed efficientamento della rete laboratoristica della Regione Campania», in uno a tutti i suoi allegati costituiti da: «Allegato A - Linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete dei laboratori privati accreditati della Regione Campania»; «Allegato B - Riorganizzazione della rete dei laboratori pubblici della Regione Campania»; b) della D.G.R.C. n. 647 del 29.9.2025, della quale è parola nella nota indicata sub d) e della quale si ignora il contenuto; c) della nota della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale prot. n.477300 del 26.9.2025; d) della nota della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale prot. n.484442 del 29.9.2025, ove e se lesiva; e) della nota prot. n. 0000058 del 25.5.2025 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ove e se lesiva; f) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguenziale comunque lesivo dei diritti dei ricorrenti, ivi compresi tutti i provvedimenti richiamati nella impugnata DGRC n. 423/2025, ove e se lesivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera regionale di riordino ed efficientamento della rete laboratoristica, con i relativi allegati, nonché atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti, gestori di laboratori privati accreditati, hanno impugnato la disciplina regionale che imponeva ai laboratori incapaci di raggiungere la soglia annua di 200.000 esami di aggregarsi secondo il modello Hub/Spoke, senza riconoscere come idoneo il modello della Rete-contratto. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 3, 32 e 97 Cost., degli artt. 4-ter e 4-sexies d.l. n. 5/2009, del decreto del Commissario ad acta n. 50/2018, dei principi di leale collaborazione e legittimo affidamento, nonché difetto di motivazione e istruttoria, contraddittorietà, illogicità, travisamento, ingiustizia manifesta e sviamento. Hanno sostenuto che la normativa nazionale riconoscerebbe il contratto di rete quale modello di aggregazione e che la precedente sospensione del termine regionale, in attesa del parere ministeriale, avrebbe creato un autovincolo, anche alla luce della nota ministeriale del 20 maggio 2025. Con il secondo motivo hanno contestato l'esclusione dei prelievi dal computo dei 200.000 esami, deducendo il contrasto con l'Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011, l'assenza di un parere tecnico-scientifico e l'illogicità della diversa considerazione dei prelievi ai fini della remunerazione. Con il terzo motivo hanno lamentato violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 3 e seguenti l. n. 241/1990, difetto di motivazione e istruttoria e violazione del giusto procedimento, sostenendo che la Regione non avrebbe adeguatamente valutato la sostenibilità del modello Hub/Spoke, il modello alternativo della Rete-contratto e l'impatto economico e occupazionale della riorganizzazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l'art. 3, comma 4-ter, d.l. n. 5/2009 si limita a definire il contratto di rete e non impone all'amministrazione di adottarlo nei propri atti organizzativi. La delibera regionale, richiamando la nota ministeriale del 20 maggio 2025, risultava motivata dalla ritenuta necessità di una nuova norma legislativa per consentire il raggiungimento della soglia mediante il contratto di rete; tale interpretazione non era stata specificamente contestata. Non è stato ravvisato neppure un autovincolo derivante dal decreto commissariale n. 50/2018, che si era limitato a sospendere il termine in attesa del parere ministeriale. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha distinto il concetto più ampio di prestazione sanitaria da quello di esame di laboratorio e ha ritenuto compatibile con l'Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011 l'esclusione dei prelievi dal computo della soglia. La scelta non è stata giudicata manifestamente irragionevole, anche perché ogni esame deve essere preceduto da un prelievo e il computo di entrambi potrebbe determinare una duplicazione; il relativo apprezzamento rientra nella discrezionalità amministrativa e il sindacato giudiziale non può sostituirsi alla valutazione tecnica dell'amministrazione in assenza di manifesta irragionevolezza. Quanto al terzo motivo, l'allegato A della delibera contieneva un apparato normativo, analitico e motivazionale sufficientemente articolato, comprendente l'analisi del contesto e dell'evoluzione della rete laboratoristica negli anni 2021-2024. La censura è stata inoltre ritenuta generica. Le spese sono state compensate in ragione della novità e della particolare natura delle questioni.
Norme richiamate
art. 3, comma 4-ter, d.l. n. 5/2009, convertito in l. n. 33/2009
Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato [...]
La disposizione definisce il contratto di rete, ma non obbliga la pubblica amministrazione ad adottarlo quale modello organizzativo nei propri atti.
artt. 4-ter e 4-sexies d.l. n. 5/2009, convertito in l. n. 33/2009
Sono stati invocati dai ricorrenti, ma la decisione esamina specificamente la funzione definitoria del contratto di rete e ne esclude l'efficacia impositiva nei confronti dell'amministrazione.
Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011
Nei criteri di accreditamento dovrà essere prevista una soglia minima di attività [...] La soglia minima proposta come riferimento è di un volume di attività di 200.000 esami di laboratorio complessivamente erogati/anno.
La soglia riguarda gli esami di laboratorio; non impone di includere anche i prelievi, che possono essere considerati attività distinta e preliminare rispetto all'esame.
artt. 3 e seguenti l. n. 241/1990
La motivazione e l'istruttoria sono sufficienti quando l'atto, anche mediante un allegato, espone il quadro normativo, il contesto e l'evoluzione della situazione considerata, consentendo di ricostruire il percorso decisionale.
art. 3 Cost.
Non risulta violato da una disciplina regionale che distingua, ai fini della soglia di efficienza, tra prestazioni sanitarie in senso ampio ed esami di laboratorio.
art. 32 Cost.
Il richiamo al diritto alla salute non impedisce l'adozione di criteri organizzativi della rete laboratoristica, purché non risultino manifestamente irragionevoli.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità non impongono l'adozione del modello organizzativo preferito dagli operatori economici né impediscono la scelta discrezionale del modello Hub/Spoke.
Massime di principio
- La disciplina nazionale che definisce il contratto di rete non impone, in assenza di una specifica previsione normativa, alla pubblica amministrazione di adottarlo quale modello organizzativo per il riordino di un settore pubblico o accreditato.
- La sospensione di un termine amministrativo in attesa di un parere o di un intervento normativo non determina, di per sé, un autovincolo dell'amministrazione all'adozione della soluzione organizzativa oggetto di valutazione.
- Ai fini del raggiungimento di una soglia riferita agli esami di laboratorio, l'amministrazione può distinguere gli esami dai prelievi preliminari, purché tale distinzione non sia manifestamente irragionevole; il computo separato può essere escluso per evitare la duplicazione della medesima attività diagnostica.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte organizzative e tecnico-discrezionali dell'amministrazione non può sostituire la valutazione dell'autorità procedente e si arresta quando la scelta non risulti manifestamente illogica, irragionevole o arbitraria.
- L'obbligo di motivazione e istruttoria può essere assolto anche mediante un allegato all'atto, quando questo contenga un'analisi sufficientemente articolata del quadro normativo, del contesto, dei dati rilevanti e dell'evoluzione del settore.
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