Cassazione Penale, Sentenza n. 38380/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 19/01/2017 (riforma della sentenza GUP Tribunale di Napoli 19/02/2015), con sospensione dell'esecuzione della pena. Il ricorrente deduceva l'inutilizzabilita delle intercettazioni telefoniche disposte con il decreto n. 4716/28/09/2010 della Procura di Napoli per mancata convalida del GIP, sostenendo che ciò creasse un quadro probatorio incerto e lacunoso. Ha invocato, a sostegno, la sentenza n. 44411/2014 della Cassazione e ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 e seguenti c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il giudice ha ritenuto che il ricorso fosse una confusa richiesta di riesame (quarto giudizio) perché non indicava alcuna prova nuova ai sensi dell'art. 630 c.p.p.; la sentenza Cass. n. 44411/2014 indicata dal ricorrente non poteva essere considerata prova nuova né aveva carattere di novità rispetto alle intercettazioni contestate. Inoltre la Corte territoriale aveva già accertato che le intercettazioni censurate non erano state utilizzate nel compendio probatorio a fondamento delle condanne, perciò la loro inutilizzabilità non influisce sul giudizio di colpevolezza. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 629 e ss. cod. proc. pen.
Richiamati in riferimento alla disciplina della revisione: il ricorso deve rispettare i presupposti e le condizioni di ammissibilita previste dalla normativa sulla revisione.
art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Definisce la nozione di prova nuova idonea, da sola o con altre, a ribaltare il giudizio di colpevolezza; la Corte ha ritenuto assente tale prova nel ricorso.
sentenza n. 44411/2014 della Corte di Cassazione
citata dal ricorrente come presunta conferma dell'inutilizzabilita delle intercettazioni
La pronuncia non è stata considerata prova nuova né avente carattere di novità rispetto alle contestate captazioni; inoltre la decisione impugnata ha già valutato e escluso l'utilizzo di quelle intercettazioni nel compendio probatorio delle condanne.
Massime di principio
- La revisione penale richiede l'indicazione di 'prova nuova' specifica e idonea, ai sensi dell'art. 630 c.p.p.; mere riletture critiche della motivazione o riferimenti a pronunce successive non bastano.
- Una sentenza di legittimità che sancisca principi generali non è automaticamente prova nuova se non introduce elementi fattuali o giuridici non valutati nei giudizi precedenti.
- Se la Corte di merito accerta che le prove contestate non sono state utilizzate per la condanna, l'eventuale esclusione di quelle prove non giustifica la revisione se il resto del compendio probatorio rimane idoneo a sostenere la decisione.
- Le impugnative che appaiono come un 'quarto giudizio' sulla vicenda, senza nuove evidenze, sono dichiarate inammissibili; chi chiede la revisione deve dimostrare concretamente il nesso tra la prova nuova e la possibile riforma della decisione.
- Nel caso di contestazione di intercettazioni, occorre provare sia l'illegittimità precisa della captazione sia che l'utilizzo di tale prova sia stato essenziale per la condanna; l'accertamento della non utilizzazione rende inidonea la doglianza alla revisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38366/2023 del 20/09/2023
- Sentenza penale · 20 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38367/2023 del 20/09/2023
- Sentenza penale · 20 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38368/2023 del 20/09/2023
- Sentenza penale · 20 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38369/2023 del 20/09/2023
- Sentenza penale · 20 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38370/2023 del 20/09/2023
- Sentenza penale · 20 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38371/2023 del 20/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →