Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21926/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce: (1) inutilizzabilità delle dichiarazioni di Grazia Schillirò per mancato avviso ai sensi dell'art. 199 c.p.p. e per la sua posizione potenzialmente indagabile (violazione denunciata ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p.); (2) manifesta illogicità e errata valutazione delle prove testimoniali, contestando l'attendibilità di Giuseppe Novembre e presunte incongruenze con le deposizioni di Calandra Checco, nonché l'errata ricostruzione circa il ruolo di Mario (art. 606 lett. e) c.p.p.); (3) inesistenza delle esigenze cautelari e possibile applicabilità di misure meno afflittive dato il ruolo non attivo del ricorrente rispetto allo sparo (argomentazioni sulla mancanza del pericolo di reiterazione). La difesa ha anche prodotto memoria con documenti e chiesto la valutazione di presunte contraddizioni istruttorie.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: (1) sull'art. 199 c.p.p. il giudice ha osservato che l'avviso al dichiarante deve indicare il coinvolgimento di un prossimo congiunto, ma non richiede la preventiva elencazione di tutti i congiunti indagati; inoltre, al momento dell'audizione la madre era nelle condizioni di comprendere l'incidenza delle sue dichiarazioni e non risultavano elementi tali da renderla indagabile per la partecipazione al delitto (anzi emerse il suo dissenso e i tentativi di impedire i fatti); (2) la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni è risultato di fatto non sindacabile in sede di legittimità se non per manifeste contraddizioni o uso di mere congetture, e la difesa non ha indicato elementi di tale gravità né specifiche fratture logiche fra le deposizioni; il Tribunale del riesame ha ritenuto esistenti gravi indizi di colpevolezza in capo a Mario (presenza agli antecedenti, partecipazione alla vicenda familiare, ritrovamento di cartucce in casa, condivisione delle iniziative e inattendibilità delle versioni autodifensive); (3) le esigenze cautelari sono state correttamente motivate con riferimento ai precedenti penali, alla condivisione dei motivi di contrasto e alla mancanza di resipiscenza, oltre al rischio concreto della permanenza del conflitto con la famiglia Novembre; la custodia in carcere è stata ritenuta l'unica misura adeguata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 199 cod. proc. pen.

    L'avviso al dichiarante deve indicare il coinvolgimento di un prossimo congiunto, ma non impone la elencazione preventiva di tutti i prossimi congiunti indagati; la disposizione tutela il dichiarante e non è strumento di tutela processuale dell'imputato.

  • art. 63, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione a presunte violazioni procedurali da sanzionare con inutilizzabilità; la Corte non ha ritenuto sussistenti gli elementi per dichiarare inutilizzabili le dichiarazioni della madre.

  • art. 606 lett. c) e lett. e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (inutilizzabilità della prova e manifesta illogicità della motivazione); la Corte ha valutato che le censure non dimostravano nullità o contraddizioni tali da giustificare annullamento.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Criterio relativo al pericolo di reiterazione per reati gravi commessi con armi o mezzi di violenza; applicato per giustificare la misura custodiale nonostante alcune vittime siano state colpite 'per errore'.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (menzione formale nella pronuncia).

Massime di principio

  • L'avviso ex art. 199 c.p.p. deve far comprendere al dichiarante che un "prossimo congiunto" è coinvolto, ma non richiede la preventiva elencazione di tutti i congiunti indagati; l'eccezione va sollevata tempestivamente, altrimenti può essere considerata tempestivamente tardiva.
  • La valutazione dell'attendibilità di vittime/testimoni è, nella sostanza, questione di fatto: la Corte di legittimità sindaca solo la presenza di manifeste contraddizioni, congetture o ragionamenti privi di plausibilità empirica.
  • La presenza ad antecedenti fatti violenti, la condivisione del disegno criminoso, elementi oggettivi di collegamento (es. ritrovamento cartucce) e l'assenza di segni di resipiscenza possono giustificare la custodia cautelare anche per chi non è il diretto esecutore dello sparo.
  • Per contestare la valutazione probatoria occorre indicare in modo specifico e puntuale le contraddizioni logiche o probatorie del provvedimento impugnato; deduzioni generiche o contestazioni non circostanziate sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Il pericolo di reiterazione va valutato rispetto alla gravità del fatto, all'uso di armi e alla personalità dell'indagato (precedenti, comportamenti manifesti di vendetta); l'eventuale 'colpito per errore' non elimina automaticamente il rischio di recidiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.