Sentenza n. 10621/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma - n. 00393/2025 (N.R.G. 02826/2023), pubblicata il 09.01.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 393/2025, limitatamente al pagamento degli interessi legali sulle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, difensori antistatari nel giudizio definito dalla sentenza del TAR Lazio n. 393/2025, hanno chiesto l'ottemperanza del capo con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di euro 750,00 per spese legali, oltre accessori di legge, nonché alla refusione del contributo unificato di euro 300,00. Hanno quantificato l'importo complessivo dovuto in euro 1.394,34, comprensivo di spese generali, Cassa forense, IVA e contributo unificato, oltre interessi. Nel corso del giudizio il Ministero ha corrisposto la somma capitale di euro 1.394,34, ma senza interessi. La domanda di ottemperanza è stata quindi mantenuta limitatamente agli interessi legali maturati dalla data di deposito della sentenza ottemperanda fino alla data di emissione del mandato di pagamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere relativamente alla somma di euro 1.394,34, già corrisposta dall'Amministrazione il 27 aprile 2026. Ha tuttavia accolto parzialmente il ricorso per la parte residua, ritenendo dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di spese di lite. Il credito per spese processuali, in quanto pecuniario, liquido ed esigibile e consacrato in un titolo esecutivo, produce interessi di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282, comma 1, c.c., senza necessità di una specifica condanna al pagamento degli interessi e indipendentemente dalla mora. Gli interessi devono essere calcolati dal 9 gennaio 2025, data di deposito della sentenza ottemperanda, fino alla data di emissione del mandato di pagamento. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, sin d'ora, un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, il quale potrà provvedere in via sostitutiva entro l'ulteriore termine di 60 giorni, previa istanza degli interessati e verifica dell'eventuale adempimento. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato all'Amministrazione di completare l'esecuzione del titolo e ha nominato un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
art. 1282, comma 1, c.c.
Il credito pecuniario per le spese di lite è liquido ed esigibile e, pertanto, produce interessi di pieno diritto.
I crediti liquidi ed esigibili aventi a oggetto somme di denaro producono interessi di pieno diritto; la regola si applica anche alle spese processuali liquidate in un titolo esecutivo, salvo diversa previsione del titolo.
Massime di principio
- Il credito pecuniario relativo alle spese di lite, quando è liquidato in un titolo esecutivo ed è liquido ed esigibile, produce interessi legali di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282, comma 1, c.c., anche senza una specifica statuizione del giudice sulla debenza degli interessi e indipendentemente dalla costituzione in mora.
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento della sorte capitale intervenuto nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte soddisfatta, ma non preclude la prosecuzione del giudizio per gli accessori ancora dovuti, quali gli interessi legali.
- Gli interessi legali sulle spese di lite liquidate in una sentenza decorrono dalla data di deposito del provvedimento che costituisce il titolo e maturano fino alla data di emissione del mandato di pagamento.
- In caso di persistente mancata esecuzione del titolo, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare dopo la scadenza del termine assegnato e previa verifica dell'inadempimento.
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