Sentenza n. 2264/2026 - Catania, Sezione 2
per l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata in data 28 gennaio 2026, e per l'accertamento del diritto di accesso della società ricorrente con conseguente ordine di esibizione della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sull'istanza di accesso alle fatture emesse dall'IRSAP per il servizio di depurazione dei reflui industriali
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore del servizio idrico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, affidataria del servizio idrico integrato e gestore dell'impianto di depurazione, chiedeva l'accesso alle fatture emesse e incassate dall'IRSAP per il servizio di depurazione dei reflui industriali nell'area industriale di Caltagirone, relativamente al periodo dal terzo trimestre 2016 al 6 ottobre 2019. L'istanza del 28 gennaio 2026 era indirizzata anche all'IRSAP, ma indicava erroneamente il Consorzio ASI del Calatino quale emittente delle fatture per l'intero periodo. L'IRSAP non rispondeva e si formava il silenzio-rigetto. La ricorrente deduceva la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza, sostenendo la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, strumentale alla quantificazione delle somme incassate dall'IRSAP e alla valutazione di un'azione di ripetizione o risarcitoria. L'IRSAP eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difformità tra l'istanza amministrativa e la domanda giudiziale, nonché il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'istanza riguardasse soltanto documenti dell'ASI e che la ricorrente avrebbe dovuto presentare una nuova richiesta. Nel merito, contestava l'obbligo di esaminare un'istanza non diretta a ottenere documenti propri.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto le eccezioni di novità della domanda e di difetto di legittimazione passiva, ritenendo che l'istanza non dovesse essere interpretata in modo meramente letterale, ma alla luce dei principi di buona fede, correttezza e leale collaborazione. L'istanza era indirizzata anche all'IRSAP, individuava con precisione la tipologia dei documenti, il servizio e l'arco temporale, comprendente il periodo di gestione dell'IRSAP. L'indicazione dell'ASI quale emittente per l'intero periodo è stata qualificata come mero refuso, dal quale l'IRSAP avrebbe dovuto comprendere di essere tenuto a fornire i documenti detenuti per il periodo di propria competenza. La richiesta non comportava una complessa attività di elaborazione, ma la semplice estrazione di fatture specificamente individuate, sicché la pretesa di una nuova istanza avrebbe violato i doveri di collaborazione e il divieto di aggravamento del procedimento. Nel merito, il Collegio ha riconosciuto l'accesso difensivo: la società aveva sostenuto i costi della depurazione e intendeva verificare le fatture emesse e incassate dall'IRSAP per tutelare la propria posizione creditoria. L'interesse era diretto, concreto, attuale, qualificato e differenziato, nonché puntualmente collegato ai documenti richiesti; la conoscenza era necessaria per valutare e proporre eventuali azioni di ripetizione o risarcimento. Il silenzio-rigetto è stato quindi annullato, è stato accertato il diritto di accesso ed è stato ordinato all'IRSAP di esibire e rilasciare, anche in formato informatico, le fatture relative al periodo dal terzo trimestre 2016 al 6 ottobre 2019 entro trenta giorni. L'IRSAP è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
L'accesso difensivo richiede un interesse qualificato, concreto e attuale, collegato al documento richiesto e riferito a una situazione giuridicamente tutelata.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
L'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti è necessaria per la cura o la difesa di interessi giuridici; nel caso concreto le fatture erano strumentali alla tutela della posizione creditoria della società.
art. 25 l. 241/1990
Il silenzio serbato sull'istanza è stato impugnato come silenzio-rigetto e ritenuto illegittimo dal giudice.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
I rapporti tra amministrazione e cittadini devono essere improntati ai principi di collaborazione e buona fede; tali principi impongono di interpretare l'istanza in modo sostanziale e non meramente letterale.
art. 97 Cost.
È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- Nell'esaminare un'istanza di accesso, l'amministrazione non può arrestarsi al dato meramente formale o letterale, ma deve interpretarla secondo buona fede, correttezza e leale collaborazione, valorizzando gli elementi oggettivi che rendono individuabile la pretesa sostanziale del richiedente.
- L'erronea indicazione dell'amministrazione che ha formato il documento non rende inammissibile l'istanza quando essa sia indirizzata anche all'amministrazione detentrice, individui con precisione la tipologia dei documenti, l'oggetto e il periodo di riferimento e consenta di comprendere quali documenti siano richiesti per la parte di competenza dell'ente destinatario.
- L'amministrazione detentrice deve esaminare la parte dell'istanza riferibile ai documenti in proprio possesso quando la richiesta sia sostanzialmente intellegibile; non può pretendere la presentazione di una nuova istanza per correggere un mero refuso, se ciò comporta un inutile aggravamento del procedimento.
- L'accesso difensivo è ammissibile quando il richiedente dimostri un nesso concreto e attuale tra i documenti richiesti e una situazione giuridica tutelata, anche qualora la documentazione serva a quantificare una pretesa e a valutare la proposizione di una successiva azione giudiziale; l'interesse non è esplorativo se i documenti sono specificamente individuati e necessari alla difesa.
- L'accesso alle fatture detenute da un'amministrazione può essere ordinato quando il richiedente abbia sostenuto i costi relativi al servizio fatturato da altro soggetto e intenda verificare gli importi incassati per tutelare una propria posizione creditoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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