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Ordinanza

Ordinanza n. 15880/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 11442 del T.A.R. Lazio – Roma (giusta certificazione rilasciata dalla Segreteria del medesimo Tribunale in data 17 ottobre 2018), pubblicata il 20/11/2017, con domanda di: 1) ordinare al Comune di Roma l’adozione degli atti necessari alla piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in oggetto e, in particolare, l’emanazione di concessione edilizia ad uso residenziale, se del caso previo svolgimento dell'ulteriore istruttoria eventualmente necessaria in sede amministrativa, altresì richiedendosi che venga fissato il termine di 60 giorni per provvedere nonché la nomina, fin da ora, di un Commissario ad acta in caso di infruttuosa scadenza del predetto termine o di quello che l’adito G.A. riterrà opportuno; 2) condannare il Comune di Roma al pagamento della somma dovuta a titolo di astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per ogni ulteriore giorno di ritardo nel provvedere, nella misura di cui in narrativa oppure in quella ritenuta di giustizia, a far data dal 15/01/2018; 3) in subordine, condannare la parte resistente al risarcimento del danno c.d. da mero ritardo nel provvedere, a far data dal 15/01/2018, riservando ad altra sede la richiesta di quello derivante dalla mancata e tempestiva pronuncia sulla istanza di concessione in sanatoria cui in narrativa, in quanto non sottoponibile al giudice dell’ottemperanza, anche qui da quantificarsi secondo legge e in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi dal 15/01/2018; 4) in ulteriore subordine, condannare il Comune di Roma al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla mancata esecuzione della sentenza a far data dal 15/01/2018, da quantificarsi sulla base delle circostanze esposte in narrativa (mancata vendita del bene, impossibilità di svolgere lavori, ecc.) in misura pari ad Euro 12.000,00 per anno o frazione di anno per ciascuno dei ricorrenti (costituendo i Sig.ri Russo e Apuzzi un unico nucleo familiare) ovvero nella somma inferiore o anche superiore ritenuta di giustizia, se del caso da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi dal 15/01/2018; con i motivi aggiunti proposti dai ricorrenti il 5/01/2021: per l’annullamento o la dichiarazione di nullità della bozza di concessione in sanatoria, senza numero e data, allegata alla relazione istruttoria prot. QI20200127108 del 5/11/2020, nonché della medesima relazione istruttoria prot. n. QI20200127108/2020 e, ove occorra, degli allegati atti istruttori.

Giustizia amministrativa201901703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: In sede di ottemperanza, inerzia nell’esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 11442/2017 e, con motivi aggiunti, bozza di concessione in sanatoria e relazione istruttoria del 5 novembre 2020

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto l’esecuzione del giudicato, con ordine al Comune di adottare gli atti necessari e rilasciare una concessione edilizia a uso residenziale, anche previo supplemento istruttorio, la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta. Avevano inoltre domandato una penalità di mora per ogni giorno di ritardo dal 15 gennaio 2018 e, in subordine, il risarcimento del danno da mero ritardo e dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dalla mancata esecuzione. Con motivi aggiunti avevano impugnato o chiesto la dichiarazione di nullità della bozza di concessione in sanatoria e della relativa relazione istruttoria del 5 novembre 2020. Nel corso della fase commissariale, il commissario ad acta ha chiesto un’ulteriore proroga di 90 giorni per svolgere approfondimenti tecnici e giuridici e predisporre un nuovo titolo edilizio in sanatoria adeguatamente motivato. I ricorrenti hanno reiterato la domanda di penalità di mora, già respinta con sentenza n. 8610/2021, non impugnata sul punto.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza del commissario ad acta, condividendone le ragioni, e ha prorogato il termine per l’espletamento dell’incarico fino al 31 dicembre 2026, così da consentire gli approfondimenti necessari e l’adozione di un nuovo titolo edilizio in sanatoria con congrua motivazione. Ha dichiarato inammissibile la domanda, reiterata dai ricorrenti, di condanna al pagamento della penalità di mora: la stessa domanda era già stata respinta con la sentenza n. 8610/2021 e tale statuizione non era stata impugnata. L’ordinanza non decide nuovamente le domande risarcitorie o i motivi aggiunti, né contiene una statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.

    Ritenuto, infine, di dichiarare inammissibile la domanda di condanna di Roma Capitale al pagamento di una somma di danaro, equitativamente determinata, per ogni giorno di ritardo nel rilascio delle concessioni ovvero nell’adozione di altro provvedimento ritenuto opportuno e/o utile allo scopo, reiterata dalle parti ricorrenti con la memoria depositata in data 15/09/2026, trattandosi di domanda già respinta dalla Sezione con la sentenza n. 8610/2021, non impugnata neppure in parte qua.

    La domanda di penalità di mora già respinta con una precedente sentenza e non impugnata non può essere riproposta nella successiva fase del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza non è ammissibile reiterare una domanda di penalità di mora già respinta con una precedente sentenza, quando la relativa statuizione non sia stata impugnata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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